Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5493 del 26/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36585-2019 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1095/2019 del TRIBUNALE di FERRARA,
depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO
GIUSEPPE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– l’avv. M.S., che aveva difeso d’ufficio imputato senza fissa dimora, ricorre, sulla base di unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ferrara, emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., con la quale venne disattesa l’opposizione dal medesimo professionista avanzata avverso la decisione del Giudice penale, con la quale era stata rigettata istanza di liquidazione d’onorario;
– il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;
considerato che il motivo è inammissibile per difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto il ricorrente, pur avendo dedotto, ipotizzando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, che la persona da lui difesa era d’identità non conosciuta e senza fissa dimora, non ha corredato il ricorso della necessaria documentazione (che avrebbe dovuto ricavare dal fascicolo penale) necessaria a corroborare l’assetto; nè un tale onere può assolversi, come pretende il ricorrente con la memoria, limitandosi a richiamare l’incarto processuale;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021