Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5493 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 5493 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

ORDINANZA

sul ricorso 6000-2013 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE DI PALERMO con ordinanza depositata il
17/12/2012 (r.g. n. 1551/2009) nella causa tra:
INZERILLO CATERINA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

COMUNE DI PALERMO;

Data pubblicazione: 10/03/2014

- resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Dott.
VITTORIO NOBILE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore

la Corte di Cassazione a sezioni unite, in camera di
consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice
amministrativo.

Ou

Generale dott. Ennio Attilio SEPE, il quale chiede che

R.G. 6000/2013
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9-3-2009 Caterina Inzerillo, dipendente del
Comune di Palermo inquadrata nella categoria C, premesso di avere

(categoria D, posizione D1 — area attività amministrativa) indetta dal Comune
con determinazione sindacale n. 574 del 15-12-2000, di esserne stata esclusa
con determinazione dirigenziale n. 154 del 22-3-2001 per mancanza del
requisito professionale di istruttore amministrativo VI qual. funz., e di avere
impugnato dinanzi al T.A.R. il provvedimento di esclusione, rilevava che tale
giudizio si era concluso con sentenza n. 1073/2001, dichiarativa del difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, e chiedeva che, previo annullamento
della citata determinazione, nonché dell’art. 3 del regolamento dei concorsi del
Comune e dell’allegato 5/ a nelle parti relative indicate, fosse dichiarato il suo
diritto alla partecipazione alla selezione in questione e quello conseguente ad
essere immessa nel citato profilo professionale di esperto amministrativo
(cat.D, pos. D1) con condanna del Comune a provvedervi e a ricostruirle la
carriera anche mediante versamento di contributi previdenziali e assistenziali,
nonché a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’illegittima
esclusione, quantificati in euro 50.000,00 oltre accessori e spese.
Il Comune di Palermo si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice
amministrativo e deducendo, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, con ordinanza depositata il
17-12-2012 ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione dinanzi a queste
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partecipato alla selezione interna a n. 244 posti di Esperto Amministrativo

Sezioni Unite, rilevando che nel caso in esame la selezione interna riguarda il
passaggio da una categoria (C) ad un’altra (D) con conseguente giurisdizione
del giudice amministrativo.
Fissata, quindi, l’adunanza in camera di consiglio, il Procuratore Generale,

giudice amministrativo.
Ciò posto preliminarmente va rilevato che, ai sensi dell’art. 59, comma 3,
della legge n. 69 del 2009, “ferme” restando “le disposizioni sul regolamento
preventivo di giurisdizione”, soltanto “il giudice davanti al quale la causa è
riassunta”, “se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel
processo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione”, “può sollevare d’ufficio,
con ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito”.
In particolare, come è stato precisato, “anche dopo l’entrata in vigore
dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice adito non può investire
direttamente le Sezioni Unite della Corte di cassazione della risoluzione di una
questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37
cod. proc. civ., giacché, ai sensi del citato art. 59, il regolamento di
giurisdizione d’ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente
investito mediante “translatio iudicii” fino alla prima udienza fissata per la
trattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano già pronunciate
sulla questione di giurisdizione.” (v. Cass. S.U. 2-7-2011 n. 15868, Cass. S.U.
9-9-2010 n. 19256, Cass. S.U. 3-3-2010 n. 5022).
Orbene nel caso in esame, successivamente alla sentenza del T.A.R. n.
1073 del 2001, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice
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con le sue conclusioni scritte, ha chiesto la declaratoria della giurisdizione del

amministrativo, la Inzerillo non ha riassunto il giudizio dinanzi al giudice
ordinario entro il termine perentorio fissato dall’art. 59, comma 2, della legge
n. 69/2009 citata, ma, dopo circa otto anni, ha proposto un nuovo ed autonomo
ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo in data 9-3-2009.

tempestivamente riassunto – v., fra le altre, Cass. S.U. 22-11-2010 n. 23596) di
cui all’art. 59 citato, con la conseguenza che il giudice adito non può investire
direttamente queste Sezioni Unite della risoluzione della questione di
giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell’art. 37 c.p.c..
Pertanto il presente regolamento d’ufficio di giurisdizione va dichiarato
inammissibile.
Infine non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensive
delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio di giurisdizione.

Si è quindi al di fuori dell’ipotesi (della traslatio dell’unico giudizio,

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