Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5493 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLI ARTI 8, presso l’avvocato
PELLICANO’ ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G.E.A. – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 34369/2004 della GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 03/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
09/11/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONIO PELLICANO’ che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per la rinnovazione della notifica.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 – 3.09.2004 il Giudice di pace di Roma respingeva la domanda proposta da B.D., volta alla condanna dell’A.G.E.A.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rimasta contumace, al pagamento della somma di Euro 334,58, quale differenza d’importo spettante a titolo di aiuti comunitari alla produzione dell’olio d’oliva per la campagna oleicola 1995/1996. Il Giudice di pace osservava e riteneva in sintesi:
– che l’attore aveva dedotto che l’AIMA, cui l’AGEA era successivamente subentrata, non gli aveva erogato la somma da lui pretesa a causa della discordanza riscontrata tra il numero di piante di olivo da lui denunciate (n. 166) e quello minore risultante dallo schedario oleicolo e che tale diniego era ingiustificato in quanto aveva presentato richiesta di verifica ai sensi della circolare n. 442 del 1996, l’ente aveva riconosciuto l’esatto conteggio delle piante denunciate nelle successive dichiarazioni ma cio’ nonostante non pagato l’importo per l’anteriore campagna oleicola 1995/1996 e che per la campagna 1996/1997 era stata accertata ben maggiore consistenza di piante rispetto a quelle denunciate per la precedente;
– che la domanda doveva essere disattesa in quanto parte attrice non aveva fornito nessuna prova che l’eventuale mancato e/o erroneo inserimento dei dati fosse imputabile all’AGEA in relazione alla campagna 1995/1996, oggetto di controversia, non potendosi certamente pretendere dall’ente convenuto la dimostrazione di non avere ricevuto la richiesta (negativa non suntprobanda).
Avverso questa sentenza il B. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 28.10.2005 all’A.G.E.A – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura presso l’Avvocatura generale dello Stato.
L’ente intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ inammissibile per inesistenza della notifica.
Con riferimento all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000 alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 2, comma 4) prevede la facolta’ di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 e succ. modif., che invece era obbligatorio per l’ente soppresso. In base alla normativa sopra citata la notifica del ricorso per Cassazione all’AGEA, contumace nel pregresso grado di merito del giudizio, avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede della medesima AGEA, posto che le notificazioni degli atti e delle sentenze agli enti pubblici per i quali non operi il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell’art. 145 c.p.c., per l’appunto presso la sede legale (in tema cfr. Cass. 200600863). La notifica del ricorso all’AGEA attuata presso l’Avvocatura generale dello Stato anziche’ presso la sede legale di questo ente e’ inesistente (cfr. Cass. 200518959; 200010571) e conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010