Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5493 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5493 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 1657-2016 proposto da:
MINISTERO) DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA, E ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M.
BUONARROTI” DI RIPA TEATINA, in persona del legale rappresentante
p.t., domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti contro
DI MATTEO NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI N1EO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSTINO SARTORELLI;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 707/14 del Tribunale di Chieti depositata il
4/12/2014 (appello proposto dinanzi alla Corte d’appello dell’Aquila

Data pubblicazione: 07/03/2018

dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc.
civ., depositata il 5/11/2015);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

– il Tribunale di Chieti aveva dichiarato il diritto di Di Matteo Nadia,
dipendente del MIUR in servizio come insegnante presso la Scuola
Secondaria

Statale,

alla

ricostruzione

della

carriera,

con

riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella
scuola materna ai fini giuridici, previdenziali ed economici;

– la Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis
c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la
predetta sentenza;

– avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il MIUR
e l’Istituto Comprensivo Statale “M. Buonarroti” di Ripa Teatina sulla
base di unico motivo;

– l’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità
del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.;

– il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in
data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

CONSIDERATO CHE:

– con l’unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 della I. 11 luglio 1980 n.
312, dell’art. 77 D.P.R. n. 417/1974, dell’art. 6 del DPR n. 345/1983,
nonché dell’art. 1 del D.L. 370/1970, conv. in I. n. 576/1970 e
Ric. 2016 n. 01657 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

RILEVATO CHE:

dell’art. 485 del D.Igs. n. 297/1994, rilevando che dal sistema
normativo non poteva evincersi alcun riconoscimento del servizio
prestato presso le scuole materne per il personale docente delle
scuole secondarie;

– l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis

ove si consideri, come chiarito da Cass. n. 19190 del 02/08/2017,
che ,
laddove nella specie all’epoca di proposizione dell’originario ricorso
nel giudizio di primo grado l’orientamento sulla questione oggetto del
giudizio non poteva ritenersi consolidato, tanto che si è reso
necessario per dirimere ogni contrasto l’intervento sul punto della
decisione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 9144 del
06/05/2016);

– il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del
principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 9144
del 06/05/2016), in forza del quale dall’art. 57 I. n. 312 del 1980 contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all’art. 77
del D.p.r. 31/5/1974 n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo
inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno
inferiore – deve trarsi l’ampliamento anche della previsione dell’art.
83 d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, attinente alla valutazione del
servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è
destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in
ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi
a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna;
Ric. 2016 n. 01657 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

cod. proc. civ. formulata dalla controricorrente è priva di fondamento

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

la peculiarità della questione, che ha richiesto il recente l’intervento
delle sezioni unite di questa Corte, giustifica la compensazione delle

non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012
n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

spese del giudizio di legittimità;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA