Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5493 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5493 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso 1657-2016 proposto da:
MINISTERO) DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, E ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M.
BUONARROTI” DI RIPA TEATINA, in persona del legale rappresentante
p.t., domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti contro
DI MATTEO NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI N1EO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSTINO SARTORELLI;
– con troricorrente –
avverso la sentenza n. 707/14 del Tribunale di Chieti depositata il
4/12/2014 (appello proposto dinanzi alla Corte d’appello dell’Aquila
Data pubblicazione: 07/03/2018
dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc.
civ., depositata il 5/11/2015);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
– il Tribunale di Chieti aveva dichiarato il diritto di Di Matteo Nadia,
dipendente del MIUR in servizio come insegnante presso la Scuola
Secondaria
Statale,
alla
ricostruzione
della
carriera,
con
riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella
scuola materna ai fini giuridici, previdenziali ed economici;
– la Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis
c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la
predetta sentenza;
– avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il MIUR
e l’Istituto Comprensivo Statale “M. Buonarroti” di Ripa Teatina sulla
base di unico motivo;
– l’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità
del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.;
– il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in
data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;
CONSIDERATO CHE:
– con l’unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 della I. 11 luglio 1980 n.
312, dell’art. 77 D.P.R. n. 417/1974, dell’art. 6 del DPR n. 345/1983,
nonché dell’art. 1 del D.L. 370/1970, conv. in I. n. 576/1970 e
Ric. 2016 n. 01657 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-
RILEVATO CHE:
dell’art. 485 del D.Igs. n. 297/1994, rilevando che dal sistema
normativo non poteva evincersi alcun riconoscimento del servizio
prestato presso le scuole materne per il personale docente delle
scuole secondarie;
– l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis
ove si consideri, come chiarito da Cass. n. 19190 del 02/08/2017,
che
laddove nella specie all’epoca di proposizione dell’originario ricorso
nel giudizio di primo grado l’orientamento sulla questione oggetto del
giudizio non poteva ritenersi consolidato, tanto che si è reso
necessario per dirimere ogni contrasto l’intervento sul punto della
decisione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 9144 del
06/05/2016);
– il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del
principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 9144
del 06/05/2016), in forza del quale dall’art. 57 I. n. 312 del 1980 contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all’art. 77
del D.p.r. 31/5/1974 n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo
inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno
inferiore – deve trarsi l’ampliamento anche della previsione dell’art.
83 d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, attinente alla valutazione del
servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è
destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in
ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi
a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna;
Ric. 2016 n. 01657 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-
cod. proc. civ. formulata dalla controricorrente è priva di fondamento
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;
la peculiarità della questione, che ha richiesto il recente l’intervento
delle sezioni unite di questa Corte, giustifica la compensazione delle
non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012
n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
spese del giudizio di legittimità;