Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5492 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1931/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

B.R., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bodrito,

dall’avv. Gianni Marongiu e dall’avv. Francesco d’Ayala Valva, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale

Parioli n. 43.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sezione n. 6, n. 36, pronunciata l’8/02/2013, depositata il

22/11/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.R., ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, titolare di pensione INPS, nel settembre 2008, chiese all’Amministrazione finanziaria, per gli anni dal 1997 al 2007, il rimborso della trattenuta IRPEF operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare della pensione integrativa, anzichè sulla quota dell’87,50%, come stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, e dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4;

2. impugnò, quindi, innanzi alla CTP di Genova, il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta e la Commissione provinciale, con sentenza n. 131/2010, accolse il ricorso, limitatamente al periodo 2003-2007, rilevando la decadenza, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, per le precedenti annualità;

3. l’Agenzia delle entrate ha interposto appello avverso la decisione di primo grado e la CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame, disattendendo la censura dell’ufficio relativa all’asserita incompletezza della domanda di rimborso, in quanto priva della documentazione attestante l’entità del credito, e, inoltre, affermando che la tassazione agevolata ex D.Lgs. n. 124 del 1993, si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421; pertanto, conclusivamente, ha ritenuto dovuto il rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF oltre il limite dell’87,50%, per gli anni 2003-2007, confermando la decadenza ex art. 38 cit., dichiarata dalla CTP per le annualità precedenti;

4. l’Agenzia ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR; il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 6, l’Agenzia censura la decisione impugnata per non avere rilevato che il contribuente, pur gravato del relativo onere probatorio, non aveva esibito alcuna certificazione circa l’ammontare complessivo delle somme erogate, anno per anno, dall’INPS, e, quindi, non aveva provato il fatto costitutivo della pretesa azionata;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7-bis e art. 13, comma 8, nonchè della L. n. 335 del 1995, art. 11, art. 48-bis (ora 52), comma 1, TUIR (applicabile ratione temporis), del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19, l’Agenzia si duole dell’erronea interpretazione della disciplina sulle “forme pensionistiche complementari” ex D.Lgs. n. 124 del 1993 (e successive modifiche), ascrivibile alla CTR;

sostiene, al riguardo, che le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, istituito presso l’INPS, non fruiscono del regime della tassazione nella misura dell’87,50%, in quanto esse non possono considerarsi “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico”, ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, alle quali faceva riferimento l’art. 48-bis, comma 1, TUIR, applicabile ratione temporis;

soggiunge che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, citato nella sentenza impugnata e contrario alla pretesa erariale, si riferisce ai fondi pensione istituiti ante D.Lgs. n. 124 del 1993 (c.d. “vecchi fondi”);

rileva, infine, che i fondi per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova non sono soggetti alla vigilanza della commissione COVIP; che non risultano iscritti presso il relativo albo e che l’INPS eroga, in un’unica soluzione, la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e la quota a carico del fondo medesimo, costituendo le due componenti un’unica pensione complessiva;

2.1. il secondo motivo è fondato;

in base ai principi già enunciati da questa Corte, ai quali il Collegio intende aderire, in mancanza di ragioni ostative: “In tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili.” (Cass. 8/07/2016, n. 13982; conf.: 28/02/2018, n. 4583; 15/06/2018, n. 15884; 30/01/2019, n. 2621);

in relazione al mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante è quello dell’erogazione del trattamento previdenziale assoggettato al prelievo fiscale;

risultano perciò applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato, cfr.: Cass. 4583/2018; 13982/2016; 9996/2015; n. 14310/2009; n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente, purchè l’erogazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2000;

su tale questione, pertanto, il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia, per quanto ancora rileva, alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31/12/2000 (precisamente negli anni dal 2003 al 2007), per le quali la CTR ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore” importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’INPS;

3. il primo motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento della seconda censura;

4. ne consegue che, accolto il secondo motivo e assorbito il primo, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo;

5. per il recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA