Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5492 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35384-2019 proposto da:

C.G., D.V.P., D.V.I., D.V.R.,

eredi di D.V.V., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO ANTONIO ESPOSITO;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO FABRICATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3821/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– D.V.V. si vide accolta dal Tribunale di Napoli la domanda di acquisto per usucapione di uno stacco di terreno di proprietà dell’università degli studi Federico II (la decisione, in particolare, rigettata la pretesa quanto alla particella n. (OMISSIS), la accolse quanto a quella n. (OMISSIS));

– la Corte d’appello locale, accolta l’impugnazione dell’Università, rigettò la domanda, assumendo non essere stata raggiunta la prova del “possesso ad usucapionem”;

– avverso la sentenza di secondo grado ricorrono, sulla base di due motivi, C.G., D.V.I. e D.V.R., succeduti “mortis causa” all’attore;

– l’intimata resiste con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che i due motivi, con i quali i ricorrenti denunziano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, e art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè degli artt. 1140,141,142,1158,2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e, inoltre, nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo fallace vaglio istruttorio (prova per testi, libero ed erroneo appezzamento della sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale era stata accertata la detenzione senza titolo da parte di altri soggetti, senza escludere il possesso del D.V.), valutazione delle risultanze probatorie alla strega del principio processuale penale dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, invece che di quello processualcivilistico del “più probabile che non”, non adeguato apprezzamento della circostanza della coltivazione da parte del D.V.), non superano, nel loro complesso, lo scrutinio d’ammissibilità, per il concorrere delle plurime ragioni di cui appresso:

a) deve rilevarsi lo scopo eccentrico della denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e delle norme di diritto sostanziale sopra riportate (la violazione di quest’ultime presupporre un diverso accertamento fattuale) diretto a contestare il vaglio probatorio, poichè, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);

b) la Corte locale ha reso motivazione coerente, perfettamente ripercorribile, non contraddetta da alcuna acquisizione decisiva non valutata (cfr. S.L. n. 8053/2014);

c) la motivazione, senza trasportare nel processo civile le regole di quello penale, si è attenuta ai principi più volte enunciati da questa Corte in ordine al rigore con il quale deve essere dimostrato il possesso “ad usucapionem” (cfr. Cass. n. 3487/2019), proprio per l’efficacia spodestativa della titolarità dell’istituto, fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla complessiva inattendibilità della prova testimoniale (vagliata analiticamente);

d) ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente ex se, perchè non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 6, n. 6123, 5/3/2020, Rv. 657277);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (seni. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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