Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5492 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 5492 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

ORDINANZA

sul

ricorso

27038-2012

per

regolamento

di

giurisdizione d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA con ordinanza depositata
il 13/11/2012 (r.g. n. 1111/2010) nella causa tra:
2014
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OTERI ILEANA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIZALE DI CALTANISSETTA,

Data pubblicazione: 10/03/2014

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE PUBBLICA DI PALERMO,
FARACI ANNA MARIA, PAGANINI MARIA CONCETTA;
– resistenti non costituitisi in questa fase

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Marcello MATERA, il quale chiede alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riunite in
camera di consiglio, di dichiarare la giurisdizione del
Giudice Amministrativo, con le determinazioni di legge.

NOBILE;

R.G. 27038/2012
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 12-8-2010 Ileana Oteri ha
chiesto al Giudice del Tribunale di Caltanissetta l’annullamento, previa

dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta in esecuzione della delibera
n. 127 del 19-10-2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 4 del 15-1-2010″.
La Oteri ha precisato di aver promosso un giudizio davanti al T.A.R.
Sicilia- Palermo chiedendo raccoglimento delle medesime conclusioni,
premesso che:
con delibera n. 3083/2009 l’Azienda Sanitaria n. 2 di Caltanissetta aveva
preso atto del D.A. n. 12208/2009 con il quale la Regione aveva autorizzato la
stessa Azienda ad emanare il bando per la stabilizzazione riservata al personale
precario non dirigenziale, ai sensi dell’art. 1, comma 588, legge n. 296/2006;
con legge regionale n. 5/2009 la detta Azienda sanitaria aveva cessato le
proprie competenze ed era subentrata l’Azienda Sanitaria Provinciale,
comprendente, tra le altre, anche l’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di
Gela;
l’A.S.P. subentrante, con delibera n. 127 del 2009, aveva modificato il
bando di selezione a suo tempo approvato emendando, tuttavia, soltanto il
soggetto giuridico che indiceva il bando, senza alcuna variazione dei requisiti
specifici, i quali, invece, secondo la ricorrente si sarebbero dovuti modificare
ricomprendendovi anche il servizio prestato presso gli enti ormai entrati a far
parte dell’A.S.P., tra i quali la detta Azienda di Gela.

1

sospensione, del “Bando di selezione, per titoli e prova colloquio, emesso

Con sentenza n. 6908/2010 il T.A.R. aveva dichiarato l’inammissibilità
del ricorso per difetto di giurisdizione, per cui la Oteri riassumeva il giudizio
davanti al Giudice ordinario.
Si costituivano sia l’A.S.P. di Caltanissetta, sia l’Assessorato della Salute,

contraddittorio disposto dal giudice.
Veniva quindi depositata in giudizio l’ordinanza di queste Sezioni Unite n.
24904 del 25-11-2011, emessa in analoga controversia, avente ad oggetto la
medesima procedura di stabilizzazione.
Il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza depositata il 1311-2012, ritenuta la giurisdizione del T.A.R., ha sollevato d’ufficio istanza per
regolamento di giurisdizione ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 18
giugno 2009 n. 69.
In particolare il detto giudice, richiamata la giurisprudenza di questo
Supremo Collegio, ha rilevato che nella fattispecie la procedura di
stabilizzazione in esame presenta le caratteristiche tipiche di una procedura
concorsuale (bando di selezione, numero dei concorrenti inferiore al numero
dei posti da stabilizzare, valutazione dei titoli, prova colloquio etc.) con
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ed ha ritenuto di poter
sollevare l’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendovi stata alcuna
trattazione del merito, essendo state affrontate esclusivamente questioni di
carattere preliminare (integrazione del contraddittorio e questione di
giurisdizione).

2

sia infine due dei controinteressati, a seguito di ordine di integrazione del

E’ stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio e sono state
acquisite le conclusioni scritte del Procuratore generale, con le quali è stata
chiesta la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, come è stato affermato da questo Supremo Collegio (v. Cass.

ad analoga controversia relativa alla medesima procedura di stabilizzazione),
deve ritenersi che “in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di
stabilizzazione – tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per
assunzioni in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati
nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema
di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono
suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al
carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità
del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al
preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale
assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento, sono necessarie nell’ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi
dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo
concorsuale”. Ne consegue che l’amministrazione, nel caso in cui il personale
da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non deve bandire
alcun concorso ma solo dare avviso dell’avvio della relativa procedura e della
possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi tale
presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a
quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione

3

S.U. 26-1-2011 n. 1778, nonché Cass. S.U. 25-11-2011 n. 24904, con riguardo

per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative
controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.”
Orbene nella fattispecie in esame (così come in quello esaminato da Cass.
S.U. n. 24904/2011 cit.) oggetto del ricorso al giudice del lavoro di

censura proposta contro il contenuto del bando di selezione, per la parte in cui
considera titolo di ammissione alla procedura l’aver prestato servizio presso
l’ASL n. 2 di Caltanissetta e non anche presso l’Azienda Ospedaliera Vittorio
Emanuele di Gela, ormai entrata a far parte dell’A.S.P. di Caltanissetta.
La procedura selettiva in oggetto è stata disposta in attuazione della 1. 27
dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 519) la quale prevede “la
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.9.06 o che
sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge”, stabilendo comunque che “alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove
selettive”.
In particolare, il bando di selezione de quo (v. delibera n. 127 del 19-102009 dell’A.S.P. di Caltanissetta), indetto “per titoli e prova colloquio, per la
stabilizzazione del personale precario non dirigenziale” per la copertura dei
posti indicati, ha previsto i requisiti generali di ammissione e quelli specifici
4

Caltanissetta (e prima ancora di quello proposto al giudice amministrativo) è la

per ciascuno dei profili da stabilizzare ed ha indicato il punteggio da attribuire
ai titoli di carriera, accademici e di studio, nonché il punteggio massimo a
disposizione della Commissione per la valutazione della prova colloquio (25
punti), oltre alla modalità di formulazione delle graduatorie (sommatoria dei

formata la graduatoria, soltanto gli aspiranti posti in posizione utile vengono
stabilizzati, in relazione al numero dei posti individuati dal bando.
Si tratta quindi di una procedura selettiva che presenta le caratteristiche
tipiche di una procedura concorsuale, con la conseguenza che la relativa
controversia è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 comma 4
del d.lgs. n. 165/2001.
In conclusione va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e
va cassata la sentenza del T.A.R. Sicilia —Palermo (n. 6908/2010), che ha
declinato la propria giurisdizione.
Infine non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensive
delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione de giudice amministrativo e cassa la
sentenza n. 6908/2010 del T.A.R. Sicilia – Palermo.

punteggi) ed ai titoli di preferenza a parità di punteggio, per cui, una volta

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