Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5492 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.B., domiciliata in Roma presso la Cancelleria della

Corre di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Parrilli Lucio

per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pulli Clementina, Nicola Valente

e Alessandro Riccio per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5999/09 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 10.11.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21.1.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

P.B. conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Benevento il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS per ottenere la pensione di invalidita’ civile e l’indennita’ di accompagnamento ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118 e della L. 11 febbraio 1980, n. 18.

Accolta solo la domanda di pensione e proposto appello dall’assicurata per la parte della domanda non accolta, con censura di erroneita’ dell’accertamento medico legale, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata in data 10.11.09, riteneva esauriente e persuasiva la relazione del consulente tecnico d’ufficio, avendo questi verificato che la P. era in grado di attendere agli atti quotidiani della vita e di deambulare. Considerato che le censure dell’appellante si riducevano a divergenti valutazioni medico – legali, rigettava l’impugnazione.

Proponeva ricorso per cassazione la P. con unico motivo, lamentando l’erroneita’ dell’accertamento del giudice di merito che, condividendo le errate conclusioni del consulente, non ha correttamente valutato lo stato soggettivo dell’assicurata, non considerando che dal complesso delle infermita’ rilevate e dalla possibile esistenza di temporanee situazioni di squilibrio mentale avrebbe potuto derivare una situazione di incapacita’ tale da consentire la concessione anche dell’indennita’ di accompagnamento.

Solo l’INPS si difendeva con controricorso.

Ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. il consigliere relatore depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ infondato.

In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, infatti, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e’ ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non puo’ prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata, v. da ultimo Cass. 29.4.09 n. 9988 e 3.4.08 n. 8654).

Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma sono effettuate acritiche osservazioni basate su valutazioni di merito del tutto generiche.

Il ricorso e’, pertanto, infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimita’, avendo la parte ricorrente formulato apposita dichiarazione di incapienza del reddito ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla disponendo in punto di spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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