Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5492 del 07/03/2018

Cassazione civile, sez. I, 07/03/2018, (ud. 18/01/2018, dep.07/03/2018),  n. 5492

Fatto

 

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato l’inabilitazione di V.E. su domanda della figlia C.T.M.S., ha rigettato tale domanda e, ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, ha adottato i provvedimenti urgenti ex art. 405 c.c., comma 3, disponendo la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare del Tribunale di Forlì, ai sensi dell’art. 418 c.c., comma 3.

2. Segnatamente la Corte territoriale, avendo escluso la ricorrenza di una specifica malattia o infermità, ha ravvisato sulla scorta delle risultanze istruttorie, la prodigalità di V.E.. Ha quindi ritenuto applicabile, quale misura di protezione, l’amministrazione di sostegno, in quanto maggiormente idonea ad adeguarsi alle esigenze del soggetto destinatario, attesa la sua flessibilità e la maggiore agilità della procedura applicativa meno afflittiva rispetto alla inabilitazione.

3. Avverso la sentenza V.E. propone ricorso per cassazione con sette motivi, corredato da memoria ex art. 378 c.p.c.; C.T.M.S. replica con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge, lamentando, nel procedimento di inabilitazione, la mancata partecipazione del P.M. all’esame di V.E., ritenuta necessaria ex art. 70 c.p.c., e R.D. 30 gennaio 1941, n. 2, art. 75, così come poi modificato ed integrato anche in relazione agli artt. 714 e 715 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Il primo motivo è infondato.

1.3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale “Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all’esame personale dell’interdicendo o dell’inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l’intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla”. (Cass. n.15346 del 01/12/2000, n. 3708 del 14/02/2008).

Invero, tra le ipotesi di intervento necessario del P.M., sancito a pena di nullità dall’art. 70 cod. proc. civ., rientra la partecipazione al giudizio di inabilitazione che avrebbe potuto promuovere lo stesso P.M. (art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1, e art. 417 c.c.).

In proposito risulta essere stato condiviso dalla esatta decisione della Corte di Bologna l’orientamento di questa Corte secondo il quale, obbligatoria per il Giudice la comunicazione degli atti al pubblico ministero al fine di consentirgli l’intervento (art. 71 c.p.c.) ed altrettanto obbligatoria la reiterazione di tale comunicazione tutte le volte in cui siano adottati provvedimenti al di fuori dell’udienza, non è affatto obbligatorio che il P.M. in tal guisa informato partecipi concretamente ai singoli atti del procedimento, essendo allo stesso rimessa la scelta di intervenire in concreto, financo e soltanto innanzi al Collegio (art. 3 disp. att. c.p.c.), ed il potere di determinarne le modalità pratiche (Cass. Sez. U. 1/08/2000, n.571; Sez. Prima 24/11/1998, n.11915; Sez. Prima 27/01/1997, n. 807).

Orbene, da quanto affermato discende che, essendo stato ritualmente comunicato il ricorso e la data di comparizione dell’inabilitando al P.M., come accertato in sentenza (fol. 3), la sua mancata partecipazione all’esame personale – imposto dagli artt. 714 e 715 c.p.c., e da effettuarsi in udienza ovvero nel luogo ove l’esaminando si trovi (qualora sia impedito a comparire) – non ha prodotto alcuna nullità della sentenza.

Come questa Corte ha già chiarito, “se infatti è obbligatoria per il Giudice l’effettuazione di tal esame – salva l’ipotesi di reiterato rifiuto (Cass. 4650/79) – non da questo discende l’obbligo di partecipazione di una parte che non può ritenersi coartata – come non lo è qualsiasi altra parte in un processo – ad essere materialmente presente ad un atto del processo in questione e dalla cui decisione di presenziare o meno all’incombente non può farsi derivare la validità o la nullità dell’incombente stesso. Nè, di converso, dalle ragioni pubblicistiche connesse al ruolo del P.M. nel processo civile di interdizione potrebbe dedursi una sorta di sua indispensabilità nel momento della verifica diretta delle condizioni psico-fisiche dell’interdicendo, al Giudice, e soltanto ad esso, competendo la valutazione delle condizioni stesse tanto allo scopo di pronunziare sulla domanda quanto ai fini della decisione di procedere ad istruttoria orale o all’acquisizione delle opinioni di un consulente tecnico”. (Cass. n.15346 del 01/12/2000).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della disciplina dell’amministrazione di sostegno in relazione all’art. 404 c.c., e art. 407 c.c., comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, attesa la assenza di un’infermità o di una menomazione fisica e/o psichica, anche parziale, di provvedere ai propri interessi, sulla base esclusivamente “di una presunta e mai provata condotta di prodigalità che non solo non risulta da alcun elemento ma costituisce una totale forzatura di chi intende controllarla” (fol. 44 del ric.). La critica è condotta anche avverso le concrete misure adottate in via provvisoria, ritenute molto severe e più afflittive dell’inabilitazione.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

2.3. Costituisce un approdo giurisprudenziale consolidato in sede di legittimità, che si intende confermare, quello secondo il quale può adottarsi la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, nell’interesse del beneficiario (interesse reale e concreto, inerente la persona e/o il suo patrimonio), anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità, come nel caso in esame (Cass. n. 18171 del 26/07/2013, n. 20664 del 31/08/2017).

2.4. Il motivo, prospettato come violazione di legge, è altresì inammissibile laddove sollecita un riesame del merito, criticando in modo generico la valutazione dei fatti compiuta dalla Corte territoriale.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge per mancata ammissione della CTU in relazione all’art. 409 c.c., ed agli articoli del cod. proc. civ. che disciplinano la consulenza come strumento istruttorio essenziale per l’accertamento dei fatti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3.2. Con il quarto motivo la questione della mancata ammissione della CTU è denunciata sotto il profilo dell’omessa applicazione al caso di specie dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, in materia di equo processo. Nel motivo la ricorrente si duole anche del mancato ingresso in appello delle prove consistenti nella rinnovazione del proprio esame personale e della prova orale per testi diretta e contraria (fol. 61 del ric.).

3.3. I motivi terzo e quarto sono infondati.

3.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (Cass. n. 17399 del 01/09/2015). Ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo (Cass. n. 72 del 03/01/2011, n. 4853 del 01/03/2007).

Peraltro, la prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socioeconomiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 c.c., comma 2, indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purchè sia ricollegabile a motivi futili (Cass. 786 del 13/01/2017).

Nel caso in esame il giudice di appello ha escluso la necessità di CTU sulla considerazione che non erano in discussione specifiche malattie o infermità della V., circostanza che non solo non è contestata dalla ricorrente, ma è dalla stessa sostenuta, di guisa che i motivi oltre che infondati, poichè la statuizione è adeguatamente motivata, risultano privi di decisività.

3.5. Quanto al profilo di doglianza concernente la richiesta di rinnovazione delle prove, si deve osservare che lo stesso è ampiamente carente sul piano dell’autosufficienza, assertivo ed astratto poichè non è dato comprendere quali fossero i circostanziati fatti che tale rinnovazione probatoria avrebbe dovuto corroborare.

4.1. Con il quinto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in ordine alle cause dei debiti contratti dalla ricorrente e delle ragioni che l’hanno indotta ad indebitarsi, avuto riguardo al patrimonio immobiliare ed alla sua consistenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) al fine di escludere la ricorrenza della prodigalità. Secondo la prospettazione della ricorrente l’indebitamento era conseguito alla necessità di provvedere ad opere di ristrutturazione del suo patrimonio immobiliare, in comproprietà con soggetti che si erano opposti allo scioglimento della comunione.

4.2. Il quinto motivo è inammissibile.

4.3. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non già all’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 14/06/2017, n. 14802).

Nel caso concreto la Corte di appello dopo avere puntualmente esaminato le condizioni economiche della V. e le condotte assurte ad indici della conclamata prodigalità (pluralità di prestiti con Findomestic, mutuo INPS con cessione del quinto della pensione, prestito di Euro.40.000,00 contratto con la figlia, debiti per spese condominiali, debito di Euro.34.000 con il bar (OMISSIS), di cui la metà per l’acquisto di “gratta e vinci”; tutto a fronte di un trattamento pensionistico di circa Euro 1.600,00 mensili) rispetto alle quali la censura non svolge alcun argomento, ha affermato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova degli esborsi che assumeva di avere sopportato per le spese di ristrutturazione della casa e per visite mediche specialistiche. A fronte di tale pronuncia la ricorrente avrebbe dovuto illustrare gli elementi di prova offerti e la loro valenza: nulla di ciò si ritrova nel motivo che risulta generico ed assertivo e, quindi, inammissibile.

5.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 545 e 546 c.p.c., sulla misura dell’assegno riservato alla sua disponibilità, lamentando l’inidoneità della somma (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

5.2. Il sesto motivo è inammissibile.

5.3. Invero la censura è rivolta al provvedimento a contenuto gestorio, adottato in via provvisoria dalla Corte di appello, avverso il quale non è proponibile ricorso per cassazione (Cass. 28/09/2017, n. 22693).

6.1 Con il settimo motivo si denuncia “la questione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., e la soccombenza di C.T.M.S. e l’error in procedendo della Corte ex art. 112 c.p.c.”. A parere della ricorrente, la figlia – che aveva promosso l’inabilitazione – avrebbe dovuto essere considerata soccombente, se non integralmente almeno nella misura maggiore, di guisa che non si sarebbe potuto procedere alla compensazione integrale delle spese per i due gradi di giudizio.

6.2. Il settimo motivo è inammissibile.

6.3. Trova applicazione il principio secondo il quale “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”. (Cass. n. 24502 del 17/10/2017).

7.1. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo, secondo, terzo e quarto, inammissibili i motivi quinto, sesto e settimo.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 10, comma 3, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 bis, del cit. D.P.R..

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2018

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