Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5492 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4522/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

V.M., V.M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 130/2/2015, emessa il 19/01/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il

29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 19 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 277/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva accolto il ricorso proposto da V.M. contro l’avviso di accertamento IRPET 2003. La CTR osservava in particolare che, pur dovendosi necessariamente tenere conto degli esiti del giudizio riguardante il reddito societario della Auto V. srl, imputato quale reddito di partecipazione al socio ricorrente con l’atto impositivo impugnato, tuttavia doveva considerarsi invalido quest’ultimo per il mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c., non avendo la CTR disposto la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione di quello, pregiudicante, riguardante il reddito societario.

La censura è fondata ed è assorbente del secondo motivo.

Va infatti ribadito che “In tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 23323 del 31/10/2014, Rv. 633099; più recentemente, Sez. 6-5, Ordinanza n. 4485 del 07/03/2016, Rv. 639128-01).

La sentenza impugnata non si conforma a tale principio e per ciò solo va cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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