Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5491 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18656/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di

Milano, collegio n. 15, n. 2489/2013, pronunciata il 6/06/2013,

depositata il 13/06/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTC di Milano, trascritta in epigrafe, che, confermando la sentenza della CT di secondo grado di Como, ha respinto il gravame dell’ufficio, così ribadendo l’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza del contribuente, dipendente pubblico (infermiere), di rimborso dell’IRPEF ritenuta alla fonte, nel periodo

1980-1990, sull’indennità integrativa speciale ex L. n. 324 del 1956;

la CTC ha condiviso la decisione di secondo grado, in base alla quale

l’indennità integrativa speciale non concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche;

2. il contribuente è rimasto intimato;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 324 del 1959, art. 1, del D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 46 e 48, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere escluso che l’indennità integrativa speciale sia assoggettabile ad imposizione diretta ai fini IRPEF;

1.1. il motivo è fondato;

costituisce ius receptum che: “L’indennità integrativa speciale, costituendo una componente del reddito di lavoro dipendente, va assoggettata all’I.R.P.E.F., atteso che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, detto reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalità”, e che la L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, lett. e), che prevedeva l’esenzione della indennità integrativa speciale dalle ritenute erariali (e la sua non concorrenza a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare), è stato abrogato per effetto della espressa previsione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, art. 42 (cfr. Corte Cost., sent. n. 277 del 1984 e ord. n. 403 del 1996).” (Cass. 20/08/2004, n. 16465; conf., ex multis: 14207/2019, 19983/2018);

2. la sentenza impugnata, che non ha fatto buon governo di tale principio di diritto, va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

3. per il definitivo consolidarsi del detto indirizzo di legittimità in epoca successiva all’avvio del processo, è congruo compensare, tra le parti, le spese dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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