Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5491 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5491 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 19940/2016 proposto da:
Miolla Rosaria Cecilia, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato Risola Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Cecilia, Doria Lucia, Doria Teresa, Darla Vincenzo, Fico Angelo, Fico
Antonio, Fico Francesco, Fico Giovanniluca;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 97/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 29/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/01/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA

Cecilia Miolla conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto,
Katia Micera, quale genitore esercente – all’epoca dei fatti – la
potestà sul minore Giovanniluca Fico, chiedendo accertarsi e
dichiararsi che Giovanni Fico, deceduto in Taranto il 26 dicembre
2002, era il padre naturale della istante, avendola generata in
seguito ad una relazione intima intercorsa con la madre, Elvira
Miolla. Per ordine del giudice istruttore, il contraddittorio veniva
integrato nei confronti degli altri parenti del Fico, designati quali
eredi testamentari dal de cuius. Il Tribunale adito, con sentenza n.
2414/2011, rigettava la domanda.
2. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 97/2016,
depositata il 29 febbraio 2016, rigettava altresì l’appello proposto
dalla Miolla. La Corte riteneva, invero, che il giudice di prime cure
avesse correttamente fondato la propria decisione sui risultati delle
prove genetiche, escludendo la rilevanza e la necessità delle prove
orali richieste dall’appellante, e che l’eccezione di nullità della
disposta ed espletata c.t.u. fosse stata proposta tardivamente dalla
Miolla, e fosse, pertanto, da reputarsi inammissibile.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso
Rosaria Cecilia Miolla nei confronti di Giovanniluca Fico, Cecilia Doria,
Lucia Doria, Teresa Doria, Vincenzo Doria, Angelo Fico, Antonio Fico
e Francesco Fico, affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto
attività difensiva.
i

1. Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2004, Rosaria

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e
falsa applicazione dell’art. 269 cod. civ., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – Rosaria Cecilia Miolla si duole

abbia attribuito alle indagini peritali ematologiche e genetiche sul
DNA un valore probatorio decisivo, non espletando la prova orale
ammessa, e non tenendo conto neppure dei sommari informatori
assunti nella fase di delibazione dell’ammissibilità dell’azione, ai
sensi dell’art. 274 cod. civ., i quali avrebbero potuto comprovare
l’esistenza di una relazione tra Fico Giovanni (il preteso padre
naturale della istante) e Miolla Elvira (madre della medesima).
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1.

La giurisprudenza di questa Corte ha, invero,

reiteratamente affermato che, in materia di accertamenti relativi alla
paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di
mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo,
avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del
rapporto di filiazione. Le indagini ematologiche e genetiche, affidate
al consulente d’ufficio, non rappresentano, pertanto, nella fattispecie
in esame, soltanto un mezzo per valutare elementi di prova offerti
dalle parti, ma costituiscono il più valido strumento per l’acquisizione
della conoscenza del rapporto di filiazione (Cass., 17/02/2006, n.
3563; Cass., 14/07/2011, n. 15568). Ne consegue che il giudice,
salvo il caso in cui siano mosse precise e specifiche censure – nella
specie insussistenti – contenute in consulenze tecniche di parte, a
cui è tenuto a rispondere, ben può limitarsi ad un mero richiamo

3

del fatto che il giudice di appello, in violazione dell’art. 269 cod. civ.,

adesivo al parere espresso dal consulente d’ufficio (Cass.,
24/12/2013, n. 28647).
1.1.2. Per quanto concerne, poi, la mancata ammissione delle
prove orali – che, a detta della istante, avrebbero potuto confermare
la sussistenza di una relazione intima tra la Miolla ed il Fico, dalla

di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli
accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della
prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto
padre e la madre. Ed invero, il principio della libertà di prova,
sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ., non
tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una
gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella
paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice,
di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed
assunzione. Tutti i mezzi di prova hanno, per converso, pari valore in
forza dell’espressa disposizione di legge succitata, risolvendosi una
diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio
del diritto di azione, in relazione alla tutela di diritti fondamentali
attinenti allo «status» (Cass., 23/02/2016, n. 3479).
1.1.3. A tutto quanto precede, va – peraltro – soggiunto che, in
relazione alle prove testimoniali ed agli informatori, il motivo di
ricorso difetta, altresì, di autosufficienza, ai sensi degli artt. 366,
primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., non
avendo la ricorrente indicato specificamente le circostanze oggetto di
prova, né riprodotto nel ricorso i capitoli della prova testimoniale
dedotta e le deposizioni degli informatori (Cass., 30/07/2010, n.
17915; Cass., 10/08/2017, n. 19985), ma essendosi limitata ad
affermare che tali mezzi istruttori avrebbero potuto confermare la
4

quale sarebbe nata l’odierna ricorrente – va osservato che, in tema

circostanza, di per sé – come dianzi detto – non significativa, della
relazione tra il Fico e la Miolla.
1.2. La censura va, di conseguenza, disattesa.
2. Con il secondo motivo di ricorso – denunciando la nullità della
disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, in relazione

che la Corte d’appello non abbia ritenuto nulla la c.t.u., sebbene alle
operazioni di analisi sui reperti non avessero partecipato i consulenti
di parte, e fosse stata, pertanto, posta in essere una palese
violazione del contraddittorio.
2.1. Il mezzo infondato.
2.1.1. Questa Corte ha, invero, ripetutamente statuito che la
nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata
comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o
attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni
stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella
prima istanza o difesa successiva al deposito (Cass., 24/01/2013, n.
1744; Cass., 09/10/2017, n. 23493). L’eccezione – pur non
richiedendo formule particolari – deve essere chiara ed esplicita, sì
da consentire al giudice di desumere l’effettivo pregiudizio
derivatone al diritto di difesa della parte, e non può essere proposta
in modo del tutto generico (Cass., 07/07/2001, n. 9231).
2.1.2. Nel caso di specie, la stessa ricorrente afferma – e tanto si
desume anche dall’impugnata sentenza – che l’udienza
immediatamente successiva al deposito della relazione peritale si
tenne il 9 ottobre 2007. Ebbene, nel verbale di tale udienza, la difesa
della Miolla si limitava a contestare genericamente «il

modus

operandi negli accertamenti», tenuto dal c.t.u., «ed i risultati»,
senza eccepire in alcun modo la nullità della consulenza sotto il
5

all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. – la Miolla lamenta

profilo suindicato. Per cui l’eccezione proposta soltanto in appello come correttamente affermato dalla Corte territoriale – deve essere
considerata tardiva.
2.2. La doglianza va, pertanto, disattesa.
3. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere, di

la mancata costituzione degli intimati nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 17/01/2018.
11 Funzionario Giudi

o

Dott.ssa Fabrizia BAR E

re idente

conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA