Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5491 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4410-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

CATANIA, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore Generale f.f.,

elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PENNISI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO LOPEZ, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3636/17/2015, emessa il 29/01/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di

CATANIA, depositata il 01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello proposto da Riscossione Sicilia spa avverso la sentenza n. 446/8/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di R.M. contro l’avviso di intimazione IRPEF, IVA 1996-1998. La CTR osservava in particolare che non era ammissibile la produzione documentale fatta in secondo grado dall’appellante (contumace nel primo) delle copie notificate delle cartelle di pagamento quali “atti presupposti” di quello impugnato e che comunque i crediti oggetto dell’intimazione dovevano considerarsi prescritti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia spa deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso adesivo; l’intimata contribuente non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 poichè la CTR ha ritenuto inammissibile la produzione documentale soltanto nel grado di appello delle cartelle di pagamento notificate.

La censura è assorbentemente fondata.

Va infatti ribadito il principio che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893).

La sentenza impugnata non è conforme a tale principio e per ciò solo merita cassazione, poichè conseguentemente non si è espressa sul motivo di censura alla sentenza di primo grado mossa dall’appellante, odierna ricorrente, circa l’avvenuta valida notificazione dei c.d. “atti presupposti”, denegata dalla CTP nella sentenza appellata.

I rilievi che precedono assorbono l’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso riguardanti rispettivamente la prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione e le spese processuali, osservandosi in particolare quanto al secondo che la correlativa statuizione del giudice di secondo grado deve essere qualificata come obiter dietum, possibile ratio decidendi solo qualora venga accolto nel merito l’appello principale dell’Agente della riscossione e quindi doverosamente presa in considerazione l’eccezione di prescrizione riproposta nel grado di appello dalla contribuente.

Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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