Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5490 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18952/2012 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– parte intimata –

avverso la sentenza n. 211/18/16 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 18,

depositata il 21/01/2016 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi di ricorso contro il Sig. P.S., per la cassazione delle sentenza n. 211/18/16, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 21/01/2016 e non notificata, che, in controversia relativa alla definizione agevolata di eventi sismici in Sicilia, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Ragusa;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia, rilevato che nelle more del giudizio, era intervenuto la L. n. 190 del 2014, art. comma 66, comma 5, riteneva che il contribuente, avendo presentato tempestiva istanza di rimborso in data 26/2/2009, ne avesse diritto, non essendo contestata la circostanza che non esercitasse attività d’impresa;

3. a seguito del ricorso, il contribuente è rimasto intimato;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 luglio 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (Legge di Stabilità 2015), in riferimento alla Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

la ricorrente deduce che, a norma della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992, per un importo superiore al 10% previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 hanno diritto, tranne quelli che svolgono attività d’impresa, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2;

invero la Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final, ha ritenuto che l’agevolazione fiscale, contenuta nella L. n. 289 del 2002, costituisca una misura rientrante negli aiuti di Stato a cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale, in violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108, paragrafo 3, e, come tale, incompatibile con il mercato interno, ordinando all’Italia di annullare tutti i pagamenti in essere, in base alle predette misure agevolative, con effetto alla data di adozione della decisione comunitaria;

pertanto, non sarebbe rimborsabile la somma pretesa dall’odierno resistente, in quanto le misure agevolative, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, sono state dichiarate, dalla Commissione Europea, incompatibili con l’ordinamento comunitario;

in merito, poi, alla presunta non contestazione del non esercizio dell’attività d’impresa da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’assunto sia privo di pregio, nella misura in cui, essendo un requisito in negativo per poter usufruire dell’agevolazione ed essendo provato negli atti che il soggetto chiede il rimborso a titolo di Irpef ed Ilor, non occorreva eccepire alcunchè, spettando al giudice verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi per poter usufruire dell’agevolazione in questione;

inoltre, i Giudici della C.T.R. della Sicilia avrebbero dato una interpretazione non corretta alle norme di cui in rubrica, adottando una nozione restrittiva “di quelli che svolgono attività d’impresa”;

1.2. il ricorso è inammissibile perchè non risulta notificato al contribuente;

1.3. invero, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, “l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016);

nel caso di specie l’unica notifica documentata, effettuata a mezzo posta, deve considerarsi inesistente, in quanto il plico risulta restituito al mittente per il trasferimento del destinatario;

inoltre, agli atti non vi è traccia di un’eventuale ripresa del processo notificatorio, anzi, dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria, risulta che il ricorrente non ha effettuato alcun deposito successivo di documentazione relativa ad un’eventuale nuova notifica;

“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016);

nel caso in esame, in cui non vi è prova della riattivazione del processo notificatorio, il ricorso deve ritenersi inammissibile, non essendovi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio;

nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè il contribuente, non essendo stato raggiunto da un’idonea notifica del ricorso,

è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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