Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5490 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI dell’8/10/07, depositata il 06/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di P.G.. Ha motivato la decisione ritenendo la fissazione di un termine inferiore a quello previsto dello Statuto del contribuente rendesse illegittimo il recupero di imposta fondato sul mancato invio del modulo CVS nel predetto termine.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si e’ costituito.

Con il terzo motivo, deducendo violazione di legge e formulando idoneo quesito, l’Agenzia delle Entrate contesta che il minore termine concesso per l’invio del CVS rendesse illegittimo il recupero del credito di imposta. Il motivo e’ fondato. Ha ritenuto questa Corte con Cass. Ordinanza n. 8254/2009 che: Le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli art. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi gia’ immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria;

conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalita’, ne’ consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 2, comma 1, lett. a, ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, n. 212, art. 3, comma 2).

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnala vada cassala. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le incertezze della giurisprudenza di merito sono motivo per compensare le spesse dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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