Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 549 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23486/2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO N.

172, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3207/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositato il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Poggio Bruno per delega dell’Avvocato Carbone per il

ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Catanzaro S.G. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo penale che lo vedeva come imputato dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del 23/12/2005 e conclusosi con sentenza n. 1077 del 9 luglio 2014, divenuta irrevocabile il 30/7/2014.

Il consigliere delegato della Corte d’appello, con decreto depositato in data 16/9/2015 accoglieva in parte il ricorso, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, rilevando che non poteva tenersi conto ai fini del calcolo della durata del procedimento eccedente il termine ragionevole, del periodo di tempo intercorso tra la prima data dell’udienza preliminare e quella di emissione del decreto che dispone il giudizio (non avendo il ricorrente depositato i relativi verbali, nonostante il sollecito del consigliere delegato), e che del pari non andava computato il periodo di tempo successivo alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, in quanto il ricorrente non aveva presentato apposita istanza di accelerazione. Per l’effetto, poichè il giudizio era durato complessivamente anni 5 e mesi 1, l’indennizzo poteva essere riconosciuto solo per i due anni eccedenti il termine triennale previsto per la durata ragionevole del processo in primo grado, ed in misura pari ad Euro, 500,00 annui.

Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato a due motivi.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso, perchè proposto avverso il decreto emesso dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello e cioè avverso un provvedimento avverso il quale è prevista l’opposizione al Collegio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012.

Il ricorso, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19238/2014; Cass. n. 16806/2014) deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Tuttavia risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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