Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5489 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2022, (ud. 10/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22156/15 R.G., proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.G.N., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell’Azienda Agricola D.G.N. e Q.

s.s., D.G.Q., in proprio, rappresentati e difesi

dall’avv.to Carboni Silvestro, con il quale sono elettivamente

domiciliati in Roma, Via G.P. Da Palestrina n. 19, presso lo studio

dell’avv.to Franco Fabio Francesco, in virtù di mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione

distaccata di Latina, n. 922/39/2015, depositata il 17/2/2015, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2022 dal Consigliere D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La controversia trae origine da una verifica fiscale, per l’anno d’imposta 2005, eseguita nei confronti dell’Azienda Agricola D.G.N. e Q. s.s. nonché nei confronti dei suoi due soci, D.G.N. e D.G.Q., e della figlia di D.G.Q., D.G.M., nella quale, a seguito di accertamenti bancari effettuati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7, l’Ufficio riteneva che non fosse stata data adeguata giustificazione delle movimentazioni bancarie, sicché emetteva tre avvisi di accertamento, con i quali venivano contestati, nei confronti della società, maggiori ricavi di impresa, e nei confronti dei soci (ciascuno per il 50%), maggiori redditi di partecipazione, oltre sanzioni ed interessi. L’esito della verifica fiscale, oltre che D.G.M. figlia di D.G.Q., riguardava anche D.G.G., fratello dei due soci in quanto ad egli riferibili movimentazioni bancarie dei conti correnti societari su cui era depositata la sua firma.

2. Società e soci impugnavano gli avvisi con tre distinti ricorsi che, riuniti, venivano accolti parzialmente dalla Commissione provinciale di Latina, che, con sentenza n. 546/2/11, riteneva, tra l’altro, legittimo il recupero a tassazione collegato alle movimentazioni bancarie di D.G.G. ed illegittimo quello relativo alla figlia del socio D.G.Q..

3. La Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR) adita dai contribuenti, dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio al fine di appurare “se le movimentazioni utilizzate per l’accertamento societario (…) siano riconducibili alla società e fossero giustificate”, facendo proprie le conclusioni del c.t.u. di cui al prospetto riepilogativo delle operazioni giustificate, accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti, limitando la ripresa a tassazione alle operazioni riconducibili alla società e giustificate (pari ad Euro 421.484,30).

5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza affidandosi a due motivi.

6. D.G.N., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola D.G.N. e Q. s.s., e D.G.Q., in proprio, resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO Che:

1. L’Amministrazione finanziaria propone due motivi di ricorso collegandoli alla duplice interpretazione che, secondo il suo assunto, può esser data alla sentenza impugnata. Deduce, infatti, che là dove la sentenza impugnata sia interpretata nel senso che abbia inteso escludere la legittimità dell’accertamento per la parte fondata sulle movimentazioni bancarie riferite al signor D.G.G., essa è erronea (primo mezzo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e 51, comma 2, n. 3,), per aver escluso la legittimità dell’accertamento sulla parte fondata sulle movimentazioni bancarie riferite a D.G.G. nonostante la carenza probatoria a supporto circa la riferibilità di dette operazioni all’attività di impresa. Là dove, invece, si desse rilievo alla parte della decisione in cui la CTR ha ritenuto di far proprio l’esito della perizia d’ufficio (“il collegio condivide pienamente l’esito della perizia tecnica”), denuncia (secondo mezzo) la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 36 T.U.I.R. e art. 132 c.p.c., per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione apparente, non avendo distinto, nel corpo della sua motivazione, sulla base della triplice distinzione operata dalla c.t.u. (operazioni non giustificate a firma del sig. D.G.G., altre operazioni non giustificate, operazioni giustificate), quali operazioni a firma di D.G.G. dovessero considerarsi imputabili alla società.

2. Tali motivi – che si esaminano congiuntamente, per connessione di censure – sono fondati nei limiti di cui appresso.

3. Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso contestata dai controricorrenti in relazione all’errore nell’individuazione degli estremi della sentenza impugnata che, in ricorso, reca il n. 933/39/15 anziché il n. 922/39/15 – essendo chiaro che l’impugnazione riguarda la sentenza n. 922/39/15 della CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, che risulta allegata al ricorso ed è oggetto delle censure di cui ai motivi di gravame, tramite i quali si aggrediscono specifici passaggi motivazionali di tale sentenza (n. 922/39/15), trascritti in ricorso.

4. Dalla esposizione narrativa della vicenda processuale, anche di cassazione, è evidente che non si fa questione della legittimità dell’accertamento bancario esteso ai familiari dell’imprenditore (questione che ha da tempo trovato soluzione positiva nella giurisprudenza di questa Corte, ex multis, v. Sez. 5, 21/01/2021, n. 1174 Sez. 5, 21/11/2018, n. 30098, Sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Sez. 5, 15/03/2013, n. 6595), bensì, esclusivamente sul se i secondi giudici abbiano verificato che le movimentazioni bancarie escluse dalla ripresa a tassazione, siano state giustificate.

4.1. La questione che la ricorrente Amministrazione pone trova conforto nel pacifico e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (ex pluribus, cfr., Sez. 6-5, 03/05/2018, n. 10480; Sez. 5, 30/06/2020, n. 13112; Sez. 5, 05/05/2021, n. 11696; Sez. 6-5, 18/11/2021, n. 35258).

4.2. Dagli stralci della consulenza tecnica d’ufficio riportati nel corpo del ricorso (v. pagina 10 e ss.), e non contestati dai controricorrenti, risulta che parte delle operazioni eseguite dal signor D.G.G. non erano state giustificate né in base alla documentazione allegata in atti, né dalla prova contraria, anche indiziaria, che i contribuenti avrebbero potuto fornire (v. stralcio integrazione della c.t.u. riportata in ricorso alle pagine 11-15: “assegni emessi ricevute e/copie estratti conto bancari intestati alla società Beta OP s.r.l. (n.d.r. di cui D.G.G. era socio) dai quali si evince un rapporto finanziario tra l’azienda agricola D.G. e la società Beta OP s.r.l., tale rapporto però non è supportato da altra documentazione contabile quali fatture, ordini, bolle di accompagnamento o extracontabile atte a giustificare le singole movimentazioni. Per i suddetti motivi tali operazioni bancarie sono ritenute non giustificate”; “gli assegni emessi e/o ricevuti e girati per il versamento relativo al rapporto con la società Beta OP s.r.l. sono tutti a firma del signor D.G.G. delegato delle operazioni bancarie”; “per le altre movimentazioni versamenti e prelevamenti in contanti o con assegni circolari non ci sono elementi che permettono di ricostruire la tracciabilità”).

4.3. Dall’esame complessivo di tali atti è evidente che la decisione dei giudici di merito di limitare l’accertamento dei maggiori ricavi imputabili ai contribuenti nei limiti delle operazioni ritenute complessivamente giustificate dalla c.t.u. (pari a Euro 421.484,30), risente di un errore di fondo consistente nel non avere effettuato una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione – anche quelle effettuate da D.G.G. – e dandone conto in motivazione. Va qui ribadito che la presunzione legale posta in favore dell’erario – che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

4.4. Pertanto, se nella specie non ricorre il vizio di nullità assoluta per motivazione apparente, senz’altro si riscontra un deficit motivazionale collegato proprio all’omesso esame dei fatti, decisivi e controversi per il giudizio, riguardante l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di cui i giudici di appello avevano l’obbligo di darne conto espressamente in sentenza.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio sez. Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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