Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5489 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 5489 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 10/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 28468-2010 proposto da:
BASIRICO’ GIUSEPPA PIERA, elettivamente domiciliata in
2014

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato

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GALLEANO SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MESSINA VINCENZO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI CUSTONACI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1870/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbimento degli altri.

udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

1.- Basiricò Giuseppa Piera, già dipendente del locale Patronato
scolastico e trasferita al Comune di Custonaci in esecuzione della legge
della Regione Sicilia 5.08.82 n. 93 che aveva trasferito ai comuni detto
servizio, esponeva di essere stata inquadrata fin dal 1983 nel nuovo
impiego con qualifica di segretaria economa istruttrice. Ritenendo che
tale qualifica imponesse l’inquadramento nel VII livello previsto
dall’art. 27 del d.P.R. 7.11.80 n. 810 e dall’art. 40 del d.P.R. 25.06.83 n.
347 e non nel VI livello indicato nella delibera consiliare di assunzione,
conveniva il Comune dinanzi al Giudice del lavoro di Trapani perché
dichiarasse il suo diritto all’inquadramento nel superiore livello e, in
forza di tale originaria ricollocazione, disponesse la conseguente
ricostruzione della carriera.
2.- Costituitosi il Comune di Custonaci e dichiarato dal
Tribunale il difetto di giurisdizione, la dipendente proponeva appello.
La Corte d’appello di Palermo con sentenza del 20.11.09 rigettava
l’impugnazione rilevando che la domanda era esclusivamente diretta ad
ottenere la dichiarazione dell’illegittimità dell’originario inquadramento,
disposto dall’ente locale in epoca anteriore al 30.06.98. Tale
formulazione della domanda imponeva che, in forza della norma
transitoria dell’art. 69, c. 7, del d.lgs. 30.03.01 n. 165 — per la quale le
controversie dei pubblici dipendenti privatizzati sono attribuite al
giudice ordinario solo se relative a questioni attinenti a periodo del
rapporto di lavoro successivo al 30.06.98 — la giurisdizione doveva
essere assegnata al giudice amministrativo.
3.- Contro questa sentenza Basiricò proponeva ricorso per
cassazione, cui il Comune di Custonaci non opponeva difesa.
4.- Chiamato il ricorso dinanzi alla Sezione Lavoro, il Collegio
giudicante ha rilevato che il ricorso propone questioni inerenti la
giurisdizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Primo
Presidente per l’investitura delle Sezioni unite.
Motivi della decisione
5.- Parte ricorrente impugna la sentenza con sei motivi, i primi
due attinenti la giurisdizione e gli altri attinenti il merito della domanda.
5.1.- Con il primo ed il secondo motivo è dedotta, sotto due
profili, violazione dell’art. 69 del d.lgs. 30.03.01 n. 165, testo unico del
lavoro pubblico contrattualizzato. Il giudice sarebbe, infatti, incorso in
errore di diritto: a) identificando esclusivamente nell’originario atto
amministrativo di inquadramento nei ruoli comunali (emanato in epoca
anteriore al 30.06.98) il fatto generatore del lamentato insufficiente
inquadramento, senza considerare che da esso si era sviluppata una
8. Basiricò Giuseppa Piera c. Com . Custonaci (r.g. 28468-10)

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Svolgimento del processo

8. Basiricò Giuseppa Piera c. Com . Custonaci (r.g. 28468-10)

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condotta dell’Amministrazione che si era perpetuata nel tempo, anche
superando il discrimine del 30.06.98, pregiudicando anche i successivi
inquadramenti; b) non considerando che la lesione dei diritti della
ricorrente era stata rinnovata al momento della entrata in vigore del
sistema di inquadramento del personale degli enti locali previsto
dall’art. 3 del contratto collettivo 31.08.99, in quanto in forza
dell’originario inquadramento nel VI livello la ricorrente era stata
inserita nella categoria contrattuale C e non nella categoria D.
5.2.- Con il terzo motivo si assume violazione o falsa
applicazione dell’art. 52, c. 1, del T.u. 165 del 2001, degli artt. 3 e 12 in
relazione all’allegato A del CCNL comparto regioni ed enti locali del
31 marzo 1999, nonché mancanza di motivazione su un punto decisivo
della controversia. In particolare si deduce che l’erroneo
inquadramento dedotto sarebbe riconducibile alle categorie previste
dal CCNL del 1999, ed al contrasto con quanto da questo previsto.
5.3.- Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa
applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., dell’art. 1453 c.c., dell’art. 69
T.u. 165 del 2001 deducendosi che la ricorrente aveva chiesto, oltre alla
declaratoria dell’illegittimità dell’inquadramento ai fini della
ricostruzione della carriera, anche il risarcimento del danno come si
evincerebbe dal contesto del ricorso introduttivo da valutare insieme
alle conclusioni.
5.4.- Con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa
applicazione dell’art. 92 c.p.c. e motivazione insufficiente circa la
statuizione sulle spese del giudizio di appello, che sarebbero state
immotivatamente poste a carico dell’appellante, nonostante l’oggettiva
incertezza esistente in punto di giurisdizione.
5.5.- Con il sesto motivo si chiede la compensazione comunque
anche delle spese di giudizio di cassazione.
6.- I due motivi concernenti la giurisdizione sono fondati.
Pacifica la qualità di pubblico dipendente in regime di rapporto
di pubblico impiego privatizzato della lavoratrice e preso atto che la
domanda dalla stessa proposta è riferita a periodo di lavoro
temporalmente determinato posto a cavallo del 30.06.98 (iniziato nel
1983 e tuttora in atto), la Corte d’appello ha escluso la giurisdizione del
giudice ordinario ritenendo che oggetto esclusivo della domanda fosse
la declaratoria di illegittimità dell’originario atto di inquadramento.
Avendo tale atto natura autoritativa ed essendo da esso derivato per
conseguenza il denunziato negativo sviluppo della carriera della
lavoratrice, la circostanza che esso fosse collocato in periodo
antecedente al 30.06.98, secondo la Corte di merito, imponeva
l’assegnazione della controversia alla giurisdizione del giudice
amministrativo.

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8. Basiricò Giuseppa Piera c. Com . Custonaci (r.g. 28468-10)
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Tale affermazione è frutto di una interpretazione della norma
superata dalla giurisprudenza di queste Sezioni unite.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, infatti, già era
stato ritenuto che la sopravvivenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del
2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente
eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela
giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento
unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il
discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso
il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non
essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a
pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad
una stessa istanza di giustizia (v. ex mullis la sentenza 1.03.12 n. 3183).
L’elaborazione concettuale delle Sezioni unite, da ultimo,
nell’ambito di una visione sostanzialmente unitaria della giurisdizione,
ha ulteriormente precisato l’interpretazione della norma transitoria
dell’art. 69, c. 7, nel senso che essa stabilisce, come regola, la
giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il
periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente
investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente
unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, relegando ad eccezione la
giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che
riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data
suddetta (Sez. unite 23.11.12 n. 20726, 16.05.13 n. 11828 e 17.05.13 n.
12104).
Questa giurisprudenza superando il criterio del frazionamento
della giurisdizione, ritiene che ove la questione attinente il rapporto di
pubblico impiego dedotta in giudizio costituisca una “fattispecie
sostanzialmente unitaria”, è consentito non distinguere più il periodo
del rapporto antecedente al 10 luglio 1998 da quello successivo, atteso
che l’unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudice
ordinario; in questo ambito la giurisdizione del giudice amministrativo
assume un carattere residuale, in quanto ad essa saranno devolute solo
le controversie in cui la fattispecie abbraccia esclusivamente il periodo
fino a quella data.
7.- In forza di questo principio, nel caso di specie, deve
riconoscersi la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con
accoglimento sul punto dei motivi di censura ora in esame ed
assorbimento degli altri. Deve essere di conseguenza cassata la
sentenza impugnata e, dichiarata la giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria, deve rimettersi la controversia alla Corte d’appello
di Palermo, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

La Corte così provvede:
– accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso con
assorbimento degli altri, dichiarando la giurisdizione del giudice
ordinario;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese
del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2014
r

Per questi motivi

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