Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5489 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., titolare della ditta individuale “VETERINARIA

2000 DI GIACCHETTI MARINA”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BARBATO FRANCESCO, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 16/04/07, depositata il

07/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Salerno nei confronti di G.M.. Ha motivato la decisione ritenendo, in relazione ad un recupero di credito di imposta, che il mancato invio nel termine prescritto del modello CVS comportasse la decadenza dal beneficio e fondasse il recupero del credito.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la contribuente, si e’ costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo la contribuente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 62.

Il motivo e’ inammissibile in quanto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 riguarda la motivazione concernente l’accertamento di fatti, mentre la motivazione della interpretazione di norme giuridiche non rileva, potendo la Corte correggere eventuali errori di essa.

Con il secondo motivo, formulando idoneo quesito, la ricorrente censura per violazione o falsa applicazione l’interpretazione del citato art. 62. La censura e’ infondata Secondo i principi fissati da Cass. con sentenza n. 3578/09: L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica.

Il terzo motivo, che censura l’applicazione della decadenza per informazioni gia’ in possesso dell’Amministrazione, e’ infondato in fatto. L’invio del modello CVS e’ stabilito per la conferma da parte del contribuente dell’adempimento degli obblighi previsti per la fruizione del beneficio, fatto non noto all’Agenzia delle Entrate”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro mille/00 di onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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