Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5489 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5489 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 830/2012 proposto da:
Cimarelli Piero, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni
Antonelli n.50, presso lo studio dell’avvocato Leproux Alessandro,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

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Data pubblicazione: 07/03/2018

Cooperativa degli Ulivi Due Soc. Coop. a r.l. in liquidazione coatta
amministrativa, in persona dei commissari liquidatori pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.6, presso lo
studio dell’avvocato Vitale Elio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Onofri Claudio, giusta procura in calce al

-controricorrente avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il
17/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
Piero Cimarelli ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto
con cui il tribunale di Ancona ha rigettato la sua opposizione allo stato
passivo della liquidazione coatta amministrativa della società
Cooperativa degli Ulivi Due, della quale egli era stato liquidatore,
quanto al privilegio vantato in ordine al credito di euro 20.650,24,
postulato come corrispettivo di una prestazione di lavoro autonomo
(art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.);
la procedura ha resistito con controricorso e successiva memoria.
Considerato che:
col primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. e degli artt. 209 e 98 legge fall., 2751-bis cod. civ.,
54, terzo comma, legge fall., 92 cod. proc. civ., nonché l’omessa
motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
imputa al tribunale: (a) di non aver considerato, nell’attribuire
rilevanza alla comunicazione di pretesa rettifica dello stato passivo in
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controricorso;

data 5-7-2010, che la procedura di I.c.a. presuppone che la fase di
accertamento del passivo si chiuda col deposito dello stato passivo
stesso, cui consegue la cessazione di ogni potere in capo all’organo
commissariale; (b) di avere errato nell’affermare che non v’era stata
contestazione circa l’ammissione del credito, visto che la

rettifica; (c) di avere di conseguenza omesso la pronuncia
sull’opposizione al mancato riconoscimento del privilegio; (d) di aver
infine illegittimamente condannato esso opponente alle spese
processuali;
il motivo è inammissibile, in quanto eccentrico rispetto alla

ratio

decidendi unicamente posta dal tribunale a sostegno del mancato
riconoscimento del privilegio;
tale ratio ha infatti avuto come base il principio – in vero censurato
col secondo motivo di ricorso – per cui il credito del liquidatore di
società, vantato in ragione delle funzioni esercitate, non è assistito da
privilegio, “in quanto l’attività svolta non è inquadrabile nella
fattispecie tipica del contratto di prestazione d’opera”;
il motivo è poi inammissibile anche a riguardo del regolamento delle
spese processuali, perché la liquidazione delle spese postula la
valutazione di soccombenza secondo globalità, a prescindere
dall’esito delle singole questioni nelle quali si articola la lite; e, in caso
di soccombenza, non è sindacabile in cassazione la decisione del
giudice del merito di non addivenire alla compensazione delle spese
suddette (v.

ex aliis,

in base a una giurisprudenza sul punto

assolutamente costante, Cass. n. 17692-03);
col secondo motivo, come detto, il ricorrente, deducendo la violazione
degli artt. 2751-bis cod. civ., 54, terzo comma, legge fall., 92 cod.
proc. civ., e lamentando anche l’insufficiente motivazione della
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contestazione era appunto da rinvenire nella dedotta irritualità della

decisione del tribunale, sollecita una revisione dell’orientamento
giurisprudenziale che, negando l’equiparazione alla prestazione di
lavoro autonomo, esclude il privilegio per i compensi degli
amministratori e dei liquidatori;
il motivo è infondato;

è da tempo orientata a escludere l’ammissibilità del privilegio ex art.
2751-bis, n. 2, cod. civ. per i compensi dovuti agli amministratori e
liquidatori di società;
per quanto sia vero che la giurisprudenza abbia richiamato anche, in
qualche caso, le considerazioni equitative ricordate dal ricorrente,
stante che – si è detto – la mancata estensione del privilegio risponde
a una precisa scelta del legislatore fondata su ragioni di equità,
essendo il regime dei privilegi destinato ad assumere pratico rilievo
soprattutto in casi d’insolvenza del debitore; sicché trovasi affermato
che, in simili casi, “apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti di
coloro che hanno condotto la gestione dell’impresa siano preferiti agli
altri creditori” (v. per es. Cass. n. 2769-02, in motivazione); per
quanto ciò sia vero, resta che la ragione fondamentale dell’esclusione
del privilegio – sia per gli amministratori, sia per i liquidatori – è
puntualmente dedotta dalla natura del loro rapporto con la società; il
quale rapporto non è assimilabile a quello derivante dal contratto
d’opera, poiché non presenta gli elementi del perseguimento di un
risultato con la conseguente sopportazione del rischio;
difatti l’opus, che l’amministratore o il liquidatore si impegna a fornire
alla società, non è – a differenza di quello del prestatore d’opera predeterminato dai contraenti, né può dirsi aprioristicamente
determinabile, sebbene rimane identificato con l’attività d’impresa in

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come riconosce lo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte

sé considerata (cfr. Cass. n. 13805-04, Cass. n. 4769-14, Cass. n.
22046-14);
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è da precisare che
non sussiste ragione alcuna per differenziare la posizione del
liquidatore da quella dell’amministratore;
il

liquidatore

svolge

un’attività

riferibile

all’intera

organizzazione dell’impresa, benché ovviamente dell’impresa in fase
di liquidazione: in coerenza col conseguimento del mutato scopo
(liquidatorio) al quale ogni residua attività devesi ritenere convertita,
pure quelle di liquidazione costituiscono, cioè, attività di gestione
dell’impresa;
le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
processuali, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi,oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella
percentuale di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 29 novembre 2017.
Il Funzionario Gin( i ‘n

– io
Dott.ssa Fabrizia BAR NE

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