Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5488 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17449/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

T.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Pace Fabio, presso

il cui studio è elettivamente domiciliata, in Milano, Corso di

Porta Romana, n. 89/b;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 853/36/14 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il 02/07/2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 10 luglio

2019 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro T.S., per la cassazione della sentenza n. 853/36/14 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 2 luglio 2014 e non notificata, che, in controversia relativa alla richiesta di rimborso, avanzata dalla stessa, in qualità di erede di un dirigente dell’Enel ( V.C.), in ordine alle trattenute sulle prestazioni erogate dall’Enel in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Piemonte riteneva che, in conformità al principio enunciato dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., S.U. sent. n. 13642/2011), risultando incontestato che il signor Vescovo fosse iscritto al fondo di previdenza in epoca antecedente al 20/04/1983 e che la somma in discussione fosse stata erogata entro l’anno 2000, si dovessero sottoporre all’aliquota del 12,50%, L.n. 482 del 1985, ex art. 6, le somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, mentre la parte corrispondente all’attribuzione patrimoniale, derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro, andasse assoggettata all’aliquota prevista dall’art. 16 T.U.I.R., comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.;

la Commissione Tributaria Regionale, inoltre, considerava ininfluente il fatto che l’Enel ed il (OMISSIS), responsabili della gestione della PIA, operassero specificatamente in campo finanziario, poichè il rendimento netto della polizza, pari ad Euro 154.943,72, era, in ogni caso, di un reddito di capitale;

per quanto riguarda, invece, la questione relativa all’onere della prova, i Giudici di secondo grado ritenevano che il contribuente aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto, a fronte dei precisi calcoli del contribuente e delle certificazioni allegate agli atti, l’Ufficio non aveva mosso alcuna specifica contestazione sugli aspetti sostanziali;

3. a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 10 luglio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

5. la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione o la falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 384 c.p.c., della L. n. 482 del 1985, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

secondo l’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. ha palesemente violato il principio di diritto, a cui avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio, secondo cui “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al gli D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17” (Cass., S.U. sent. n. 13642/2011, richiamata nell’ordinanza di rinvio n. 2456/2012);

la ricorrente afferma che, come chiarito con la risoluzione n. 102 del 2012 dall’Amministrazione Finanziaria, in considerazione del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 13642 del 2011 citata), per le prestazioni integrative, relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, erogate, in forma di capitale, da fondi di previdenza complementare ai “vecchi iscritti”, può essere riconosciuta l’applicazione della ritenuta nella misura del 12,50%, limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal “rendimento netto”, inteso, non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati da parte del Fondo;

la ricorrente sostiene che la sentenza della C.T.R. è errata laddove individua l’importo da assoggettare alla tassazione agevolata del 12,50% nella somma indicata genericamente come rendimento, non esigendo la prova di come tale rendimento sia stato ottenuto, ma ritenendo unicamente rilevante che si tratti di reddito di capitale;

con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 384 c.p.c., L. n. 482 del 1985, art. 6, art. 2697 c.c. e ss. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

secondo l’Agenzia delle Entrate, la statuizione della C.T.R. del Piemonte è errata quando afferma che era onere dell’Ufficio fornire una contestazione specifica, a fronte della precisione dei calcoli prodotti e delle certificazioni allegate agli atti dal contribuente, perchè, in primo luogo, il contribuente, nel corso del giudizio di merito, non ha neppure allegato che i contributi affluiti nel fondo PIA fossero stati investiti nei mercati finanziari, in secondo luogo, l’Ufficio, nel giudizio di merito, ha sempre contestato la sussistenza del diritto al rimborso e, in particolare, la tesi sostenuta da controparte, ovvero che la prestazione in esame è stata corrisposta in dipendenza di contratti di tipo assicurativo;

l’Ufficio asserisce che non era necessaria la contestazione delle certificazioni prodotte, in quanto “la contestazione del covenuto dell’esistenza del diritto azionato rende irrilevante la non contestazione dei conteggi relativi al quantum, quando la contestazione abbia investito i fatti costitutivi della domanda” (Cass. S.U. sent. n. 647/2002);,

1.2. i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti;

1.3. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha ritenuto che il rendimento da assoggettare a tassazione nella misura del 12,50% coincidesse con la rendita del capitale di polizza, attestata dalla documentazione rilasciata dall’Enel, ed ha omesso di esaminare quale fosse il rendimento nel senso precisato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 13642/11, richiamata nell’ordinanza di rinvio n. 2456/2012, secondo cui, agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, va applicata la ritenuta del 12,50% sulle sole somme erogate a titolo di rendita derivante dall’investimento sul mercato;

sul punto la C.T.R., con evidente fraintendimento del principio enunciato dalle Sezioni Unite (richiamato, come già detto, nell’ordinanza di rinvio n. 2456/2012, vincolante per il giudice di rinvio) non ha adeguatamente considerato la circostanza relativa all’impiego sui mercati finanziari del fondo accantonato, confondendo “il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato” con le “somme corrispondenti al rendimento di polizza”;

il giudice di rinvio avrebbe dovuto, invece, conformarsi alla nozione di rendimento evincibile dalla decisione delle Sezioni Unite, cui hanno fatto seguito numerose altre sentenze (Cass. 720/2017; Cass. 5614/15; Cass.287/12; Cass. 14498/12; Cass. 23520/12; Cass. 3130/14; Cass.17365/14; Cass. 10285/17);

è stato, invero, chiarito che per rendimento del capitale deve intendersi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza n. 13642/11 delle Sezioni Unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l’accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) da parte del Fondo l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego;

inoltre, è stato ulteriormente chiarito che ” si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento” e “sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (ex multis, vedi Sez. 5, Sentenza n. 24525 del 2017; n. 15853/2018; n. 27610/2018);

a sostegno dell’assunto del contribuente non spiegano alcuna efficacia probatoria, nè l’attestazione del Dott. B., dirigente dell’Enel, nè la relazione tecnica del Dott. P., perchè tali atti non evidenziano il rendimento conseguito, in relazione all’impiego sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato, bensì, come dedotto dallo stesso contribuente, solo il cd. rendimento di polizza (cioè la differenza tra i contributi versati dal contribuente e dall’Enel ed il capitale erogato dalla stessa società Enel s.p.a.) ed il rendimento netto derivante dalla gestione dell’intero patrimonio dell’Enel, deducibile dai bilanci contabili della società ed imputati a P.I.A. mediante la creazione di una riserva matematica con i successivi accantonamenti di adeguamento;

lo stesso contribuente riporta nel controricorso i dati del documento individuale elaborato quale Allegato 1 alla Relazione Tecnica del Dott. P. che, significativamente, riportano “la stima dell’evoluzione della riserva matematica accantonata” per il singolo dipendente, rapportando la capitalizzazione della prestazione previdenziale PIA all’individuazione di una specifica riserva matematica mediante le modalità di calcolo dettagliatamente esposte;

neanche è condivisibile l’argomentazione della C.T.R., laddove afferma che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe specificamente contestato la documentazione prodotta dal contribuente, in quanto l’Agenzia ricorrente risulta aver contestato in toto il diritto al rimborso e l’esistenza del credito vantato dal contribuente;

nel caso di specie, quindi, il giudice di rinvio non risulta essersi attenuto ai principi sopra richiamati, nè alle statuizioni della Corte che delimitavano l’oggetto del giudizio di rinvio, cioè, come si è detto, quello di verificare se una parte della somma derivasse dal rendimento conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;

si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata;

inoltre, non avendo il contribuente assolto all’onere della prova in ordine alla sussistenza del rendimento conseguito, fino al 31.12.2000, dall’impiego sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore (anzi avendo dedotto che il rendimento netto derivava dalla gestione dell’intero patrimonio dell’Enel, deducibile dai bilanci contabili della società ed imputati a P.I.A. mediante la creazione di una riserva matematica con i successivi accantonamenti di adeguamento), il ricorso può essere deciso nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo;

atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale citato solo dopo la proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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