Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5488 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31554-2019 proposto da:

G.F., A.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO

CAPONNETTO;

– ricorrenti –

contro

P.C., B.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE GRACI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO

BALSAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1321/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Palermo confermò quella di primo grado, che aveva rigettato la domanda di G.F. e A.C., i quali avevano chiesto condannarsi P.C. e B.V. a porre in essere quanto di necessario a eliminare le lesioni e lo stato di pericolo procurato al proprio immobile, nonchè la sopraelevazione di circa 40 cm, realizzata sul muro di confine di esclusiva proprietà attorca;

– la Corte panormita rigettò l’appello avendo reputato che i convenuti avessero sopraelevato il proprio fabbricato in aderenza e non in appoggio al muro degli attori, sulla base della relazione svolta dal ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, giudicando, inoltre, non condivisibili le osservazioni del ctu dell’appellante, nonchè apodittiche e contrastanti con la “eloquente” documentazione fotografica in atti;

– avverso la sentenza di secondo grado ricorre, sulla base di due censure, G.F. e resiste con controricorso P.C..

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 877 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che, a dispetto di quanto affermato in sentenza, il controricorrente aveva costruito in appoggio, senza, peraltro, condividere il muro, essendo la nuova costruzione a questo avvinto e, per una parte, avendo creato una illegale intercapedine di circa 3 cm, è inammissibile, in quanto:

a) la Corte locale ha fondato la propria decisione sulle risultanze della ctu effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo e sulla documentazione in atti, dalle quali era dato escludere la fondatezza del fatto denunziato, avendo quel Giudice soggiunto, inoltre, che le osservazioni del ct di parte appellante non potevano condividersi perchè fondate su presunzioni, sconfessate dalle predette ctu e documentazione;

b) la denunzia di violazioni di legge in genere non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11 /2020, Rv. 659459);

c) s’invoca un improprio accertamento di merito da parte di questa Corte sulla base, peraltro, di una congetturata situazione di fatto non conoscibile in questa sede (difetto di specificità per mancanza di autosufficienza);

considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte locale compiutamente esaminate le conclusioni della ctu, che, tuttavia, riproduce, avuto riguardo alla responsabilità della parte convenuta per le lesioni comparse nel fabbricato attoreo, appare manifestamente fondato, invero:

– la sentenza testualmente afferma: “In particolare, alcun rilievo è svolto dal predetto consulente di parte sull’individuazione del nesso eziologico individuato dal CTU M. con la relazione redatta nell’ATP, tra le microlesioni alle pareti dell’edificio dei G. e l’assestamento del fabbricato, emendabili con modestissimi interventi di ristrutturazione”;

– il ricorrente riporta compiuto stralcio della relazione del ctu, che imputa le lesioni “al normale assestamento sul suolo dei due fabbricati limitrofi in conseguenza alla realizzazione della nuova struttura realizzata dalla Sig. B.V.”;

– la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);

– a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talchè appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto;

– siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, con-v. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

– anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa cd obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

– la spiegazione qui offerta dalla Corte locale appare insanabilmente contraddittoria, non essendo dato razionalmente comprendere sulla base di quale considerazione abbia, pur avendo condiviso le conclusioni del ctu, escluso del tutto la responsabilità degli appellati per le lesioni manifestatisi sulle pareti del fabbricato degli appellanti, prescindendosi, ovviamente dall’importanza di tali lesioni, nonostante il consulente del giudice, le abbia, per lo meno in parte, correlate all’assestamento della nuova opera;

considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, limitatamente all’accolto motivo, perchè il Giudice del merito riesamini la vicenda e provveda anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA