Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5487 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SEDIA LINE SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo

studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA del 20/04/06, depositata il 28/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Mazza Ricci Gigliola, difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva rispetto alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:”La CTR dell’Abruzzo ha dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Sedia Line s.r.l. ed accollo quello incidentale della società annullando del tutto l’atto impugnato avente ad oggetto IVA IRPEG 1999. HA motivato la decisione, per quello che ancora interessa, ritenendo che le movimentazioni finanziarie operate dai soci non derivassero da ricavi occultati, ma fossero finalizzale a ricapitalizzare la società.

Ha proposto ricorso per cassazione affidalo a due motivi l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso la società.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito l’Ufficio, limitando la contestazione all’appello incidentale, lamenta la violazione dell’art. 12 c.p.c. per avere la CTR esaminato la questione dei recuperi a reddito, che non aveva formato oggetto di impugnazione in appello.

Il motivo è infondato in quanto l’appellante, come risulta dai passi dell’appello trascritti nel controricorso, non si era limitato a lamentare la mancata allegazione dei p.v.c. all’atto impugnato, ma aveva censurato il contenuto dell’atto e la idoneità degli accertamenti a provare la ripresa per quanto concerne gli apporti dei soci. Vi è stata quindi anche contestazione nel merito sulla questione delle movimentazioni finanziarie che fondavano l’accertamento e va escluso perciò il vizio di ultrapetizione.

Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza per non avere motivato l’annullamento della ripresa in ordine ai costi non deducibili.

Il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata tace sulla questione, il riferimento a costi nel penultimo periodo della terza pagina, richiamato nel controricorso, non è riferito a quelli oggetto della ripresa nell’accertamento, ma a quelli inerenti ai maggiori ricavi, non accertati, che si sarebbero dovuti dedurre da essi”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso in relazione al primo motivo e della fondalezza per il secondo e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, il rilievo che dei costi non deducibili non fosse stata data una adeguata dimostrazione nel merito, contenuto nella memoria depositata, è questione che occuperà il giudice del rinvio tenendo conto del principio che l’onere della prova dei costi e della loro deducibilità incombe al contribuente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa in relazione al motivo accollo la semenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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