Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5487 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 08/03/2010), n.5487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19328/2008 proposto da:

D.I.G.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Andrea Doria 48, presso l’avvocato ABBATE

Ferdinando Emilio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

05/06/2007, n. 53623/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RODA RANIERI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.I.G.D., con ricorso del 11 luglio 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 5 giugno 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D.I. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, nella contumacia del Presidente del Consiglio dei ministri, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione, nonchè la somma di Euro 900,00 a titolo di spese del giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 12 luglio 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) il D.I., dipendente della ASL di Viterbo, aveva proposto – con ricorso del gennaio 1998 – domanda di restituzione di contributi versati in eccesso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del 12 luglio 2005;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in oltre quattro anni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.000,00;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e senza tener conto dei sei mesi ulteriori ai riconosciuti quattro anni; b) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è fondata, perchè questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della CEDU, per come essa vive nelle decisioni della Corte EDU concernenti casi simili a quelli portati all’esame del Giudice nazionale, il quale deve tener conto dei criteri al riguardo applicati da detta Corte (che liquida circa mille euro d’indennizzo per ogni anno preso in considerazione), ma nondimeno conserva un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate dalla stessa Corte, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ogni singola controversia, purchè provveda a motivare adeguatamente le ragioni di tale eventuale scostamento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24356 del 2006);

che, sempre in riferimento alla censura sub a), i Giudici a quibus si sono dìscostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni dì irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, e, soprattutto, non hanno calcolato gli ulteriori sei mesi di irragionevole ritardo;

che la censura sub b) è assorbita;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, l’equa riparazione spettante al ricorrente per l’irragionevole durata del processo presupposto, protrattasi per quattro anni e sei mesi circa, deve determinarsi in Euro 4.500,00, oltre gli interessi dalla domanda;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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