Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5487 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5487 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 07/03/2018

sul ricorso 11333/2012 proposto da:
Nissan Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aterno n.9, presso
lo studio dell’avvocato Accattatis Antonio, rappresentata e difesa
dall’avvocato Caprio Marcello, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Fallimento N.60/2010 Rizzo S.r.l.;
– intimato nonchè contro

Curatela del Fallimento della Rizzo S.r.l., in persona del curatore

Lattanzio n.66, presso lo studio dell’avvocato Piacente Maria
Vittoria, rappresentata e difesa dall’avvocato Di Fede Angelo, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

Nissan Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aterno n.9, presso
lo studio dell’avvocato Accattatis Antonio, rappresentata e difesa
dall’avvocato Caprio Marcello, giusta procura a margine del ricorso
principale;
-controricorrente al ricorso incidentale condizionato –

avverso il decreto n. 1344/2012 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositato il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
Nissan Italia s.r.l. proponeva opposizione al passivo del fallimento
della Rizzo s.r.l. per l’avvenuta esclusione di un credito di euro

dott. Ciardo Giuseppe, elettivamente domiciliata in Roma, Via

452.255,40, comprensivo di interessi, insinuato al chirografo sulla
base di fatture e di un contratto di concessione per la vendita e il
servizio di assistenza di autoveicoli;
l’adito tribunale di Palermo rigettava l’opposizione, rilevando che era
rimasto sfornito di prova l’elemento idoneo a ricondurre in capo
all’opponente la titolarità del credito, che era stato ceduto a Nissan

Finanziaria RNC s.p.a.;
in particolare non era stata prodotta la notificazione della
retrocessione del credito all’originario cedente, né poteva ritenersi
che la previsione di tale possibile evento, nel contratto di cessione,
tenesse

luogo

della

formale

comunicazione

dell’effettiva

retrocessione, necessaria ai fini dell’opponibilità al debitore ceduto;
la Nissan Italia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un
motivo;
la curatela del fallimento ha replicato con controricorso, nel quale ha
proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Considerato che:
con l’unico motivo del ricorso principale la Nissan Italia, denunziando
violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 cod. civ. e vizio di
motivazione, censura il provvedimento nella parte in cui ha preteso
che la prova della retrocessione dovesse risultare da un atto formale,
comunicato al debitore ceduto e da questi accettato; in contrario,
trattandosi di atti a forma libera, il tribunale avrebbe dovuto valutare
come idonea allo scopo la circostanza, desumibile dai documenti
prodotti in giudizio, che una comunicazione equivalente era pervenuta
alla società Rizzo a seguito delle richieste di pagamento inoltrate dal
legale della Nissan Italia a mezzo raccomandate, e che tale I
comunicazione era stata finanche accettata dalla debitrice, seppure in

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(

modo concludente, mediante una controproposta di pagamento in via
transattiva a stralcio di quanto richiesto;
il motivo è fondato;
al fallimento possono essere opposte soltanto le cessioni di credito
che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal

dichiarazione di fallimento;
ciò in quanto il disposto dell’art. 2914, primo comma, numero 2),
cod. civ., secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore
pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, le
cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state
notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento stesso,
si applica anche al fallimento;
tuttavia rimane fermo il correlato principio per cui, ai fini
dell’opponibilità delle cessioni di credito al fallimento (ordinariamente
del cedente, ma eguale criterio vale ovviamente per il fallimento del
ceduto), non è necessario che la notifica sia eseguita con atto formale
a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice
species del più ampio genus della notificazione intesa come attività
diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario (v.
Cass. n. 5516-06);
ne consegue che la notificazione della cessione non si identifica con
quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale e costituisce
un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline;
l’unica condizione, ai fini dell’opponibilità della cessione al fallimento
(o della retrocessione, come nel caso che rileva), è che la
comunicazione risulti da atto avente data certa anteriore alla
sentenza dichiarativa (v. Cass. n. 9831-14);

4

medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla

il tribunale di Palermo, ponendo a base della pronuncia di rigetto la
circostanza che non fosse stata provata l’avvenuta “notificazione della
retrocessione del credito all’originario cedente” quale “formale
comunicazione (..) necessaria ai fini dell’opponibilità al debitore
ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c.”, ha infranto il citato insegnamento

più volte infatti è stato sottolineato che il generale uso, da parte del
legislatore, del termine “notificazione”, al di fuori dell’ambito
processuale, può servire anche a indicare una forma di
comunicazione, per gli atti di carattere recettizio, diversa da quella
tramite ufficiale giudiziario, purché idonea allo scopo (cfr. Cass. n.
27782-11);
nel caso di specie emerge dal ricorso che l’opponente aveva
paventato che la comunicazione della retrocessione alla società
debitrice poi fallita era stata fatta attraverso lo scambio di
raccomandate recanti la richiesta di pagamento del credito, e che la
stessa società debitrice aveva a sua volta risposto a taluna di codeste
intimazioni proponendo, sempre con raccomandata, “a saldo,
transazione e stralcio per quanto richiesto”, la cessione di un ulteriore
credito vantato dalla debitrice nei confronti di un terzo;
discende che il tribunale avrebbe dovuto verificare tali circostanze
siccome potenzialmente decisive sia per la tesi della titolarità del
credito in capo all’opponente Nissan Italia, sia per l’afferente regime
di opponibilità;
da questo punto di vista il decreto del tribunale di Palermo va
cassato;
segue il rinvio al medesimo tribunale affinché, in diversa
composizione, provveda alle conferenti verifiche uniformandosi ai
principi di diritto esposti;
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di questa Suprema Corte;

il ricorso incidentale condizionato è inammissibile;
con esso infatti si devolvono le questioni relative alla quantificazione
degli interessi convenzionali sul credito insinuato al passivo, non
esaminate dal tribunale in quanto ritenute implicitamente assorbite;
giustappunto è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il

siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio

decidendi da altre di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in
caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte
davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 3796-08, Cass. n. 10285-09,
Cass. 16016-10);
il tribunale di Palermo, come sopra designato, provvederà anche sulle
spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile
l’incidentale; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Palermo.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 29 novembre 2017.
E Funzionario Giudizi
Dott.ssa Fobrizia BAR

quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che

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