Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5487 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24292/2015 proposto da:

FONDAZIONE IRCCS – ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO

ANTONINI in virtù di delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, RUGGERO MERONI ed IRMA

MARINELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 951/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 13/02/2015 e depositata il

12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che entrambe le parti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 951/11/15, depositata il 12 marzo 2015, non notificata, la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori – (di seguito fondazione) nei confronti del Comune di Milano, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla fondazione avverso l’impugnazione del diniego di rimborso della somma pagata nel periodo 1 gennaio – 3 ottobre 2000, per tassa (poi divenuta canone) di depurazione acque.

La sentenza della CTR ha ricordato come il periodo in oggetto costituisca un segmento residuo di un più ampio contenzioso, nel contesto del quale, in particolare, con riferimento all’intera annualità 2000, la fondazione, pur avendo dapprima versato, a seguito di accordi intervenuti, l’importo nei limiti di un quarto della somma richiesta, e poi la somma richiesta per l’intera annualità, aveva contestato la debenza della quota relativa all’importo per depurazione acque, non essendo all’epoca dotato il Comune di Milano di alcun impianto centralizzato di depurazione acque.

Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione per la frazione temporale nella quale doveva ancora riconoscersi la natura di tassa (dal 1 gennaio al 3 ottobre). Per il periodo residuo, decidendo nel merito, il Tribunale rigettò la domanda. La relativa vicenda processuale, dopo che la decisione di primo grado fu confermata dalla Corte d’appello di Milano, fu infine decisa con sentenza di questa Corte di cassazione, sez. 3, 12 aprile 2011, n. 8318, che accolse il ricorso della fondazione e, decidendo nel merito, dichiarò dalla stessa non dovuta la somma pagata, a titolo di quota di tariffa riferita al servizio di depurazione per il periodo 4 ottobre – 31 dicembre dell’anno 2000.

La sentenza della CTR ha ritenuto precluso il diritto al rimborso per la somma pagata dalla Fondazione per il periodo precedente sul presupposto che fosse da ritenere estinto l’originario giudizio per la parte afferente appunto al periodo 1 gennaio – 3 ottobre 2000, non avendo la parte riassunto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano nel termine di cui all’art. 50 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

Avverso detta pronuncia la fondazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Milano resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha inteso far discendere un effetto di acquiescenza alla mancata riassunzione del giudizio dinanzi alla CTP di Milano a seguito della declaratoria da parte del Tribunale meneghino del proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda dinanzi a sè proposta, limitatamente al periodo dal 1 gennaio al 3 ottobre 2000.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va opportunamente premesso, anche in riferimento a quanto dedotto dal Comune di Milano con la memoria depositata in atti, che la sentenza della CTR non è basata sul difetto d’impugnazione della cartella di pagamento recante il relativo importo ritenuto dovuto per la causale indicata dal Comune di Milano, rilevandosi che al tempo della proposizione della domanda da parte della fondazione dinanzi al Tribunale di Milano era stata emessa unicamente fattura.

La decisione impugnata ha invece fatto discendere un effetto confermativo del pagamento effettuato, che ne avrebbe determinato l’irretrattabilità, dalla mancata riassunzione del giudizio dinanzi alla CTP, ciò che, secondo il giudice tributario di secondo grado, ne avrebbe comportato l’estinzione.

Tale assunto è privo di fondamento in diritto.

Al tempo (2004) del deposito della sentenza del Tribunale di Milano che declinava la propria giurisdizione limitatamente al succitato periodo 1 gennaio – 3 ottobre 2000, il meccanismo della traslatio iudicii era limitato, tanto a livello normativo, quanto nell’interpretazione di questa Corte, alla sola pronuncia d’incompetenza, come previsto appunto dall’art. 50 c.p.c..

Solo con la sentenza di questa Corte sez. unite 22 febbraio 2007, n. 4109, superandosi precedente contrario orientamento (tra le altre Cass. sez. 1, 25 novembre 2003, n. 17934; Cass. sez. unite 28 marzo 2006, n. 7039), fu ritenuto che detto meccanismo potesse intervenire anche con riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale, recependo quindi il legislatore successivamente il nuovo indirizzo con la previsione di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, non applicabile, quindi, ratione temporis, al tempo in cui fu resa dal Tribunale di Milano la sentenza che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia sulla debenza o meno della somma richiesta dal Comune di Milano per tassa depurazione acque per il periodo dal 1 gennaio al 3 ottobre 2000 attribuita alla giurisdizione del giudice tributario.

Nessun effetto di acquiescenza può essere quindi, diversamente da quanto statuito dalla CTR, attribuito alla mancata riassunzione del giudizio nel 2004 dinanzi alla CTP di Milano.

Nè il Comune di Milano ha contestato che la fondazione ebbe a richiedere il rimborso dell’importo allora parzialmente versato prima che la sentenza del Tribunale, quanto al dichiarato difetto di giurisdizione, passasse in giudicato, così come ebbe espressamente ad accompagnare con riserva di ripetizione il versamento dell’importo richiesto per l’intera annualità, prima che la succitata pronuncia di questa Corte n. 8318/11 ne affermasse il diritto al rimborso per il periodo avente natura di canone.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo.

Mancano i presupposti per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, sulla quale parte ricorrente ha insistito in memoria, non essendo pienamente sovrapponibili le richiamate pronunce di questa Corte richiamate in memoria alla fattispecie oggetto della presente vicenda processuale, che richiede ulteriori accertamenti di fatto.

La causa va dunque rimessa per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione. In particolare essa – nell’attenersi al principio di diritto di non applicabilità dell’acquiescenza in ordine al tributo – terrà conto altresì del giudicato esterno formatosi, con la succitata pronuncia di questa Corte, sulla circostanza di fatto della non esistenza, nel periodo 4 ottobre – 31 dicembre 2000 e quindi, necessariamente, anche per il periodo anteriore dello stesso anno, di un impianto centralizzato di depurazione acque da parte del Comune di Milano, provvedendo quindi alla disamina delle ulteriori questioni dedotte dal suddetto Comune per contrastare l’avversa domanda, rimaste assorbite (carenza di legittimazione passiva in relazione al vincolo di destinazione inerente alle somme in oggetto e definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione della cartella notificata nel 2002).

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA