Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5486 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30720-2019 proposto da:

LCB DI S.M.R. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CROCE LUIGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) VAL PADANA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIALE TIZIANO, 108 PAL.C, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA

SONIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALLOCCA

GIORGIO, FACCIOLI FAUSTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora qui rileva, può riassumersi nei termini seguenti;

– il Tribunale di Cremona rigettò l’opposizione avanzata dalla. LCB di S.M.R. & C. s.a.s avverso l’ordinanza con la quale la ATS di Cremona (ex ASL di Cremona) le aveva inflitto la sanzione pecuniaria di Euro: 1.386,53, per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, in relazione all’allegato n. 2, per avere trasportato un bovino su un autocarro il cui pianale si presentava “estremamente sporco di liquame e con giaciglio di paglia non idoneo”, infrazione accertata dalla Polizia stradale;

– la Corte d’appello di Brescia rigettò l’impugnazione della società sanzionata, la quale oggi ricorre sulla base di due motivi, avversati, con controricorso, dalla Agenzia di Tutela della Salute (ATS) /Tal Padana;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 681 del 1981, artt. 13 e 14, D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 2, assumendo che il verbale emesso dalla Polizia stradale era illegittimo, poichè esso avrebbe dovuto essere redatto dall’autorità sanitaria, unica preposta a giudicare il grado d’imbrattamento del veicolo, autorità peraltro intervenuta, senza aver mosso rilievo, è palesemente privo di fondamento giuridico:

a) dispone il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 2: “1. Le Autorità competenti ai sensi dell’art. 2, lett. l), del Regolamento sono il Mistero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.

2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 13”; di conseguenza, non corre dubbio che, proprio ai sensi del richiamato art. 13, qualunque organo di polizia giudiziaria è competente ad effettuare l’accertamento e la contestazione;

considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, assumendo che la liquidazione delle spese di primo grado (Euro 2.500,00) superava il massimo tabellare e aveva considerato l’attività istruttoria, che non era stata svolta, sicchè la Corte locale aveva errato a disattendere lo specifico motivo, è inammissibile, in quanto afferma l’esistenza di un contenuto normativo difforme del tutto dal testo di legge; infatti, il citato D.M., art. 4 dispone: “Il giudice tiene conto dei mlori medi di cui alle tabelle allegate, che in applica pione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’ottanta per cento o diminuiti fino al cinguanta per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola,fino al cento per cento e la diminione fino al settanta per cento”; or nel caso di specie la fascia di riferimento era quella da (7: 1.000,01 a Euro 5.200,00 e tenuto conto dei valori medi, aumentabili, a discrezione del giudice, nella misura sopra indicata (e, peraltro, pur ammessa l’assenza d’istruttoria, la relativa voce remunerai comunque la trattazione, che indubbiamente si è avuta), l’importo liquidato è ben lungi dal superare il massimo di tariffa;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (seni. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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