Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5486 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5486 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Ricorrente
Contro

4

144
nolrCosmi Massimo,
Massimo, elett.te dom.to in Roma, al via*c e
, presso lo studio
ek.e.e
do
o
lui.
dell’avv. Luisa Baglio, Atitizte}t~rapp.to e difeso4iusta procura in atti—Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
180/2012/2 depositata il 9/10/2012 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/2/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Adolfa per il controricorrente;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 2133/13

A611

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/03/2014

La controversia promossa da Cosmi Massimo

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Viterbo n. 108/2/2010 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di liquidazione n. 20031T00177000 per imposta di registro per mancata
produzione nel triennio del certificato definitivo di cui alla L. 604/54. Il ricorso proposto si

relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/2/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 3 e 4 della L. 604/54 laddove la CTR ha escluso rilevanza alla mancata presentazione della certificazione nel termine triennale.
La censura è fondata avendo questa Corte più volte affermato la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. n. 604 del 1954, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine (cfr. Cass. 14671/05, 9159/10,
10406/11; 6 – 5, Ordinanza n. 5029 del 2012). Irrilevante è il riferimento alla decisione di
questa Corte 11610/2003 relativa a diversa fattispecie (il ricorrente sosteneva ” che l’atto di
accertamento dell’Ispettorato non può essere considerato autonomo rispetto al rapporto
tributario, essendo lesivo di un diritto soggettivo del contribuente, e quindi sindacabile dal
giudice tributario, che avrebbe dovuto accertare in via incidentale, il presupposto obiettivo
dell’agevolazione, onde stabilire che la mancata produzione del certificato era derivata da
una errato diniego della qualifica di coltivatore diretto richiesta dal contribuente”).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; ; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Cosmi avverso avverso l’avviso
di liquidazione n. 20031T00177000.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di merito e di quello di legittimità tra le parti.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 2133/13

Ordinanza pag. 2

articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente . Il relatore ha depositato

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto avverso avverso l’avviso di liquidazione n. 20031T00177000 , compensando tra le parti le spese del merito e del giudizio di cassazione

Il Prsiknte
dott. MriofCi

Così deciso in Roma, 5/2/2014

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