Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5486 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

PROMOZIONI EDILIZIE ITALIANE SRL, in liquidazione, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BOEZIO, 16, presso lo Studio SCGT, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUPI RAFFAELLO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 19709/2007 proposto da:

PROMOZIONI EDILIZIE ITALIANE SRL, in liquidazione, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BOEZIO, 16, presso lo Studio SCGT, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUPI RAFFAELLO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 18/12/06, depositata il 20/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Promozioni Edilizie Italiane s.r.l. Ha motivato la decisione ritenendo che, essendo stata depositata la sentenza il 31.3.2004, alla data di spedizione per la notificazione del 10.2.2006 era decorso il termine annuale per la notificazione dell’appello.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si e’ costituita con controricorso la societa’ spiegando ricorso incidentale condizionato.

I ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti a sensi dell’art. 335 c.p.c.. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate, formulando idoneo quesito, lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, che aveva previsto la sospensione dei termini per i giudizi in corso sino al 1.6.2004.

Il motivo e’ palesemente fondato. La singolare tesi della difesa della contribuente, secondo la quale la sospensione agirebbe solo per i contribuenti, non trova sostegno nella lettera della legge, che non prevede limiti soggettivi alla sospensione, nella logica in quanto avendo la norma la finalita’ di agevolare la definizione con il condono, anche al fine di sgravare l’amministrazione finanziaria nei contenziosi, le imporrebbe la prosecuzione di essi, attivita’ che potrebbe essere vanificata dai ricorrenti con domanda del condono, ne’, infine, nella giurisprudenza della Corte, cfr. 6826/09.

La questione di merito proposta con l’appello incidentale e’ inammissibile in quanto, non decisa dal giudice di merito, dovra’ essere delibata dal giudice del rinvio”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, riuniti i ricorsi, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso principale e dell’assorbimento dell’incidentale e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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