Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5486 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5486 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 28440/2012 proposto da:

.0

Stigliano Domenica, nella qualità di curatore del Fallimento della
Aldes ionica s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico
n.109, presso lo studio dell’avvocato Sebastio Giovanna,
rappresentata e difesa dall’avvocato Lupo Dario, giusta procura in
calce al ricorso;
-ricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

DC

contro
Banca di Credito Cooperativo Marina di Ginosa Soc. Coop. a r.I., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza B. Cairoli n.6, presso lo studio
dell’avvocato Conte Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avvocato

-controricorrente avverso il provvedimento n. 329/2011 della CORTE D’APPELLO DI
LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
05/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
il fallimento di Aldes 3onica s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti
della sentenza della corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che
ha confermato il rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 67
legge fall. per la dichiarazione di inefficacia di rimesse confluite sul
conto corrente della società fallita presso la Banca di credito
cooperativo di Ginosa s.c. a r.l.;
con l’unico motivo d’impugnazione lamenta che la corte territoriale
abbia erroneamente escluso la consapevolezza della banca circa lo
stato di insolvenza della società;
l’intimata ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
il ricorso è inammissibile perché, sotto spoglie di violazioni in iure
(artt. 5 e 67 legge fall.) e di vizi di motivazione, propone censure

Strada Raffaele, giusta procura a margine del controricorso;

attinenti al giudizio di fatto, congruamente motivato dal giudice di
merito con argomenti che si sottraggono al sindacato di legittimità;
invero la corte d’appello ha escluso l’esistenza dell’elemento
soggettivo della revocatoria osservando che nessuno degli indici
rivelatori, dedotti a sostegno della domanda, era stato suffragato

questo perché i segnali del dissesto, per quanto databili in prossimità
dell’ultima delle rimesse (fine dell’anno 2000) con specifico
riferimento ai crediti in sofferenza e ai primi protesti, si erano resi
effettivamente percepibili in epoca successiva, in compresenza
tuttavia con un utile (per quanto modesto) di bilancio;
la censura della curatela, facendo riferimento a risultanze di bilancio
non rettamente interpretate, a decreti ingiuntivi asseritamente
ottenuti da altri istituti nel periodo delle rimesse e a protesti cambiari
levati a ottobre dell’anno 2000 e suscettibili di immediato
apprezzamento in base alle pubblicazioni telematiche, si risolve in un
tentativo di revisione della valutazione di merito non consentita in
questa sede;
le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 13.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese
generali nella percentuale di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione

dalle risultanze del processo;

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