Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5485 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via

Edoardo D’Onofrio n. 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 160/21/07, depositata il 31 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Umberto Cassano per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

Ritenuto In Fatto

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. G.M.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 160/21/07, depositata il 31 gennaio 2008, con la quale, al di la’ dell’impropria formale statuizione di rigetto, e’ stato ritenuto inammissibile l’appello della contribuente “per mancata indicazione specifica dei motivi di gravame, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”, aggiungendo poi una generica valutazione di infondatezza dell’appello anche nel merito.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’inammissibilita’ dell’appello per genericita’ dei motivi, e’ inammissibile per totale assenza del relativo quesito di diritto.

3. Gli altri motivi formulati si rivelano anch’essi inammissibili, in applicazione del principio secondo il quale, nel caso in cui, come nella specie, il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e’ spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare queste ultime, con la conseguenza che e’ inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. un., n. 3840 del 2007).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita’.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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