Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5485 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 08/03/2010), n.5485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18556/2008 proposto da:

D.P.V. (c.f. (OMISSIS)), D.M.E. (c.f.

(OMISSIS)), G.O. (c.f. (OMISSIS)),

M.F. (c.f. (OMISSIS)), M.R. (c.f.

(OMISSIS)), P.S. (c.f. (OMISSIS)),

P.M. (c.f. (OMISSIS)), N.M. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Andrea

Doria 48, presso l’avvocato ABBATE Ferdinando Emilio, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.P.V., D.M.E., G.O., M.

F., M.R., P.S., P.M.,

N.M., elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea Doria

48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/05/2007, n. 50440/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RANIERI RODA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 15.5.2007 la Corte d’Appello di Roma – pronunciando sulle domande di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposte da D.P.V., D.M.E., G. O., M.F., M.R., P.S., P.M. e N.M. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al giudizio dai medesimi promosso con ricorso depositato nel mese di maggio del 1997 avanti al TAR del Lazio, al fine di ottenere il riconoscimento dell’ottava qualifica e deciso con sentenza del 5.10.2004 – riteneva che la durata del procedimento non fosse ragionevole nella misura di anni quattro e liquidava a favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale con gli interessi dalla data del decreto.

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione gli originar ricorrenti che deducono cinque motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

I ricorrenti resistono con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l’incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando lo stesso decreto.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello, dopo aver determinato in anni tre la durata ragionevole del procedimento presupposto, abbia ritenuto irragionevoli anni quattro nonostante il procedimento si fosse protratto per anni sette e mesi cinque (maggio 1997-ottobre 2004).

La censura è fondata.

Determinata da parte del giudice di merito la durata ragionevole del procedimento, tutto il restante periodo, ivi compresa anche la porzione dell’anno, va considerato non ragionevole e valutato ai fini del computo della relativa indennità prevista dalla L. n. 89 del 2001. Erroneamente pertanto la Corte d’Appello, pur in presenza di un periodo di anni quattro e mesi cinque successivo a quello considerato ragionevole (anni tre), ha riconosciuto ai fini della determinazione dell’indennizzo solo anni quattro, tralasciando di considerare senza ragione il restante periodo di mesi cinque.

Sul punto il decreto va pertanto cassato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13 e 1 della CEDU. Lamentano che la Corte d’Appello, nel liquidare la somma di Euro 2.000,00 a favore di ciascuno, si sia mantenuta ben al di sotto dei parametri europei e non abbia considerato che trattasi di controversia in materia di lavoro.

La Corte d’Appello, nel riconoscere la complessiva somma di Euro 2.000,00 a titolo di equo indennizzo, si è discostata ampiamente, anche tenendo conto del minore periodo di durata non ragionevole considerato (anni quattro anzichè anni quattro e mesi cinque), dai parametri fissati dalla Corte europea, che riconosce in linea di massima un indennizzo oscillante fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per ogni anno di durata non ragionevole.

Deve invece essere disattesa la tesi espressa con questo stesso motivo in ordine al riconoscimento di un indennizzo ancora maggiore in relazione alla natura della controversia del giudizio presupposto riguardante la materia di lavoro, non essendo previsto dalla legislazione nazionale e non potendo comunque considerarsi un effetto automatico, slegato dalla particolarità della fattispecie sulla quale nulla è stato però detto al di là di un generico richiamo al carattere assistenziale della controversia.

Relativamente a P.M.R. ed a N.M. si denuncia con il terzo motivo difetto di motivazione, sostenendosi che la Corte d’Appello non abbia considerato che, come risultava dal ricordo introduttivo e dagli atti allegati, avevano proposto ricorso nell’aprile del 1993 e che il procedimento si era per loro protratto per oltre dieci anni nel dicembre del 1993.

Anche tale censura è fondata.

Nel denunciare la totale mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello in ordine al più lungo periodo per il quale si sarebbe protratto il loro procedimento avanti al TAR i ricorrenti hanno riportato tra virgolette il contenuto del ricorso introduttivo da cui risulta che il loro ricorso nel giudizio presupposto era stato presentato nel mese di aprile del 1993, a differenza degli altri i cui ricorsi risalgono al maggio 1997 ed ai quali è stato poi riunito.

Non avendo la controparte, costituitasi in giudizio, formulato alcuna contestazione al riguardo, può ritenersi ammesso il più lungo periodo implicitamente, con la conseguente necessità di tenerne conto ai fini della determinazione della durata non ragionevole e del relativo indennizzo.

Con il quarto motivo tutti i ricorrenti f) denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè dell’art. 1173 c.c..

Lamentano che la Corte d’Appello abbia liquidato gli interessi con decorrenza dalla data del decreto anzichè, come avrebbe dovuto, dalla domanda.

Anche tale censura è fondata.

Gli interessi sulla somma riconosciuta all’esito del giudizio non possono che decorrere dalla domanda la quale costituisce anche un atto di messa in mora ai sensi dell’art. 1295 c.c.. Conseguentemente anche sotto tale profilo il decreto deve essere cassato.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., nonchè del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5. Sostengono che la Corte d’Appello, nel liquidare le spese del giudizio di merito, si sia tenuta al di sotto dei minimi tariffari.

La censura deve ritenersi assorbita in quanto, a seguito della cassazione del decreto impugnato, questa Corte deve provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito, spese che si distraggono a favore del difensore e che si liquidano come in dispositivo unitamente a quelle relative al presente giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio lamenta che la Corte d’Appello abbia omesso qualsiasi considerazione in ordine alle deduzioni espresse in quella sede con cui si era chiesto se le controparti avessero acquisito, a seguito della produzione di ben otto sentenze del Consiglio di Stato anteriori all’introduzione del ricorso riguardanti le medesime rivendicazioni, la piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio. Sostengono altresì che, quanto meno, tali argomentazioni sono idonee a giustificare il minor importo liquidato.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo si osserva che il quesito ex art. 366 bis c.p.c., può ritenersi sufficientemente formulato anche se non evidenziato come tale topograficamente ed è quindi consentito esaminare il merito della censura.

Orbene, la consapevolezza di una giurisprudenza contraria alle aspettative affidate al procedimento non esclude l’intima speranza di vederla ribaltata ed il conseguente stato d’ansia dovuta all’attesa dell’esito finale; ciò tanto più se si consideri che la questione era tutt’altro che pacifica dato che lo stesso giudice amministrativo aveva ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

In ogni caso tali considerazioni non valgono per la P.M. e la N. che hanno introdotto il loro giudizio in epoca precedente alle pronunce richiamate che detta consapevolezza dimostrerebbero.

L’impugnato decreto deve essere pertanto cassato e, ricorrendo le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, liquida a P.M. ed a N.M. la somma di Euro 8.500,00 ed a ciascuno degli altri ricorrenti la somma di Euro 4.500,00 con gli interessi, in entrambi i casi, dalla domanda.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e rigetta l’incidentale. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento in favore di P.M. e di N.M. della somma di Euro 8.500,00 per ciascuna ed in favore di ciascuno degli altri ricorrenti della somma di Euro 4.500,00 oltre agli interessi, in entrambi i casi, dalla domanda. Condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese processuali che distrae a favore del difensore e che liquida, quanto al giudizio avanti alla Corte d’Appello, in Euro 1.279,00 per diritti, in Euro 700,00 per onorario ed in Euro 100,00 per esborsi oltre agli accessori di legge e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 1.200,00 per onorario ed in Euro 100,00 per spese oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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