Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5484 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 08/03/2010), n.5484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18549/2008 proposto da:
M.A. (c.f. (OMISSIS)), T.S. (c.f.
(OMISSIS)), C.M. (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in Roma, Via Andrea Doria 48, presso
l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
16/05/2007, n. 50207/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
27/10/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato in data 16.5.2007 la Corte d’Appello di Roma – pronunciando sulle domande di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposte da M.A., T.S. e C. M. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al giudizio dai medesimi promosso con ricorso depositato nel mese di maggio del 1997 avanti al TAR del Lazio al fine di ottenere l’inquadramento nella qualifica richiesta e deciso all’udienza del 5.1.0.2004 – riteneva che la durata del procedimento non fosse ragionevole nella misura di anni quattro e liquidava a favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale con gli interessi dalla data del decreto.
Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti che deducono tre motivi di censura illustrati anche con memoria.
La Presidenza del Consiglio non ha svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo M.A., T.S. e C.M. denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello, dopo aver determinato in anni tre la durata ragionevole del procedimento presupposto, abbia ritenuto irragionevoli anni quattro nonostante il procedimento si fosse protratto per anni sette e mesi cinque (maggio 1997-ottobre 2004).
La censura è fondata.
Determinata da parte del giudice di merito la durata ragionevole del procedimento, tutto il restante periodo, ivi compresa anche la porzione dell’anno, va considerato non ragionevole e valutato ai fini del computo della relativa indennità prevista dalla L. n. 89 del 2001. Erroneamente pertanto la Corte d’Appello, pur in presenza di un periodo di anni quattro e mesi cinque successivo a quello considerato ragionevole (anni tre), ha riconosciuto ai fini della determinazione dell’indennizzo solo anni quattro, tralasciando di considerare la porzione di mesi cinque di cui va invece tenuto conto.
Sul punto il decreto va pertanto cassato.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 1173 c.c.. Lamentano che la Corte d’Appello abbia liquidato gli interessi con decorrenza dalla data del decreto anzichè, come avrebbe dovuto, dalla domanda.
Anche tale censura è fondata.
Gli interessi sulla somma riconosciuta all’esito del giudizio non possono che decorrere dalla domanda la quale costituisce anche un atto di messa in mora ai sensi dell’art. 1295 c.c.. Conseguentemente anche sotto tale profilo il decreto deve essere cassato.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., nonchè del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5. Lamentano che la Corte d’Appello, nel liquidare le spese in complessivi Euro 850,00 non abbia tenuto conto che i procedimenti sono stati riuniti unicamente all’esito della discussione e che si sia tenuta comunque al di sotto dei minimi tariffari.
La censura deve ritenersi assorbita in quanto, a seguito della disposta cassazione del decreto impugnato, questa Corte deve provvedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito, spese che si distraggono a favore del difensore e che si liquidano come in dispositivo unitamente a quelle relative al presente giudizio di legittimità.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ricorrendo quindi le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’indennizzo va determinato, tenuto conto dell’ulteriore durata di mesi cinque non considerata dalla Corte d’Appello, in complessivi Euro 4.500,00 per ciascuno dei tre ricorrenti, con gli interessi dalla domanda.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda. Condanna inoltre la stessa Amministrazione al pagamento delle spese processuali che distrae a favore del difensore e che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 534,00 per diritti, in Euro 700,00 per onorario ed in Euro 100,00 per esborsi oltre accessori e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 600,00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010