Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5484 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5484 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

sul ricorso 9791/2012 proposto da:
UniCredit S.p.a., e per essa UniCredit Credit Management Bank
S.p.a. (già denominata UniCredito Gestione Crediti Società per Azioni
– Banca per la Gestione dei crediti), quale mandataria della stessa,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via D. Chelini n.5, presso lo studio dell’avvocato
Veroni Fabio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro

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Data pubblicazione: 07/03/2018

Fallimento Pubbliservice di Gentile Eros Valerio & C. S.a.s. e del
socio accomandatario Gentile Eros Valerio, in persona del curatore
avv. Marino Roberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.
Bettolo n.22, presso lo studio dell’avvocato Felicioli Stefano,
rappresentato e difeso dall’avvocato Vicini Carla, giusta procura a

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 858/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 18/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale VITIELLO MAURO che ha chiesto che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 18 settembre 2011 la Corte d’appello
dell’Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Avezzano che
aveva accolto soltanto in parte l’azione revocatoria proposta ai sensi
del secondo comma dell’articolo 67 della legge fallimentare dal
Fallimento Pubbliservice di Gentile Eros Valerio & C. S.n.c. nonché del
socio accomandatario Gentile Eros Valerio nei confronti di Unicredit
Credit Management Bank S.p.A., ha accolto l’appello proposto dal
Fallimento, revocando le rimesse effettuate sul conto corrente della
società per il complessivo importo di C 95.982,24, detratte le somme
già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con accessori
e spese.

margine del controricorso;

Ha ritenuto la Corte territoriale, in difformità da quanto affermato dal
primo giudice, che dovessero essere revocate, oltre alla rimessa
effettuata successivamente al recesso dall’apertura di credito, anche
le ulteriori precedenti rimesse compiute sul menzionato conto
nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

– ) che la conoscenza dello stato di insolvenza era desumibile dalla
considerazione congiunta dei dati risultanti dal bilancio e dalla
dichiarazione dei redditi dell’anno 1998 nonché dalla loro valutazione
unitamente alla irregolare tenuta del conto;
– ) che la perdita di L. 5.107.000, sebbene modesta in termini
assoluti, assumeva rilievo in considerazione della differenza tra
l’ammontare dei ricavi e dei debiti verso fornitori, dati, questi ultimi,
da presumersi noti alla banca, tenuto conto delle scadenze di legge;
– ) che il conto mostrava una irregolare tenuta, essendo sempre
rimasto ben al di sotto dei limiti del fido;
– ) che doveva presumersi che la banca avesse avuto effettiva
conoscenza dello stato di insolvenza.

2. — Per la cassazione della sentenza Unicredit S.p.A. e per essa
Unicredit Credit Management Bank S.p.A. ha proposto ricorso per due
mezzi.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso contiene due motivi.
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In particolare ha affermato la sentenza impugnata:

1.1. — Il primo motivo è rubricato: «Violazione o falsa applicazione di
norme di diritto (articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione all’articolo
67 secondo comma legge fallimentare)».
Rammenta la ricorrente che l’accoglimento dell’azione revocatoria ai

presuppone la conoscenza effettiva e non meramente potenziale dello
stato di insolvenza, mentre, nel caso in esame, lo stesso fallimento si
era limitato a prospettare l’esistenza di indizi di un futuro rovescio
finanziario, tant’è che aveva sollecitato una CTU diretta alla verifica
dell’esistenza di indicatori di crisi della società, mentre la Corte
territoriale aveva valorizzato risultanze di un bilancio che neppure era
stato prodotto, essendo stato depositato soltanto il modello Unico 99
nel quale erano solo parzialmente riportati i dati di bilancio.

1.2. — Il secondo motivo è rubricato: «Insufficiente motivazione ex
articolo 360 numero 5 c.p.c. in relazione alla sussistenza dello stato
di insolvenza».
Secondo la ricorrente la Corte d’appello aveva addotto a fondamento
della propria decisione un ragionamento incongruo, incrociando dati
disomogenei, quali la perdita di L. 5.107.000 con la differenza tra
l’ammontare dei ricavi e dei debiti verso fornitori, differenza desunta
da un bilancio neppure conosciuto nella sua interezza, per le ragioni
già evidenziate.

2. — Il ricorso è inammissibile.

2.1. — È inammissibile il primo motivo.

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sensi del secondo comma dell’articolo 67 della legge fallimentare

Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla
violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea
negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma,
nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato,
ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella

pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce
ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla
fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la
sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n.
18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti
tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della
fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione
che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione
della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi —
violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della
fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest’ultima
censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315;
Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394;
Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).
Nel caso in esame, è manifesto che la società ricorrente ha
prospettato una censura che esula dall’ambito entro cui il vizio di
violazione di legge può essere dedotto ai sensi del numero 3
dell’articolo 360 c.p.c., giacché essa non attinge in alcun modo il

sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non

significato e la portata applicativa della norma, del resto rettamente
intesa dalla Corte territoriale, laddove ha affermato, richiamando
Cass. 4 maggio 2009, n. 10209, che l’accoglimento dell’azione
revocatoria fallimentare richiede la conoscenza effettiva, quantunque
raggiunta per presunzioni, e non la mera conoscibilità dello stato di

con il governo degli elementi istruttori valorizzati dal giudice di merito
nel reputare che i menzionati dati di bilancio unitamente all’irregolare
andamento del conto facessero presumere l’effettiva conoscenza in
capo alla Banca dello stato di insolvenza.

2.2. — Il secondo motivo, anch’esso tutto versato in fatto, è
parimenti inammissibile.
La sentenza impugnata è stata pronunciata il 18 settembre 2011,
sicché trova applicazione l’articolo 360 c.p.c. nella formulazione del n.
5 come risultante dal d.lgs. n. 40 del 2006, che ammette il sindacato
motivazionale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Com’è noto, il
«fatto» cui la norma si riferiva era da intendere quale preciso
accadimento ovvero precisa circostanza in senso storico-naturalistico
(Cass. n. 21152/2014) di rilievo decisivo: per potersi configurare il
vizio era necessario che la sua retta considerazione conducesse a
diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità
(Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013;
Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006).
Anche nel vigore della precedente versione, era inammissibile la
revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la
Corte di cassazioneì procedere ad un’autonoma valutazione delle
risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n.
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insolvenza: viceversa il motivo in esame si cimenta esclusivamente

24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in
un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello
preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di
individuare le fonti del proprio convincimento, controllare
l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze

dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
(Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011;
Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).
Ciò premesso in generale, deve aggiungersi che, in tema di elemento
soggettivo dell’azione revocatoria proposta

ex art. 67, secondo

comma, legge fall., la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto
di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di
legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo
convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce
del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della
normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della
condizione professionale dell’accipiens; ne consegue che la misura
della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del
terzo ed all’onere di informazione tipico del settore di operatività
(Cass. 4 febbraio 2008, n. 2557; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827).
Nel caso in esame, ciò che la censura in esame agita non è l’erronea
considerazione di un preciso fatto storico, ma la complessiva
valutazione degli elementi considerati dal giudice di merito,
valutazione che, risultando del tutto plausibile, nei termini già in
precedenza illustrati, si sottrae al sindacato di questa Corte.

3. — Le spese seguono la soccombenza.

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probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al
rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per
questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 7.200,00, di
cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, il 28 novembre 2017.
Il P
Il Funzionario Giudiz
Datt.s.s’a Fabrizio BAR

P

0b11

1.

quant’altro dovuto per legge.

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