Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5483 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5483 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

sul ricorso 9879/2012 proposto da:
Fallimento della Antavi S.a.s. di Massimo Avitabile & C., (poi esteso
al socio illimitatamente responsabile Massimo Avitabile), in persona
del curatore dott. Passero Mattia, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Cola di Rienzo n.180, presso lo studio dell’avvocato Giannini
Stefano, rappresentato e difeso dall’avvocato Del Mese Ubaldo,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Intesa San Paolo S.p.a.;
– intimata nonchè contro

3/-

Data pubblicazione: 07/03/2018

Intesa Sanpaolo S.p.a., (denominazione assunta per incorporazione
del Sanpaolo Imi S.p.a. in Banca Intesa S.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Liberiana n.17, presso lo studio dell’avvocato Ferraguto Antonio, che

e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Fallimento Antavi S.a.s. di Massimo Avitabile & C.;
– intimato avverso la sentenza n. 618/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 25/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale VITIELLO MAURO che ha chiesto che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare inammissibile il
ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Con sentenza del 25 febbraio 2011 la Corte d’appello di Napoli,
pronunciando in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale
di Avellino, ha respinto la revocatoria fallimentare proposta dal
Fallimento Antavi S.a.s. di Massimo Avitabile & C. nei confronti di
Intesa Sanpaolo S.p.A., il tutto con compensazione delle spese del
doppio grado.
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la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale che, versandosi in
ipotesi di revocatoria proposta ai sensi del secondo comma
dell’articolo 67 della legge fallimentare, nel testo applicabile,
incombeva sul Fallimento la prova della

scientia decoctionis,

consistente nella dimostrazione della conoscenza effettiva e non solo

contrariamente a quanto già ritenuto dal Tribunale, non poteva
ritenersi raggiunta, dal momento che: a) la revoca di un castelletto
per smobilizzo crediti da parte della Banca dell’Irpinia, revoca di cui
non emergevano le ragioni, non risultava segnalata alla Centrale
Rischi, ed in ogni caso la società aveva contestualmente ottenuto
dalla stessa banca fidi per 50 milioni di lire e per 250 milioni di lire;
b) la revoca dell’affidamento di INTESABCI aveva riguardo ad un
periodo temporale che non consentiva di inferire la conoscenza dello
stato di insolvenza all’epoca delle rimesse in contestazione; c) un
precedente ricorso per dichiarazione di fallimento del 2001 era stato
respinto per mancanza di prova dello stato di insolvenza come
precisato nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento; d)
l’andamento del conto non mostrava all’epoca aspetti di anomalia; e)
non risultava agli atti la relazione del curatore.

2- — Per la cassazione della sentenza Fallimento Antavi S.a.s. di
Massimo Avitabile & C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad
un solo mezzo.
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha resistito con controricorso e proposto
ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità

RAGIONI DELLA DECISIONE
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potenziale dello stato di insolvenza del debitore, prova che,

1. — Il ricorso contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica:

«Violazione e falsa applicazione dell’articolo 67, comma secondo,
della legge fallimentare».
Il motivo è volto a valorizzare gli elementi che, secondo il fallimento
ricorrente, concorrerebbero a dimostrare per via presuntiva la

buona sostanza, i medesimi elementi già presi in considerazione dalla
Corte territoriale, che, tuttavia, quest’ultima avrebbe mal valutato: la
revoca del castelletto per smobilizzo crediti, il cui rilievo non verrebbe
meno per effetto della pattuizione del fido; la segnalazione alla
centrale dei rischi che doveva ritenersi effettuata; la presenza di una
precedente istanza di fallimento documentata dalla stessa sentenza
che lo aveva in seguito dichiarato, nonché di istanze ulteriori, sia pure
successive ai versamenti oggetto del contendere; il recesso dagli
affidamenti, quantunque anch’esso successivo alle rimesse; la
mancanza di prova che la società avesse operato sul conto nei limiti
del fido.

2. — Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile.
Esso è stato svolto come violazione di legge, con riguardo al secondo
comma dell’articolo 67 della legge fallimentare.
È tuttavia agevole rammentare che il vizio di violazione di legge
(quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di
erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una
norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non
appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione),
alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro
una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed
interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla
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conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla Banca, e cioè, in

norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze
giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione
(Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti
tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della

che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione
della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi —
violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della
fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest’ultima
censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315;
Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394;
Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).
Nel caso in esame, allora, non resta se non constatare che la censura
non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa
dell’articolo 67 della legge fallimentare, ma si colloca integralmente
dal versante della valutazione compiuta dal giudice di merito degli
elementi istruttori disponibili, elementi che, secondo la Corte
d’appello, non giustificavano, nel rispetto del paradigma di gravità,
precisione e concordanza del ragionamento presuntivo di cui
all’articolo 2729 c.c., l’affermazione della prova della

scientia

decoctionis da parte della banca.
D’altro canto, anche a voler esaminare il motivo senza considerare la
rubrica (che non ha contenuto vincolante: Cass. 30 marzo 2007,
n. 7981; Cass. 13 aprile 2012, n. 5848; Cass. 3 agosto 2012, n.
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fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione

14026; Cass. 21 gennaio 2013, n. 1370; Cass. 29 agosto 2013, n.
19882; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass. 6 ottobre 2017, n.
23381), si deve rammentare che, essendo stata pronunciata la
sentenza del 25 febbraio 2011, trova applicazione il numero 5
dell’articolo 360 c.p.c. nel testo che ammetteva il sindacato

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, «fatto» da
intendersi quale preciso accadimento ovvero precisa circostanza in
senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Poteva trattarsi di
un fatto principale ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) od anche di un fatto secondario
(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale)
(Cass. n. 2805/2011; Cass. n. 12990/2009), ma esso doveva essere
decisivo: per potersi configurare il vizio era necessario che la sua
considerazione conducesse a diversa decisione con giudizio di
certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la
circostanza trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n.
28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n.
18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Anche nel
vigore della precedente versione, era inammissibile la revisione del
ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la corte di
cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze
degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013;
Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello
preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di
individuare le fonti del proprio convincimento, controllare
l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze
probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

motivazionale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
(Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011;
Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).
Nel caso in esame, allora, la doglianza non solo è estranea all’ambito
di applicazione del numero 3 dell’articolo 360 c.p.c., richiamato in

anche alla previsione del numero 5 della stessa disposizione, giacché
evidentemente riguardante la valutazione dei fatti oggetto del
contendere ai fini della verifica se essi potessero concorrere a
dimostrare per via presuntiva la conoscenza dello stato di insolvenza
da parte della banca.
Orbene, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di elemento
soggettivo dell’azione revocatoria proposta

ex art. 67, secondo

comma, legge fall., la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto
di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di
legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo
convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce
del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della
normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della
condizione professionale dell’accipiens (Cass. 4 febbraio 2008, n.
2557; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827). Principio, quello menzionato,
che si inquadra nell’ampio orientamento, condiviso dal Collegio,
seppur non del tutto univoco, secondo cui l’apprezzamento del
giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la
valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e
concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto
come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico
sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo
quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo
7

riferimento all’articolo 67 della legge fallimentare, ma è estranea

2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005,
n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n.
21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n.
5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219).
Ciò detto resta soltanto da aggiungere che il ragionamento svolto

giacché sostenuto da un ragionamento senz’altro logicamente
motivato, nei termini di cui si è dato conto in espositiva.

3. — Il ricorso incidentale di Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale ha
lamentato la totale compensazione delle spese del doppio grado, è
inefficace ai sensi dell’articolo 334, secondo comma, c.p.c., essendo
stato passato alla notifica il controricorso contenente ricorso
incidentale il 15 maggio 2012, a fronte del deposito della sentenza
impugnata, come si è detto, il 25 febbraio 2011.

4. — Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,
in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per
questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 7200,00, di
cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e
quant’altro dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, il 28 novembre 2017.
FU117.013.t.10 Giudi ,iari
Dott.ssa Fribrija BA

N

dalla corte territoriale palesemente insindacabile in questa sede,

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