Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5482 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. I, 18/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

H.T., rappr. e dif. dall’avv. Rosaria Tassinari,

rosaria.tassinari.ordineavvocatiforlicesena.it, come da procura in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza 11 febbraio 2020 Giudice di pace di

Forlì, in R.G. n. 2335/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 25.1.2022.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. H.T. impugna l’ordinanza 11 febbraio 2020 del Giudice di pace di Forlì, in R.G. n. 2335/2019, che ne ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena e notificato il 15 maggio 2019;

2. il giudice di pace ha premesso che: a) il provvedimento di espulsione recava la chiara indicazione, con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), di un “illegale ingresso” del richiedente nel territorio dello Stato, con richiamo al rigetto della sua domanda di protezione internazionale e dunque non legittimità della permanenza; b) all’epoca di precisazione delle conclusioni, non risultava provato l’inoltro di domanda reiterata di protezione, iniziativa comunque da ritenersi volta solo ad evitare l’esecuzione della già disposta espulsione, posto che nei quasi due anni dal rigetto della prima domanda da parte del tribunale e rispetto all’ordine prefettizio il richiedente non l’aveva ancora presentata; c) l’opponente non aveva dedotto elementi rilevanti sulla condizione personale o l’aggravamento della situazione politica del paese di provenienza, né altra giustificazione della sua permanenza in Italia;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 10 Cost. e del principio di non refoulement, nonché dell’art. 22 Conv. Ginevra sullo status dei rifugiati e 18 Carta diritti fondamentali UE, art. 3 Conv. N. Y 1984 sulla tortura, oltre che il difetto di motivazione, avendo trascurato la decisione impugnata di considerare la particolare situazione dello straniero, quale esposto a persecuzione in caso di rimpatrio;

2. con il secondo motivo si solleva la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per non avere il giudice di pace esaminato compiutamente le ragioni concessive della protezione umanitaria ed il dovere di assicurare protezione alle persone che fuggono da paesi con sconvolgimenti impeditivi della conduzione di una vita senza pericoli;

3. il ricorso è inammissibile, poiché erroneamente notificato, anziché al Prefetto, al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, in contraddizione con il principio, anche di recente ribadito da questa Corte, per cui il ricorso “avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Interno e ad esso notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato” (Cass. 22694/2021); tale pronuncia dà conto di un orientamento del tutto prevalente (tra le decisioni, Cass. 16178/2015, 825/2010, oltre a Cass. s.u. 15141/2001);

4. come osservato da Cass. 17253/2005 la autonomia funzionale che è riconosciuta al Prefetto nel procedimento d’irrogazione della sanzione amministrativa ed anche nel procedimento di espulsione dello straniero, “tuttavia non preclude a tale organo la possibilità, in quanto pur sempre facente parte dell’Amministrazione dello Stato, ancorché investito di competenze autonome rispetto a quelle del Ministro dell’Interno, di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato”; tant’e’ che questa Corte, indirettamente confermando l’indirizzo qui seguito, ne ha fatto applicazione allorché ha menzionato il diverso provvedimento con cui è stato deciso di permettere la rinotificazione in sanatoria ex art. 291 c.p.c., invero disposta con ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13/05/2019, emessa in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l’Avvocatura generale dello Stato e pertanto in una ipotesi nella quale “non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius, ma solo della sua notificazione”;

5. nella presente fattispecie, più radicalmente ed invece, il ricorso risulta diretto al Ministero dell’Interno e, come tale, notificato all’Avvocatura generale dello Stato;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA