Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5482 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.S., DE.PA.Sa., D.P.P.,

quali eredi di B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 89/05/06, depositata il 7 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 89/05/06, depositata il 7 marzo 2006, con la quale, in accoglimento dell’appello di D.P.S., D.P.P. e De.Po.Sa., quali eredi di B.G., è stato annullato l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione dei redditi di quest’ultima per l’anno 1996, in relazione alla sua partecipazione nella s.n.c. Bastianelli &

Figli di Bastianelli Giancarla.

I contribuenti non sì sono costituiti.

2. Si ritiene che debba essere preliminarmente rilevata la nullità dell’intero processo, con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado, in applicazione del principio secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario:

pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. un., n. 14815 del 2008).

In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata (così restando travolta anche quella di primo grado) e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Rieti;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità del principio affermato, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Rieti.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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