Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5482 del 08/03/2010
Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5482
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.E. e S.C., domiciliati in Roma, Via A.
Riboty 23, presso l’avv. M. Saffioti, rappresentati e difesi
dall’avv. PICERNI g., come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Banca Popolare di Vicenza, domiciliata in Roma, Via Oslavia 30,
presso l’avv. DENTE A., che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. G. Todescato, come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 642/2005 della Corte d’appello di Venezia,
depositata il 15 aprile 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. APICE Umberto, che ha chiesto
dichiararsi estinto il processo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna di S.E. e S.C. al pagamento in favore della Banca Popolare di Vicenza della somma di L. 35.237.323, saldo passivo del conto corrente della fallita Univer Mec Engineering s.r.l., della quale i convenuti erano fideiussori.
I giudici del merito hanno esibito i seguenti argomenti a sostegno della propria decisione:
a) l’azzeramento del conto corrente della Univer Mec Engineering s.r.l. fu operato dalla banca a fini solo contabili, per trasferirne il saldo passivo nell’elenco dei crediti in sofferenza;
b) le rimesse effettuate sul conto della Univer Mec Engineering s.r.l. in data 14 agosto 1997 erano state acquisite al fallimento, dichiarato il 12 agosto 1997;
c) l’eccezione di nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, tardivamente proposta in primo grado e dichiarata perciò preclusa dal tribunale, non era stata poi seguita da una domanda di rideterminazione del debito, sicchè era inammissibile il motivo d’appello con il quale veniva proposta una domanda che doveva essere considerata nuova, per di più senza specifica impugnazione della dichiarazione di preclusione dell’eccezione di nullità.
Contro questa sentenza ricorrono ora per cassazione S.E. e S.C. e propongono due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Banca Popolare di Vicenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla banca resistente.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010