Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5482 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5482 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 772/2012 proposto da:
Italfondiario S.p.a. – che ha incorporato Castello Gestione Crediti
S.r.l., – nella qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a. (per
incorporazione del Sanpaolo Imi S.p.a. in Banca Intesa S.p.a.), in

Data pubblicazione: 07/03/2018

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Leonida Bissolati n.76, presso lo studio
dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

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Fallimento della CLM S.r.l.;
– intimato e
Bayview Italia s.r.I., in qualità di procuratrice speciale di SPV Project
1702 s.r.I., cessionaria dei crediti in blocco di nove banche del gruppo

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Alberico II n.33, presso lo studio dell’avvocato Ludini
Elio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione di nuovo titolare del credito e di nuovo
procuratore speciale;
-intervenienteavverso il decreto del TRIBUNALE di FROSINONE, depositato il
25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte,
Rilevato che:
Con decreto del 25/11/2011, il Tribunale di Frosinone ha respinto
l’opposizione allo stato passivo del Fallimento CLM srl proposta da
Italfondiario spa, intesa ad ottenere l’ammissione al chirografo del
credito di euro 202.874,21.
Secondo il Tribunale, la

documentazione prodotta in sede di

ammissione al passivo dal ricorrente non era idonea a provare il
credito: il doc. indicato come estratto conto era un mero estratto di
saldaconto ben diverso dall’estratto conto ex art.50 tub funzionale a
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bancario Intesa San Paolo, tra cui Intesa San Paolo s.p.a., in persona

certificare le movimentazioni debitorie e creditorie, con la specifica
indicazione delle condizioni praticate dalla banca, dei tassi di
interessi, spese e accessori; gli estratti conto documentavano solo
una parte del rapporto senza alcuna prova dell’iniziale saldo negativo;
difettava la prova dello stesso contratto di conto corrente, delle
condizioni applicate e della data, ed erano inapplicabili al curatore gli

artt. 1831 e 1857 cod.civ. così come il principio ex art.1832 cod.civ.
Quanto all’ulteriore documentazione prodotta con l’opposizione, gli
estratti conto ulteriori erano di formazione unilaterale, ed era priva di
data certa la lettera di accettazione delle condizioni per la
concessione di anticipi su fatture della VDC Tecnologies spa.
Ricorre Italfondiario quale mandataria di Intesa Sanpaolo spa,con
quattro motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Italfondiario ha depositato la memoria ex art.378 cod.proc.civ.
Con atto pervenuto in cancelleria in vista dell’adunanza del
22/11/2017, ha spiegato intervento ex art.111 cod.proc.civ. Bayview
Italia s.r.I., procuratrice speciale di SPV Project 1702 s.r.I.,
cessionaria dei crediti in forza del contratto di cessione dei crediti
individuabili in blocco ex I. 130/1999, stipulato il 30/5/2017 con nove
banche del Gruppo Intesa San Paolo, tra cui la San Paolo spa, e
pubblicato sulla Gazz.Uff. parte II, Foglio Inserzioni n.72 del
20/6/2017, facendo propri i motivi, le domande e le conclusioni del
ricorso.
Considerato che:
Col primo motivo, Italfondiario si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 115 e 191 cod. proc.civ. e del
vizio di motivazione; sostiene che a fronte della produzione degli
estratti conto dal 1/2/04 al 30/4/06, e in sede di opposizione, dal
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1/7/03 al 31/1/04, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito
eventualmente disponendo CTU, che applicasse i tassi sostitutivi ex
art.117 tub, considerando come prima registrazione contabile non già
il saldo debitore al 30/6/2003, ma anche un semplice saldo pari a
zero.

2709 e 2710 cod.civ. per avere il Tribunale ritenuto la inopponibilità
degli estratti conto bancari definendoli di formazione unilaterale.
Col terzo, della violazione e falsa applicazione degli artt.2697
cod.civ., 115 e 191 cod.propc.civ. e del vizio di motivazione, per non
avere il Tribunale ammesso neppure il credito riveniente dal saldo
debitore del conto anticipi su fatture n.615200230540, in relazione al
quale la parte aveva prodotto l’accettazione dell’anticipazione a firma
CLM dell’8/2/2006, la lettera del 5/12/06 della CLM alla VDC
Technologies spa con allegate fatture, gli estratti del conto anticipi su
fatture dal 7/7/04 al 31/3/06, l’importo richiesto corrispondeva per la
maggior parte alla sola sorte capitale dell’anticipazione concessa
1’8/2/2006, e sono stati prodotti tutti gli estratti conto relativi.
Col quarto, denuncia il vizio di motivazione, in relazione al rilievo
della Corte del merito, di mancanza di data certa della lettera di
accettazione dell’anticipazione dell’8/2/2006, in quanto munita del
timbro di auto spedizione e sarebbe spettato alla Curatela provare il
mancato incasso delle fatture oggetto di anticipazione.
Il primo motivo è inammissibile.
In disparte del rilievo che non può essere oggetto di motivo di ricorso
per cassazione la mancata disposizione di CTU, va osservato che
sostanzialmente il motivo non coglie la ratio decidendi della pronuncia
impugnata, che ha evidenziato, quale dato di fondo, la mancanza del
contratto di conto corrente, che richiede la forma scritta
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Col secondo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.

substanbam ex art.117 tub, con le specifiche condizioni e la data ai
fini della opponibilità al Fallimento, che in sede di ammissione al
passivo, è terzo rispetto al rapporto.
Quanto ai precedenti citati dalla difesa di parte ricorrente, va di
contro rilevato che le decisioni, anche recentissime, che hanno

ricostruzione del conto stesso con l’assunzione di un saldo iniziale pari
a zero, si sono pronunciate nel giudizio vertente tra il correntista e la
Banca, quando pertanto non si pone la questione della opponibilità
del contratto al Fallimento quale terzo.
Ed infatti, le pronunce 13258/2017, 24153/2017 e 24942/2017, tra le
ultime, si sono pronunciate nel senso indicato, ma nei giudizi aventi
ad oggetto lo scoperto di conto tra Banca e cliente.
Il secondo motivo è inammissibile, non censurando quella che, per
quanto sopra rilevato, costituisce l’effettiva

ratio decidendi

del

Tribunale, che assorbe i rilievi pur svolti dal Giudice del merito in
relazione alla parzialità degli estratti conto.
Il terzo motivo è infondato.
Parte ricorrente ha articolato il motivo in relazione alla mancata
ammissione della somma oggetto dell’anticipazione
dell’8/2/2008(anche escludendo gli interessi).
Ora, deve ritenersi in via dirimente che, come risulta dalla stessa
parte espositiva del ricorso, la ricorrente aveva chiesto in sede di
ammissione al passivo non il credito derivante dalla singola
anticipazione, ma bensì il “saldo debitore del conto anticipi su fatture
n.615200230540”, che quale risultante del rapporto è anche
intuitivamente cosa diversa dal singolo credito.
Il quarto motivo resta assorbito.
Conclusivamente, va respinto il ricorso.
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ammesso, a fronte della parziale produzione degli estratti conto, la

Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato Fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2017
Il Presidente
Funzionario Ginci .

Dott.ssa Fabrizio BA

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