Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5482 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 09/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11999/2014 proposto da:

C.M.C., elettivamente domiciliato ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SANTO LI VOLSI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S.;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2094/2014 del TRIBUNALE di CATANIA,

emesso il 27/02/2014 e depositato il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 11999 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

Il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione a stato passivo proposta da C.M. relativa a crediti per retribuzioni ed accessori vantato nei confronti della società fallita s.a.s. (OMISSIS), ritenendo non provato il credito. Al riguardo il tribunale ha evidenziato la mancanza di ogni riscontro probatorio documentale e la insufficienza della prova orale dedotta.

C.M. nell’unico motivo di ricorso ha dedotto di aver prodotto la documentazione in suo possesso (contratto di assunzione, buste paga e modelli CUD 2007 e 2008). Ha precisato che dall’aprile 2007 non ha più ricevuto buste paga ma solo occasionalmente acconti sufficienti soltanto a coprire interessi e rivalutazione. Assunto nel 1998 è stato licenziato il 29/2/2009.

La prova orale dedotta, pertanto, ha la funzione d’integrare e non sostituire la prova documentale in ordine agli elementi (orario di lavoro, ferie non godute, cessazione del rapporto di lavoro) non emergenti in modo univoco dalla predetta documentazione. Infine il Tribunale avrebbe dovuto ammettere al passivo almeno la somma dichiarata nel CUD del datore di lavoro del 2008 in quanto non contestata dalla curatela.

Il motivo di ricorso da qualificarsi come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è manifestamente fondato dal momento che sottolinea l’omesso esame di fatti decisivi desumibili dalla documentazione prodotta alla luce dei quali la prova orale dedotta, e riprodotta nel motivo di ricorso doveva essere valutata al fine di verificarne l’ammissibilità e soprattutto la rilevanza.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto”.

Il collegio rileva l’inammissibilità del motivo per mancata osservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che la parte ricorrente non ha indicato di aver prodotto i documenti dei quali lamenta l’omesso esame nè ha fornito indicazioni in ordine al loro reperimento nei fascicoli di parti. Tale adempimento è una condizione di ammissibilità del ricorso secondo l’orientamento consolidato di questa Corte così massimato:

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame. (Cass. 16900 del 2015; S.U. 22726 del 2011).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In mancanza di resistenza della parte intimata è omessa la statuizione sulle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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