Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5481 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. un., 05/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente di Sezione –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –
Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
SENTENZA sul ricorso 14262-2009 proposto da:
N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL
RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSI FRANCESCO,
per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ex CESIS e SISDE), in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 1917/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 31/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
uditi gli avvocati Gianluigi PELLEGRINO, Antonio VOLPE
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – N.R., passato dall’Arma dei carabinieri al Sisde e poi trasferito ad altra amministrazione dello Stato, ha ritenuto tale ultimo trasferimento sanzionatorio e lo ha impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha dichiarato il ricorso irricevibile perchè tardivo.
La decisione è stata confermata in appello.
La parte ha quindi proposto domanda di risarcimento del danno davanti al tribunale di Napoli, che ha però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Questa stessa domanda, riproposta al giudice amministrativo, è stata dichiarata inammissibile in primo grado per essere mancata la previa impugnazione del provvedimento indicato dalla parte come aspetto della azione amministrativa da cui avrebbe tratto origine il danno lamentato.
Ed il Consiglio di Stato ha parimenti rifiutato l’esame del merito della domanda, considerando che quando non è impugnato l’atto dell’amministrazione che si assume essere causa del danno, la mancata impugnazione consente all’atto di operare in modo precettivo, si da dettare la regola del caso concreto.
Ciò – secondo la motivazione della decisione – autorizza la produzione dei relativi effetti, ne impone l’osservanza ai consociati ed impedisce che il danno possa essere considerato ingiusto od illecita la condotta tenuta dall’amministrazione in esecuzione dell’atto impugnato.
2. – N.R. ha proposto ricorso per cassazione.
La Presidenza del Consiglio dei ministri vi ha resistito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene un motivo.
La decisione vi è impugnata per violazione dei limiti esterni della giurisdizione (art. 362 c.p.c., comma 1).
Il motivo è concluso dal quesito, con il quale si chiede che la Corte dica “Se proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, volta alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’illegittimo esercizio della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi ritenendola inammissibile o infondata sul mero presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata dal giudice amministrativo”.
2. – Il motivo è fondato.
Il principio di diritto di cui è chiesta l’affermazione è già stato enunciato da questa Corte con la sentenza 23 dicembre 2008 n. 30254 e, a sostegno della decisione che da rilievo alla mancata impugnazione del provvedimento, nella sentenza impugnata non sono stati svolti argomenti che non siano già stati esaminati.
3. – Ciò detto, va osservato che la decisione presa su questione pregiudiziale impediente priva di valore gli argomenti che siano poi svolti sul merito della domanda, come è accaduto, per dimostrarne la mancanza di fondamento nel merito, giacchè con la soluzione della questione pregiudiziale impediente il potere del giudice di decidere sulla domanda è esaurito.
4. – Il ricorso è accolto.
La decisione è cassata.
E’ dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso è rinviato al tribunale amministrativo regionale del Lazio, che provvederà sulle spese di questo e dei precedenti gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui rimette di provvedere sulle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010