Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5481 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.03/03/2017), n. 5481
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24719/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F., nella qualità di genitrice esercente la
potestà genitoriale sul minore B.B., rappresentata e
difesa dagli avvocati GUIDO FAGGIANI e ROSSELLA DE ANGELIS, in
virtù di procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 68/2014 del TRIBUNALE di SIENA, emessa il
19/09/2013 e depositata il 16/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSSANA
MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Siena, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., condannava l’INPS a pagare l’indennità di frequenza in favore di B.B.;
2. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, ex art. 111 Cost., così erroneamente qualificando quello che, in realtà, va inquadrato come normale ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., affidandosi a tre motivi;
3. l’intimata R.F., quale esercente la potestà genitoriale sul minore B.B., ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
s. la parte ricorrente, con il primo dei motivi illustrati, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il Tribunale pronunciato la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di frequenza anzichè limitarsi ad accertarne il mero requisito sanitario, dopo che la parte privata, nella predetta qualità, aveva presentato una propria dichiarazione di dissenso avverso le conclusioni dell’ausiliare, officiato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, il quale aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per la trattazione camerale della soluzione alla questione posta dall’Istituto pubblico di previdenza, secondo il quale la sentenza pronunciata nel giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente l’esistenza o meno del requisito sanitario mentre, nella specie, il Tribunale ha pronunciato condanna all’erogazione di un beneficio assistenziale – prescindendo, peraltro, dall’accertamento dei requisiti extrasanitari (“in presenza delle condizioni di legge, reddituali, non espressamente accertate”, così nella sentenza impugnata) – anzichè limitarsi al mero accertamento della sussistenza del predetto requisito.
PQM
La Corte dichiara insussistenti i presupposti per la trattazione camerale e manda alla pubblica udienza della Quarta Sezione della Corte.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017