Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5480 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.C., in proprio e quale legale rappresentante del Consorzio

Dentale Meridionale scarl con sede in (OMISSIS),

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dall’Avv. ARENA Giuseppe, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.

Avezzana, 6 presso lo studio dell’Avv. Francesca Volontè;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/31/2008 della Commissione Tributaria di

Napoli – Sezione n. 31, in data 10/03/2008, depositata il 12 marzo

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 11048/2009 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 36/31/2008 pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 31, il 10.03.2003 e DEPOSITATA il 12 marzo 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, ridimensionando la pretesa fiscale.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IVA, IRPEG ed ILOR dell’anno 1999, censura l’impugnata sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost..

Motivazione inesistente – Nullità della sentenza.

3 – Gli intimati, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Le espressioni utilizzate in sentenza, sembrano inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante la mancata indicazione dei concreti elementi, ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale.

Ritenuto, ciò stante, che le doglianze prospettate dai ricorrenti, con l’unico mezzo, sono manifestamente fondate, giacchè non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, è legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione revocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure l’altro, per il quale, è configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e condivisi principi.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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