Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5480 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5480 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 5787/2014 proposto da:
Toppano Claudio, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Germani Luigia Carla, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Deutsche Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco
n. 6, presso lo studio dell’avvocato Catavello Giancarlo, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

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Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 797/2013 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, depositata il 05/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

1.-

Claudio Toppano ha formulato ricorso per cassazione nei

confronti di Deutsche Bank, svolgendo quattro motiví) avverso la
pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Trieste il 5 settembre
2013, che ha rigettato l’appello che egli aveva proposto contro la
sentenza resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Udine, n.
1283/2010.
2.- La controversia giunta ora all’esame di questa Corte prende avvio
da un decreto ingiuntivo pronunciato nel 2007 dal Presidente del
Tribunale di Udine, dietro ricorso di Deutsche Bank, nei confronti di
Claudio Toppano. Tale decreto ingiunge, in particolare, il pagamento
della somma di C 6.776,54, oltre a interessi e spese, per il saldo del
residuo di un debito contratto con la Banca nell’ambito di
un’operazione di finanziamento, denominata «Finanziamento
Prestitempo» e avvenuta nel maggio 2002.
Nel giudizio di opposizione, che fa tempestivo seguito al decreto e
che riscontra la costituzione della Banca, l’opponente Toppano chiede
– secondo quanto riferisce la sentenza della Corte territoriale – la
revoca del decreto per «inesistenza o nullità del rapporto giuridico
sottostante, per di più collegato a un contratto di franchising diverso
da quello formale di contratto al consumo al quale il finanziamento
era finalizzato (c.d. mutuo di scopo)».
Il Tribunale di Milano, nel revocare il «decreto opposto per difformità
tra il richiesto e il dovuto», accerta peraltro l’«obbligo del Toppano di

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FATTI DI CAUSA

adempiere al mutuo contratto, condannandolo al pagamento della
somma di C 6.453,07 oltre interessi».
La Corte di Appello, come si è già rilevato, viene a «confermare in
ogni sua parte» la decisione assunta dal Tribunale. La stessa
respinge inoltre la richiesta – formulata dall’appellante in sede di

cod. proc. civ. del presente giudizio fino alla risoluzione della
questione pregiudiziale trattata davanti al Tribunale di Milano (n.
R.G. 61977/12) dinnanzi al quale il Toppano aveva proposto querela
di falso».
3.- Nei confronti del ricorso proposto da Claudio Toppano resiste
Deutsche Bank, che in proposito ha depositato apposito
controricorso.
4.- Con «Dichiarazione di interruzione ex art. 300 cod. proc. civ.», il
difensore di Claudio Toppano, avv. Luigia Carla Germani, ha
depositato il certificato di morte di proprio assistito, come avvenuta
in data 22 aprile 2015, e ha chiesto che il procedimento «venga
dichiarato interrotto».

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Prima di tutto, va esaminata la richiesta di interruzione formulata
dal difensore di Claudio Toppano.
Secondo l’orientamento di questa Corte, «nel giudizio di cassazione,
in considerazione della particolare struttura e della disciplina del
giudizio di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del
processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti,
intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio, non assume alcun
rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo».

udienza precisazione delle conclusioni – di «sospensione ex art. 295

La detta richiesta va dunque respinta.
6.- I motivi di ricorso enunciano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo (p. 37 ss. del ricorso) lamenta, in particolare,
«violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. (art. 360

Il secondo motivo (p. 42 ss.) assume, inoltre, «violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 634 cod. proc.
civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
Il terzo motivo (p. 49 ss.) censura poì «violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
Il quarto motivo (p. 57 ss.) denunzia, ancora, «violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in ordine alla prova dell’esclusiva
(art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
7.- Il primo motivo in via segnata si duole del fatto che la Corte
d’Appello abbia respinto la richiesta di sospensione del presente
giudizio, che il ricorrente ha formulato per l’avere egli proposto un
giudizio per querela di falso «nei riguardi del modulo di finanziamento
denominato “Prestitempo”» (ricorso, p. 38).
Ad avviso del ricorrente, la pendenza di tale querela «impone la
sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.,
in quanto la querela di falso pendente avanti al Tribunale costituisce
controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente
causa di merito». E a sostegno della propria tesi pure richiama il
precedente di Cass., 6 aprile 2012, n. 5627 che afferma riguardare
un «caso del tutto identico a quello che ci occupa».
8.- Il motivo è infondato.
Non può invero ritenersi sufficiente la mera allegazione dell’esistenza
di una querela di falso. Secondo quanto rilevato già dalla pronuncia di
Cass. 4 luglio 2011 n. 14578, «ai fini della sospensione necessaria
del processo, nel quale sia stato prodotto il medesimo documento,

n. 3 cod. proc. civ.)».

impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio,
occorre stabilire se l’eventuale dichiarazione di falsità del documento
costituisca non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione, dei
quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere
conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che

non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio
necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della
pretesa dell’attore o di un’eccezione decisiva del convenuto in tale
causa».
D’altra parte, la pronuncia di Cass., n. 14578/2012, citata a proprio
conforto dal ricorrente, concerne in realtà un caso diverso da quello
attualmente in esame, perché riguarda una fattispecie in cui il giudice
a quo non aveva – a differenza di quanto qui accaduto – esaminato
l’istanza di sospensione del procedimento proposta dalla parte.
9.-

Il secondo motivo di ricorso vede sulla prova dell’avvenuta

erogazione delle somme di cui al finanziamento in questione.
Così assume il motivo: «Deutsche Bank s.p.a. si è limitata a produrre,
ad asserito sostegno del proprio credito, soltanto l’estratto ex art. 50
TUB», mentre è da escludere l’utilizzabilità probatoria dell’estratto
conto ex art. 50 del testo unico bancario fuori dall’ambito del
procedimento monitorio. Che pure rileva: «Deutsche Bank non ha
dimostrato, producendone la relativa documentazione, l’avvenuta
effettuazione del bonifico», che assume abbia integrato l’erogazione
effettiva del finanziamento in questione..
10.- Il motivo è inammissibile.
Lo stesso infatti, seppure intestato a una pretesa violazione della
distribuzione dell’onere probatorio (peraltro inesistente, non
risultando che l’attuale ricorrente sia stato gravato del peso di una
prova negativa), riguarda in realtà la valutazione delle prove nel
concreto effettuate dal giudice di merito.

implicherebbe, tutt’al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma

Si deve quindi ricordare che, secondo l’orientamento espresso da
questa Corte, la valutazione delle risultanze probatorie in base al
principio del libero convincimento del giudice è apprezzabile – in sede
di ricorso per cassazione – nei soli limiti del vizio di cui al n. 5 dell’art.
360 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, la sentenza di Cass., 30 novembre

E’ principio acquisito, d’altro canto, che la questione di una erronea
valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito
non è consentito sia posta all’esame di questa Corte. Salvo solo il
caso, non ricorrente nella specie, si alleghi che il giudice del merito
abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove
legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,
recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti
invece a valutazione» (così l’ordinanza resa da Cass., 27 dicembre
2016, 27000). A parte il fatto che, comunque, la valutazione
compiuta in proposito dalla Corte triestina risulta ragionevole e
plausibile, le risultanze delle prove testimoniali poste in essere
venendo a confermare quelle portate dalla documentazione prodotta
dalla banca.
11.- Nonostante sia intestato con riferimento alla violazione dell’art.
2697 cod. civ., il terzo motivo non risulta evocare un problema di
oneri e ripartizioni probatorie. Lo stesso sembrerebbe piuttosto
predicare – al di là di uno svolgimento non propriamente lineare violazioni della normativa, di legge come di regolamento, diretta a
reprimere il fenomeno usurario. Normativa che, peraltro, non viene
evocata.
Più in particolare, la sostanza del motivo in esame pare assum,che
il finanziamento per cui è causa deve essere classificato – ai fini di

2016, n. 24434).

riscontro di eventuale usurarietà dei tassi in concreto praticati come un’operazione rientrante nella categoria dei «prestiti
all’impresa» e non già nella categoria dei «crediti al consumo»,
secondo quanto hanno invece ritenuto i giudici del merito.
12.- Il motivo non può essere accolto.

con violazione in particolare della norma dell’art. 366, comma 1, nn.
3 e 4 cod. proc. civ. Prima ancora che sul piano dell’indicazione della
normativa che pretenderebbe essere stata violata, nella stessa
delineazione della fattispecie giuridicamente rilevante: che rimane
incerta, tra la connotazione di operazione di «finanziamento per
l’acquisto di beni o prestazioni di servizi di consumo» (ricorso, p.
52), quella di «finanziamento destinato a finanziare un’attività
d’impresa» (p. 50) e quella ancora di «prestito destinato a finanziare
un contratto di franchising» (p. 53).
A parte questo, il motivo chiede in realtà alla Corte di procedere a
una rivalutazione dei fatti di causa, secondo quanto è per contro
precluso al giudizio della stessa.
13.- Il quarto motivo fa implicito riferimento alla norma dell’art. 125,
comma 4, TUB vigente all’epoca dei fatti («nei casi di
inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che
abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire
contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che
vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la
concessione di credito ai clienti del fornitore»). E assume che i
giudici del merito hanno errato nel ritenere che l’onere del prova sul
punto dell’esclusiva gravasse il consumatore e non il finanziatore.
14.- Il motivo non può essere accolto.
Lo stesso, infatti, non viene a chiarire, né a indicare, le ragioni per
cui dovrebbe essere il finanziatore gravato di provare l’inesistenza di

Lo stesso difetta infatti della pur necessaria specificità e precisione,

un’esclusiva e non già il consumatore di provare (anche in via
presuntiva) la sussistenza della medesima.
15.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

La Corte rigettou il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,
in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,/ oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà
“Kovv
atto dellaussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso kFi-tieipalei-ricar-so
inei4enta49, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 29 settembre 2017.

P.Q.M.

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