Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5480 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3829/2015 proposto da:

P.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresetata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI DE DONNO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

emessa il 17/01/2014 e depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa che aveva rigettato la domanda proposta da P.M.I. per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 o, in subordine, all’assegno mensile previsto dal successivo art. 13.

2. La decisione era fondata sul rilievo che, pur essendo la P. in possesso per il periodo dal 30.5.2006 (data di presentazione della domanda amministrativa) al 2.7.2008 (data di compimento del sessantacinquesimo anno di età) del requisito sanitario necessario per beneficiare dell’assegno, tuttavia non era stata offerta la prova dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio; inoltre, i redditi percepiti dal coniuge dell’invalida superavano i limiti fissati per legge.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.M.I., che denuncia:

2.1. la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo modificato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 e della L. n. 68 del 1999, artt. 1, 6, 8, oltre che degli artt. 414 e 416 c.p.c., D.L. 30 dicembre 1979, conv. nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.

2.2. la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, in relazione all’art. 112 c.p.c..

3. L’Inps ha resistito con controricorso; il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato; P.M.I. ha depositato memoria.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. In relazione al primo motivo, che attiene alla prima autonoma ragione posta dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della domanda, si rileva che la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.5.2006) a quella di compimento del sessantacinquesimo anno da parte della P. nel corso del giudizio di primo grado (2.7.2008) il quadro normativo da considerare è variato, nel senso che L. n. 247 del 2007, applicabile dal 1.1.2008, con l’art. 1, comma 35, non richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, di più semplice verificazione, non essendo più richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro ma solo il mancato svolgimento di attività lavorativa (Cass. ord., 19/03/2014, n. 6463).

2. Con riferimento al secondo motivo, che attiene alla seconda ratio decidendi della Corte di merito, la questione del reddito necessario per l’ottenimento dell’assegno di invalidità richiede un intervento nomofilattica” in relazione alla riforma della L. n. 118 del 1971, art. 13, realizzata con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35.

2.1. E difatti, per il periodo anteriore, costituisce principio consolidato (v ex multis Cass. ord. 21/11/2016 n. 23689) quello che afferma che ai fini dell’assegno della L. n. 118 del 1971, ex art. 13, secondo quanto disposto dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e delle disposizioni successive (D.L. n. 791 del 1981, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. n. 54 del 1982 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 12), occorre fare riferimento al soli redditi individuali rilevanti ai fini IRPEF (mentre, per la pensione, fino alla data di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, commi 5 e 6, conv. dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, il requisito reddituale, a norma della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, va accertato tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall’invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge: Cass. 20/10/2014 n. 22150).

2.2. La differenza in tal senso tra l’assegno e la pensione di invalidità civile è stata ribadita anche con riferimento al periodo successivo alla sostituzione della L. n. 118 del 1971, art. 13, ad opera della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il quale, testualmente, stabilisce che “agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresirno anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di Euro 242.84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12”. Questa Corte, con la sentenza 01/03/2011 n. 5003 (seguita da altre conformi) ha infatti osservato che “si tratta, all’evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle “condizioni” (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione. Ma il prendere a riferimento, a tal fine, le “condizioni” stabilite per l’assegnazione della ” pensione di cui all’art. 12″, determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è di per sè, indicativo del fatto che tale disciplina – anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti – è diversa da quella nel frattempo dettata (con la L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l’assegno mensile – non avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l’assegno e,dunque, si dovesse dar rilevo al solo reddito personale dell’invalido, ancorchè coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi”.

2.3. Tale soluzione sembra, però, smentita dalla successiva Cass. 22/03/2013 n. 7320, valorizzata dalla stessa Corte d’appello, che ha affermato che sarebbe stata introdotta un’assimilazione dei requisiti per le due provvidenze, argomentando che “il reddito familiare, del resto, a seguito della sostituzione del testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, ad opera della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, costituisce necessario parametro di riferimento anche per la concessione dell’assegno mensile, consistendo la provvidenza in questione (vedi la recente sentenza della Corte costituzionale numero 187 del 2010), in un’ erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive della persona invalida (come aveva ritenuto con riferimento al precorso regime, giurisprudenza di questa Corte e della stessa Corte Costituzionale) ma a fornire all’invalido – allo stesso modo che la pensione di inabilità – un minimo di “sostentamento” atto ad assicurarne la sopravvivenza”.

PQM

Rilevata la valenza nomofilattica della questione relativa al requisito reddituale per l’assegno di invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 13, per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, dispone la rimessione alla Sezione Quarta – Lavoro per la pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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