Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5479 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 26/02/2021), n.5479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20977-2015 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA

REGIONE SICILIA, quale successore ex lege dell’ASSESSORATO REGIONALE

AGRICOLTURA E FORESTE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

S.G., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO VITRANO;

– controricorrenti –

nonchè contro

SC.GI., ST.SA., C.S.,

P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1555/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 25/06/2014 R.G.N. 3383/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.

 

Fatto

RILEVATO

1. Sc.Gi. e gli altri litisconsorti indicati nell’epigrafe di questa ordinanza, tutti lavoratori assunti a tempo determinato in qualità di personale forestale, convennero in giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Palermo la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari della Regione Sicilia per ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive in relazione a quanto previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;

2. il Tribunale, affermato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, accolse la domanda e condannò l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari; tanto sul fondante rilievo che il CCNL invocato dai lavoratori era direttamente applicabile e non poteva essere derogato;

3. la Corte di appello di Palermo, adita dall’Assessorato, ha richiamato il proprio orientamento giurisprudenziale che aveva affermato il diritto dei lavoratori all’applicazione del trattamento retributivo minimo riconosciuto dal CCNL per i dipendenti addetti all’attività di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria (come rinnovato nel 2002 e fino al 31 dicembre 2004, allorquando la suddetta convenzione era stata recepita dalla Giunta Regionale con effetto dal 1 gennaio 2005) ed ha dichiarato, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento;

4. l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha proposto ricorso per cassazione sia avverso la sentenza del Tribunale sia avverso l’ordinanza della Corte di appello, affidato a unico articolato motivo; S.G., + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria; Sc.Gi., St.Sa., C.S., P.G. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

in via preliminare:

5. va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti sul rilievo che la mancata indicazione delle ragioni per le quali i giudici del merito avevano violato le disposizioni di legge indicate nella rubrica del motivo non rende comprensibili le critiche mosse alle decisioni di merito;

6. ciò perchè il ricorrente ha esplicitato in maniera articolata puntuale e chiara le censure mosse ai giudici del merito; le articolate prospettazioni difensive contestano in modo specifico ai giudici del merito di avere trasposto i principi che regolano i rapporti tra potestà legislativa statale e potestà normativa esclusiva delle Regioni ai rapporti tra le rispettive contrattazioni collettive, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo costituito dalle disposizioni della Costituzione che disciplinano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, anche ad autonomia speciale, e l’applicazione della contrattazione collettiva alla cui stipulazione non ha preso parte la Regione; il ricorrente ha richiamato le pronunce della Corte Costituzionale n. 189 del 2007 e di questa Corte n. 2169 del 2004 e n. 13544 del 2008 e si è confrontato in modo preciso e chiaro con le disposizioni delle L.R. Sicilia n. 16 del 1996 e L.R. n. 14 del 2006, L.R. n. 10 del 2000 e 14, con il D.Lgs. n. 165 del 2001 e con la L. n. 421 del 2002 ed ha spiegato in modo puntuale le ragioni per le quali la Corte territoriale ha errato nell’accogliere le domande;

7. deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello; secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso” (Cass. SSUU n. 1914 del 2016);

8. è stato anche precisato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa nè sostanziale nè processuale” (Cass. 19973/2020, 12625/2020, 23334/2019, 1511/2017, 26975/2016);

9. l’ordinanza in esame rispetta il dato normativo, dal momento che la Corte ha ritenuto inammissibile l’appello sul rilievo che esso non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto intendendo dare continuità al proprio precedente orientamento giurisprudenziale ed ha richiamato le argomentazioni riferite a casi analoghi decisi nel medesimo senso; il riferimento a precedenti decisioni è espressamente contemplato nell’art. 348 ter c.p.c., che autorizza la motivazione succinta, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20717);

10. le censure articolate nel ricorso, riferite alle decisioni di primo grado e di appello, vanno, pertanto esaminate solo con riguardo alla decisione di primo grado;

Esame del motivo.

11. Con un unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 3 e art. 40 della L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 23, comma 5 L.R. Sicilia 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter della L.R. Sicilia 14 aprile 2006, n. 14, art. 49 della L.R. Sicilia 10 aprile 1978, n. 2, art. 3, u.c.; imputa ad entrambe le decisioni di avere violato le norme indicate nella rubrica del motivo nell’affermare la non necessarietà del recepimento a livello regionale del contratto nazionale di diritto privato alla cui negoziazione la Regione Sicilia non aveva partecipato; sostiene che le predette norme mirano a tutelare l’ambito di discrezionalità riservato dalla Costituzione e dalla legge ordinaria alla Regione Sicilia in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro dei suoi dipendenti; richiama la giurisprudenza di questa Corte e i principi affermati dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 189/2007 per sostenere che non si può imporre il recepimento di un contratto nazionale di diritto comune, che può solo costituire “la base di partenza” per le successive trattative negoziali;

esame del motivo.

12. il ricorso è fondato;

1. questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe a quella in esame, ha disatteso la tesi, fatta propria dal Tribunale, sia pure per relationem, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale sì impone in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn. 12357/2020, 34468/2019, 31386/2019, 31385/2019, 31276/2019, 15118/2019, 15613/2019, 15118/2019, 15117/2019, 15015/2019, 15556/2019, 15369/2019, 18165/2018, 17966/2018, 17421/2018, 16839/2019, 30711/2017, 20988/2017, 20987/2017, 27398/2016, 27396/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 356/2016);

2. con le richiamate pronunce si è ritenuto necessario, per il recepimento della contrattazione collettiva nazionale, la Delibera di giunta e il decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell’ente;

3. in alcune delle richiamate pronunce, è stata anche esclusa la prospettata violazione dell’art. 36 Cost. (Cass. 12357 del 2020, Cass. nn. 31276, 15284 e 15368 del 2019, Cass. nn. 17966 e 17421 del 2018) sul rilievo che non è sufficiente a fondare di per sè sola la denunciata violazione del principio costituzionale la comparazione con il trattamento retributivo corrisposto ad altri lavoratori impegnati nel medesimo settore, ma in ambiti territoriali diversi;

4. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perchè condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e perchè le prospettazioni difensive esposte nel controricorso e nella memoria depositata dai controricorrenti non apportano argomenti idonei che inducano alla rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

13. deve, in particolare, essere ribadito che la natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere desunta nè dalla L.R. Sicilia n. 66 del 1981, art. 8, nè dalla L.R. Sicilia n. 16 del 1996, art. 45 ter, come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006;

14. la L.R. n. 66 del 1981, art. 8, nel prevedere che “Ai lavoratori previsti dalla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, nonchè dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l’11 gennaio 1980 e successive modificazioni” richiamava contestualmente il contratto collettivo nazionale e quello integrativo di recepimento del primo, senza introdurre alcun criterio di prevalenza dell’uno sull’altro;

15. la L.R. n. 16 del 1996, art. 45 ter, come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006, secondo cui “la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” deve essere coordinato con la stessa L.R. n. 14 del 2006, art. 49, che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che “Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’art. 43 presente legge, provvede l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale Delib. sul recepimento della parte economica del contratto”;

16. la disposizione smentisce la tesi dell’immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perchè, pur prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell’ente;

17. diversamente interpretata la norma risulterebbe priva di senso logico, perchè non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale e prescindere da qualsiasi intervento della Regione nella negoziazione della disciplina contrattuale del rapporto intercorrente con il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;

18. l’interpretazione della L.R. n. 16 del 1996, va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti collettivi nazionali stipulati dall’ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perchè il D.Lgs. n.. n. 165 del 2001, art. 46, ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;

19. la L.R. Sicilia n. 10 del 2000, artt. 24 e ss., con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pone precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma 3, stabilisce che “I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonchè l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa”;

20. seppure dette norme non vengano direttamente in rilievo nella fattispecie, nella quale non rilevano neppure del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, va detto che sia la L.R. n. 10 del 2000, che il D.Lgs. n. 165 del 2001, pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e dei limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare anche nella soluzione della questione qui controversa e che esclude l’invocata forza cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, rispetto alta quale la Regione Sicilia, in quanto estranea alla conclusione del contratto, non è stata posta in condizione di verificare la compatibilità con i vincoli di bilancio;

21. in via conclusiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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