Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5479 del 07/03/2018
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5479 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
SENTENZA
”
sul ricorso 27266/2015 proposto da:
Ata Italia S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni
n.26b, presso lo studio dell’avvocato Meo Giorgio, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
1/
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/
v
/
/
Corte di Casazione – copia non ufficiale
Data pubblicazione: 07/03/2018
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
– intimata avverso
il
decreto
del
TRIBUNALE
di
ROMA,
depositato
il
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO
MAURO che ha concluso per l’inammissibilità.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che la ATA ITALIA s.r.l. (da ora ATA), a seguito dell’erosione
dei fondamentali parametri economico –
patrimoniali e finanziari
dell’impresa, dopo aver concesso l’azienda in affitto ha presentato, al
Tribunale
di
Roma,
una
domanda
di
concordato
preventivo
prenotativo, ex art. 161, 6 comma LF;
che, espletata l’attività di deposito documentale e di udienza, il
Tribunale, con decreto del 11 settembre 2015, ritenuta la violazione
del divieto di pagamento di debiti anteriori ex art. 168 LF, nonché la
sussistenza di un pagamento lesivo della par condicio creditorum,
fatti
comportanti
«un
impedimento
alla
prosecuzione
della
procedura», ha respinto il ricorso;
che ATA propone ricorso per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost.
nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile
di Roma valendosi di quattro motivi.
Considerato che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la
ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha concesso al debitore il termine previsto per
l’integrazione della
dichiarato
domanda
l’improcedibilità
di
concordato
della
2
domanda
con
riserva
stessa
ed
fondando
ha
il
Corte di Casazione – copia non ufficiale
11/09/2015;
provvedimento
violazione
di
della
rigetto
par
sulla
condicio
base
di
pagamenti
creditorum
(che
eseguiti
sarebbero
in
stati
pagamenti ordinari relativi al contratto di locazione finanziaria di beni
strumentali, successivi e non anteriori all’istanza di concordato). Così
il
Giudice,
configurato
una
causa
non
di
solo
avrebbe
improcedibilità
del
inammissibilmente
procedimento non
prevista dalla legge ma avrebbe violato il principio del contraddittorio
non
permettendo
alle
parti
interessate
di
replicare
a
quanto
contestato;
che, con il terzo ed il quarto, la società ricorrente censura la decisione
impugnata nella parte in cui il Tribunale, non considerando i debiti
estinti
tramite
il
funzionamento
meccanismo del
maturati
RID
quali
successivamente
ordinari
debiti
all’apertura
di
della
procedura, avrebbe fornito una motivazione erronea fondata su un
fatto inesistente;
che,
tuttavia,
viene dapprima
in
rilievo
il
profilo
relativo alla
ricorribilità o meno in Cassazione, ex art. 111 Cost., del decreto di
inammissibilità, improcedibilità o rigetto della domanda di concordato
preventivo, anche prenotativo;
che, infatti, l’esito patologico della procedura di concordato oltre che
dalla violazione dei requisiti formali, di cui agli artt. 160, commi l e
2, e 161 LF, potrebbe derivare anche dalla violazione di regole di
natura sostanziale;
che, in tali ipotesi, nell’ambito del procedimento di ammissione, il
Tribunale
può
emettere
anche
provvedimenti
di
rigetto
o
improcedibilità del concordato quante volte venga a conoscenza di
atti rilevanti in via anticipata poiché, detti provvedimenti, sono
sottoposti alla stessa disciplina di quelli inammissibili;
Corte di Casazione – copia non ufficiale
•
statuendo,
che, stando alla lettera dell’art. 162, comma 2, LF, il decreto che
dichiara inammissibile la proposta di concordato non è soggetto a
reclamo;
che è fatto salvo il caso in cui ad esso si accompagni la contestuale
l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo è passibile
di reclamo, ex art. 18 LF, unitamente alla sentenza che dichiari il
fallimento [secondo il principio che questa Corte (Sez. l – , n. 1169
del 2017) ha formalizzato nei sensi che seguono: «l’effetto devolutivo
pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento
riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al
concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla
regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ave il debitore abbia
impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la
decisione del tribunale di revoca dell’ammissione al concordato, il
giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto
a riesaminare – anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art.
18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è
acquisito d’ufficio – tutte le questioni concernenti la predetta revoca,
pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento
innanzi al giudice di primo grado, né da quest’ultimo rilevati d’ufficio,
ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera
del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.».];
che,
da
tale
disposizione,
consegue
la
non
reclamabilità
del
provvedimento con cui il Tribunale abbia dichiarato l’inammissibilità
(o il rigetto o l’improcedibilità, se pronunciati in via anticipata nella
sede
procedimentale
di
cui
all’art.
162
LF)
della
proposta
di
concordato preventivo in assenza della contestuale dichiarazione di
fallimento;
4
vt
Corte di Casazione – copia non ufficiale
dichiarazione di fallimento, laddove il provvedimento che dichiara
che,
per
quanto
riguarda
invece
l’ammissibilità
del
ricorso
straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
avverso il provvedimento di cui sopra, le sezioni unite di questa Corte
(n. 27073 del 2016) hanno escluso tale possibilità affermando il
dichiara
”
l’inammissibilità
della proposta di concordato,
ai sensi
dell’art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della
mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma
1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi
dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa
del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex
art. 111, comma 7, Cast., non avendo carattere decisorio. Invero,
tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti
soggettivi, non è idoneo al giudicato.»;
che, alla luce di quanto sopra esposto, il decreto di improcedibilità del
concordato preventivo impugnato da ATA, poiché privo del requisito
di
decisorietà,
non
tra
rientra
quelli
suscettibili
del
ricorso
straordinario di cassazione ex art. 111, comma 7 Cost.;
che, infatti, anche nel caso in cui il Tribunale riscontri una violazione
di regole di natura sostanziale e dichiari il concordato improcedibile,
senza
tuttavia
pronunciare
il
fallimento
provvedimento
terminativo,
privo
di
dell’
carattere
imprenditore,
decisorio
il
(non
decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi), non è
idoneo al giudicato e, pertanto, non è ricorribile in Cassazione;
che non occorre provvedere sulle spese giudiziali,
non avendo
l’intimato svolto attività difensiva, ma solo riscontrare
presupposti
per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
5
/
/
Corte di Casazione – copia non ufficiale
principio di diritto secondo cui: « il decreto con cui il tribunale
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
che
sussistono i presupposti
per il
versamento,
da
parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il
13 dicembre 2017 .
•
6
Corte di Casazione – copia non ufficiale
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis dello stesso