Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5479 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5479 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27266/2015 proposto da:
Ata Italia S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni
n.26b, presso lo studio dell’avvocato Meo Giorgio, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

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/

Corte di Casazione – copia non ufficiale

Data pubblicazione: 07/03/2018

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
– intimata avverso

il

decreto

del

TRIBUNALE

di

ROMA,

depositato

il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO
MAURO che ha concluso per l’inammissibilità.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che la ATA ITALIA s.r.l. (da ora ATA), a seguito dell’erosione
dei fondamentali parametri economico –

patrimoniali e finanziari

dell’impresa, dopo aver concesso l’azienda in affitto ha presentato, al
Tribunale

di

Roma,

una

domanda

di

concordato

preventivo

prenotativo, ex art. 161, 6 comma LF;
che, espletata l’attività di deposito documentale e di udienza, il
Tribunale, con decreto del 11 settembre 2015, ritenuta la violazione
del divieto di pagamento di debiti anteriori ex art. 168 LF, nonché la
sussistenza di un pagamento lesivo della par condicio creditorum,
fatti

comportanti

«un

impedimento

alla

prosecuzione

della

procedura», ha respinto il ricorso;
che ATA propone ricorso per cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost.
nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile
di Roma valendosi di quattro motivi.
Considerato che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la
ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale non ha concesso al debitore il termine previsto per
l’integrazione della
dichiarato

domanda

l’improcedibilità

di

concordato

della
2

domanda

con

riserva

stessa

ed

fondando

ha
il

Corte di Casazione – copia non ufficiale

11/09/2015;

provvedimento
violazione

di

della

rigetto
par

sulla

condicio

base

di

pagamenti

creditorum

(che

eseguiti

sarebbero

in

stati

pagamenti ordinari relativi al contratto di locazione finanziaria di beni
strumentali, successivi e non anteriori all’istanza di concordato). Così
il

Giudice,

configurato

una

causa

non
di

solo

avrebbe

improcedibilità

del

inammissibilmente
procedimento non

prevista dalla legge ma avrebbe violato il principio del contraddittorio
non

permettendo

alle

parti

interessate

di

replicare

a

quanto

contestato;
che, con il terzo ed il quarto, la società ricorrente censura la decisione
impugnata nella parte in cui il Tribunale, non considerando i debiti
estinti

tramite

il

funzionamento

meccanismo del
maturati

RID

quali

successivamente

ordinari

debiti

all’apertura

di

della

procedura, avrebbe fornito una motivazione erronea fondata su un
fatto inesistente;
che,

tuttavia,

viene dapprima

in

rilievo

il

profilo

relativo alla

ricorribilità o meno in Cassazione, ex art. 111 Cost., del decreto di
inammissibilità, improcedibilità o rigetto della domanda di concordato
preventivo, anche prenotativo;
che, infatti, l’esito patologico della procedura di concordato oltre che
dalla violazione dei requisiti formali, di cui agli artt. 160, commi l e
2, e 161 LF, potrebbe derivare anche dalla violazione di regole di
natura sostanziale;
che, in tali ipotesi, nell’ambito del procedimento di ammissione, il
Tribunale

può

emettere

anche

provvedimenti

di

rigetto

o

improcedibilità del concordato quante volte venga a conoscenza di
atti rilevanti in via anticipata poiché, detti provvedimenti, sono
sottoposti alla stessa disciplina di quelli inammissibili;

Corte di Casazione – copia non ufficiale

statuendo,

che, stando alla lettera dell’art. 162, comma 2, LF, il decreto che
dichiara inammissibile la proposta di concordato non è soggetto a
reclamo;
che è fatto salvo il caso in cui ad esso si accompagni la contestuale

l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo è passibile
di reclamo, ex art. 18 LF, unitamente alla sentenza che dichiari il
fallimento [secondo il principio che questa Corte (Sez. l – , n. 1169
del 2017) ha formalizzato nei sensi che seguono: «l’effetto devolutivo

pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento
riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al
concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla
regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ave il debitore abbia
impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la
decisione del tribunale di revoca dell’ammissione al concordato, il
giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto
a riesaminare – anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art.
18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è
acquisito d’ufficio – tutte le questioni concernenti la predetta revoca,
pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento
innanzi al giudice di primo grado, né da quest’ultimo rilevati d’ufficio,
ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera
del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.».];
che,

da

tale

disposizione,

consegue

la

non

reclamabilità

del

provvedimento con cui il Tribunale abbia dichiarato l’inammissibilità
(o il rigetto o l’improcedibilità, se pronunciati in via anticipata nella
sede

procedimentale

di

cui

all’art.

162

LF)

della

proposta

di

concordato preventivo in assenza della contestuale dichiarazione di
fallimento;
4

vt

Corte di Casazione – copia non ufficiale

dichiarazione di fallimento, laddove il provvedimento che dichiara

che,

per

quanto

riguarda

invece

l’ammissibilità

del

ricorso

straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
avverso il provvedimento di cui sopra, le sezioni unite di questa Corte
(n. 27073 del 2016) hanno escluso tale possibilità affermando il

dichiara

l’inammissibilità

della proposta di concordato,

ai sensi

dell’art. 162, comma 2, l.fall. (eventualmente, anche a seguito della
mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma
1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi
dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa
del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex
art. 111, comma 7, Cast., non avendo carattere decisorio. Invero,
tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti
soggettivi, non è idoneo al giudicato.»;
che, alla luce di quanto sopra esposto, il decreto di improcedibilità del
concordato preventivo impugnato da ATA, poiché privo del requisito
di

decisorietà,

non

tra

rientra

quelli

suscettibili

del

ricorso

straordinario di cassazione ex art. 111, comma 7 Cost.;
che, infatti, anche nel caso in cui il Tribunale riscontri una violazione
di regole di natura sostanziale e dichiari il concordato improcedibile,
senza

tuttavia

pronunciare

il

fallimento

provvedimento

terminativo,

privo

di

dell’

carattere

imprenditore,
decisorio

il

(non

decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi), non è
idoneo al giudicato e, pertanto, non è ricorribile in Cassazione;
che non occorre provvedere sulle spese giudiziali,

non avendo

l’intimato svolto attività difensiva, ma solo riscontrare

presupposti

per il raddoppio del contributo unificato.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.
5

/

/

Corte di Casazione – copia non ufficiale

principio di diritto secondo cui: « il decreto con cui il tribunale

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
che

sussistono i presupposti

per il

versamento,

da

parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il
13 dicembre 2017 .

6

Corte di Casazione – copia non ufficiale

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis dello stesso

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