Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5478 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5478 Anno 2018
Presidente: AM BROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

SENTENZA

sul ricorso 24070/2014 proposto da:
Gargiulo Francesco Saverio, in proprio e nella qualità di presidente e C ·
legale

rappresentante

p.t.

della

Fondazione

Antilupissimi,

elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso D’Aquino
n.l16, presso lo studio dell’avvocato Milardi Carlo, rappresentato e
difeso dall’avvocato Sguanci Alfredo, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
Hotel La Meridiana S.r.l. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma; Via
Atanasio

Kircher n.

7,

presso

lo studio dell’avvocato Iasonna

0

l

Corte di Casazione – copia non ufficiale

Data pubblicazione: 07/03/2018

Q

_l.

Stefania, rappresentato e difeso dall’avvocato Procaccini Francesco,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Salit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n.38, presso lo
studio dell’avvocato Panariti Paolo, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Cangiano Francesco, giusta procura in calce
al ricorso notificato;
– controricorrente nonchè contro

Avino Paola, quale erede di Gargiulo Giuseppe, domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato Di Nanni Carlo, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

1906/2014 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 30/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Alfredo Sguanci che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
2

Corte di Casazione – copia non ufficiale

nonchè contro

uditi: per la controricorrente Avino l’Avvocato Carlo Di Nanni, per il
controricorrente Hotel Meridiana l’Avvocato Francesco Procaccini, e
per la controricorrente Salit l’Avvocato Paolo Panariti, che hanno

FATTI DI CAUSA
l. –

Con sentenza del 30 aprile 2014 la Corte d’appello di Napoli ha

respinto

l’appello

proposto

da

Gargiulo

Francesco

Saverio

nei

confronti di Hotel La Meridiana S.r.l. in liquidazione, Salit Società
Alberghi Imprese Turistiche S.r.l. e degli eredi di Gargiulo Giuseppe,
contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto le
domande spiegate dallo stesso Gargiulo Francesco Saverio in quattro
giudizi poi riuniti, nel complesso volti, in sintesi, ad invalidare le
delibere di approvazione dei bilanci Salit S.r.l. degli anni 1999-2002,
oltre che alla condanna del Gargiulo Giuseppe al risarcimento dei
danni sia per inadempimento dell’obbligazione assunta anche nei
confronti dell’originario attore di ripianare le passività di Salit S. r.I.,
sia per ulteriori condotte addebitate al menzionato convenuto.

2. –

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cinque

motivi, illustrati da memoria, Gargiulo Francesco Saverio in proprio
nonché nella qualità di presidente della Fondazione Antilupissimi,
medio tempore divenuta titolare della quota dell’l 0/o di Salit S.r.l ..
Avine Paola, erede di Gargiulo Giuseppe, Salit S.r.l. e Hotel La
Meridiana

S.r.l.

in

liquidazione

hanno

resistito

con

distinti

controricorsi. La Avine ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso contiene cinque motivi con cui il ricorrente denuncia:
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Corte di Casazione – copia non ufficiale

chiesto il rigetto del ricorso.

i) violazione degli articoli 100, 115, 116 c.p.c. e articoli 2697, 2423,
2423 bis, 2375, 2479 e 2479 bis c.c. in relazione all’articolo 360,
numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui
aveva ritenuto che i bilanci oggetto di impugnativa fossero conformi

previsti;
ii) violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione degli
articoli 100 c.p.c. e 1362, 1363, 1367, 1176, 1181, 1183, 1411 e
2224 c.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la
sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda
concernente l’inadempimento del Gargiulo Giuseppe di ripianare le
passività di Sali t S. r.I.;
iii) violazione articolo 2423, 2423 bis, 2395, 2043, 2476 c.c. e 654
c.p.p. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza
impugnata nella parte in cui aveva disatteso la domanda concernente
utili conseguiti da Hotel La Meridiana S.r.l. e ripartiti «in nero», come
accertato dal giudice penale, dal Gargiulo Giuseppe e da una terza
persona;
iv) violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello
omesso qualsiasi motivazione in relazione ad un’istanza di rimessione
in termini formulata ai sensi dell’articolo 184 bis c.p.c.;
v) violazione dell’articolo 112 c.p.c., violazione degli articoli 2395 e
2043 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., censurando la
sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di provvedere
sulla domanda concernente la trasmissione dell’azienda alberghiera
Hotel La meridiana dall’omonima società a Salit S.r.l ..

2. –

La Avino ha formulato l’eccezione di inidoneità della procura alle

liti, poiché non conforme al disposto dell’articolo 365 c.p.c. in quanto,
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ai parametri di chiarezza, veridicità e correttezza normativamente

in sostanza, carente del requisito di specialità richiesto dalla legge
processuale.
In effetti, la procura in discorso, rilasciata a margine del ricorso, non
contiene alcuno specifico riferimento al giudizio di cassazione, ed è

processo in ogni sua possibile articolazione.
Tuttavia questa Corte ha stabilito che, quando la procura al difensore

è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, essa viene
a costituire un corpus inscindibile con esso, sicché il requisito della
specialità sussiste non soltanto se il testo della procura contenga un
espresso riferimento al giudizio di legittimità che la parte intende
intraprendere, ma anche se esso nulla dica in proposito ovvero se in particolare per l’impiego di timbri –

richiami altri gradi o fasi del

giudizio, unitamente o meno al ricorso per cassazione (v. in molteplici
fattispecie Cass. 16 settembre 1996, n. 8282; Cass. 20 settembre
1996, n. 8372; Cass. 26 novembre 1996, n. 10498; Cass. l

0

aprile

1997, n. 2842; Cass. 18 settembre 1997, n. 9287; Cass. 30 marzo
1999, n. 3034; Cass., Sez. Un., 10 aprile 2000, n. 108; Cass. 18
aprile 1998, n. 3981; Cass. 3 settembre 1998, n. 8739; Cass. 29
aprile 1998, n. 4357; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12615;
Cass. 22 marzo 1999, n. 2659; Cass. 13 ottobre 1999, n. 11516;
Cass. 19 novembre 1999, n. 12838; Cass. 5 aprile 2000, n. 4171;
Cass. 28 settembre 2000, n. 12870; Cass. 25 gennaio 2001, n. 1058;
Cass. 19 aprile 2002, n. 5722; Cass. 5 maggio 2004, n. 8528; Cass.
7 marzo 2006, n. 4868; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1241; Cass. 4
febbraio 2000, n. 1243; Cass. 11 agosto 2000, n. 10732; Cass. 18
luglio 2002, n. 10443; Cass. 8 gennaio 2001, n. 200; Cass. 6 marzo
2003, n. 3349; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2340; Cass. 31 marzo

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stata all’evidenza conferita mediante l’impiego di un timbro riferito al

2007, n. 8060; Cass. 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. 17 dicembre
2009, n. 26504).
Sicché l’eccezione va disattesa.

L’eccezione di

inammissibilità

del

ricorso

proposto

dalla

Fondazione Antilupissimi, che si assume titolare di una quota dell’l%
di Salit S.r.l., avendo così assunto la posizione di successore a titolo
particolare, è infondata.
Il ricorrente per cassazione, che, nel giudizio di merito, non abbia
formalmente

assunto

la

veste di

parte, è tenuto,

a pena

di

inammissibilità dell’impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi
dell’art. 372 c.p.c. (ed anche oltre il termine previsto dall’art. 369
c.p.c. purché il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la
documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché ad
indicare specificamente detti documenti nel ricorso, ai sensi dell’art.
366, primo comma, n. 6, c.p.c., nel testo modificato dal d. lgs. 2
febbraio

2006,

n.

40,

così

da

realizzare

l’assoluta

precisa

delimitazione del thema decidendum (Cass. 2 luglio 2014, n. 15136).
Nel caso in esame è stato prodotto col ricorso atto di costituzione per
notaio Branca della Fondazione Antilupissimi con contestuale cessione
della quota dell’l 0/o di Salit S.r.l.

4. –

La Avino ha anche formulato l’eccezione di inammissibilità del

ricorso per violazione del disposto dell’articolo 366, numero 6, c.p.c.,
per violazione del disposto dell’articolo 366, numero 4, c.p.c. e per
violazione del principio di autosufficienza.
Tali eccezioni sono fondate.

6

Corte di Casazione – copia non ufficiale

3.

4.1. dell’art.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il requisito
366 c.p.c.,

n.

6,

per essere assolto,

postula

che sia

specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel
ricorso, risulta prodotto, poiché indicare un documento significa

individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile. La causa di
inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente
ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve
esprimere

in

una

indicazione

contenutistica

dello

stesso.

Tale

specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto
quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui
dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione
di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un
ulteriore requisito di procedibilità, che esso sia prodotto in sede di
legittimità (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 23 agosto
2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124).
In proposito, operando i necessari distinguo, le Sezioni Unite hanno
tra l’altro affermato che, qualora il documento sia stato prodotto nelle
fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle
fasi, la produzione può avvenire per il tramite della produzione di tale
fascicolo, ferma restando la necessità di indicare nel ricorso la sede in
cui esso ivi è rinvenibile e di indicare che il fascicolo è prodotto,
occorrendo

tali

indicazioni

perché

il

requisito

della

indicazione

specifica sia assolto.
Nel caso in esame il ricorso, alle pagine 42-44, menziona 23
documenti, preceduti dall’indicazione, a pagina 42, che tali documenti
sono quelli su cui si fonda il ricorso e «che risultano depositati nei
fascicolo del giudizio». Dopo di che, alle pagine 44-46, il ricorso fa
riferimento alla produzione di «fascicolo di parte primo e secondo
7

Corte di Casazione – copia non ufficiale

necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad

grado», con indicazione del contenuto non numerato, «fascicoli di
primo grado avv. Alfredo Sguangi», con indicazione del contenuto
non numerato, «fascicoli di primo grado avv. Francesco Saverio
Gargiulo», con indicazione del contenuto non numerato.

corso del giudizio esordiscono a pagina 15, e riguardano i verbali di
approvazione dei bilanci, con la dicitura: «cfr. docc. II/C.1 indicati in
note ex art. 184 c.p.c. del 19/9/2006», ed analoghe formulazioni si
rinvengono alla stessa pagina 15 («cfr. doc. II/C.1 indicati in note
184 c.p.c.») ed alle successive (17, 22, 23, 24, 40, 41).
Ne discende che il ricorrente non ha ottemperato all’obbligo di
indicare nel ricorso, comprensibilmente, la sede in cui ciascun
documento è rinvenibile, il che è tanto più vero nella vicenda
processuale in discorso, che concerne quattro cause riunite, con
conseguente

deposito

di

distinti

fascicoli,

la

qual

cosa

rende

totalmente incomprensibile l’individuazione del luogo in cui ciascun
documento

è

rinvenibile,

incomprensibilità

neppure

supplita

dall’indicazione del contenuto del «fascicolo di parte di primo e
secondo grado», «fascicoli di primo grado avv. Alfredo Sguanci»,
«fascicoli di primo grado avv. Francesco Saverio Gargiulo», non solo
perché detto contenuto non è numerato, ma anche perché non è
detto quale sia il contenuto dei fascicoli di ciascuna delle cause riunite
e perché, in ogni caso, le indicazioni sono incomplete: ad esempio
non riesce ad intendersi dove dovrebbero ricercarsi i «docc. II/C.1
indicati in note ex art. 184 c.p.c. del 19/9/2006», dal momento che
alle pagine 44-46 del ricorso non v’è menzione di note ex articolo 184
recanti la data del 19 settembre 2006.

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Corte di Casazione – copia non ufficiale

Nel corpo del ricorso gli specifici riferimenti a documenti prodotti nel

4.2. –

In generale, con riferimento al n. 4 dell’articolo 366 c.p.c., il

quale stabilisce che il ricorso deve contenere i motivi per i quali si
chiede la cassazione, questa Corte ha chiarito che i motivi devono
avere carattere di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza
il che comporta

l’esatta individuazione del capo di

decisione gravata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo
intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di
diritto ovvero le carenze della motivazione (Cass. 20 febbraio 2006,
n. 3654; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; Cass. 9 aprile 2013, n.
8569). Perciò, il motivo di ricorso deve necessariamente articolarsi
nell’enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee a
evidenziarne la fondatezza (Cass. 6 marzo 2008, n. 6012; Cass. 25
marzo 2013, n. 7455).
In ciò si risolve il principio dell’autosufficienza del ricorso, il quale
comporta che il ricorso debba contenere in sé tutti gli elementi
necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la
completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di
cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche
argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di
accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza
stessa (Cass. 13 settembre 2006, n. 19651; Cass. 26 marzo 2012, n.
4823; Cass. 23 maggio 2012, n. 8143). Perciò, ave si assuma la
omessa o viziata valutazione di documenti, occorre provvedere, se
non alla trascrizione integrale dei medesimi, almeno ad un sintetico,
ma completo, resoconto del loro contenuto, al fine di consentire la
verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso. Il
ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve
insomma contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le
ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e,
9

Corte di Casazione – copia non ufficiale

impugnata:

altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni,
senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso
ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di
merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a

produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è
fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge
la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con
specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta
riproduzione (Cass. 11 luglio 2000, n. 14784).
Nel caso in esame il ricorrente non ha riferito, con il sufficiente grado
di approfondimento:
-) né il contenuto dei quattro bilanci oggetto di impugnativa;
-) né il contenuto delle pattuizioni del 29 ottobre 1996 del 30 giugno
1998, con cui Gargiulo Giuseppe avrebbe assunto l’impegno di ridurre
il passivo di Salit S.r.l., tant’è che non riesce affatto ad intendersi per
quale ragione, secondo quanto il ricorrente scrive a pagina 23 del
ricorso,

«il

debito

bancario

della

società

doveva

risultare

proporzionalizzato al residuo debito dell’avv. Gargiulo», ossia dello
stesso odierno ricorrente, né tanto meno si comprende per quale
ragione l’esposizione debitoria della società non avrebbe dovuto
eccedere l’importo di L. 143.265.694, somma indicata nuovamente a
pagina 23 del ricorso;
-) né il contenuto delle decisioni pronunciate dal giudice penale nei
confronti

del

Gargiulo

Giuseppe,

dalle

quali

emergerebbe

l’incameramento da parte sua di profitti in nero di Hotel La Meridiana
S.r.l.;
-) né il contenuto dell’atto con cui quest’ultima società avrebbe
ceduto a Salit S.r.l. l’azienda da essa esercitata.
lO

Corte di Casazione – copia non ufficiale

pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la

In realtà, dunque, per effetto di tali carenze l’intera sostanza della
vicenda è rimasta in ombra che non consente lo scrutinio di decisività
e fondatezza delle censure spiegate.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con la conseguente

condanna alle spese dei ricorrenti. Sussistono i presupposti per il
raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Gargiulo Francesco
Saverio,

in

proprio

e

nella

qualità

di

presidente

e

legale

rappresentante p.t. della Fondazione Antilupissimi, al rimborso, in
favore di Hotel La Meridiana S.r.l. in liquidazione, Salit S.r.l. e Avino
Paola, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità,
liquidate,

quanto

a ciascun

controricorrente,

in

complessivi

5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, dichiarando, ai sensi del d.P.R.
n. 115 del 2002, articolo 13, comma l quater, che sussistono i
presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma l bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, _il 28 settembre

~017.

11

Corte di Casazione – copia non ufficiale

5. –

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