Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5478 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15657-2008 proposto da:

L.F., L.A., L.C., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio

dell’avvocato DE CAMELIS PAOLO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CELLA ANTONINO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA (PC);

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 22.3.07, depositata il

20/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia ha respinto l’appello di L.F., A. e C. nei confronti del Comune di Fiorenzuola D’Arda. Ha ritenuto in motivazione che il D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 come convertito con L. n. 248 del 2005, sia norma interpretativa e non in contrasto con la Costituzione, che gli avvisi impugnati non ripetessero altri notificati precedentemente avendo natura di controllo sostanziale, che la mancanza di strumenti urbanistici attuativi e la destinazione ad edilizia pubblica nel PRG non impedisse di considerare edificabili le aree, che le stime operate dal Comune non fossero esorbitanti.

Propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi i contribuenti, il Comune non si è costituito.

Con il 1^ motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 contestando la differenza tra gli avvisi notificati nel 2002 e quelli notificati nel 2004. Il motivo è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione i ricorrenti omettono di trascrivere gli avvisi sicchè è impedito al Collegio, cui è precluso l’esame degli atti, di verificare la fondatezza della censura.

Con il secondo motivo si deduce l’illogicità del regolamento comunale in quanto avrebbe valutato nella stessa misura terreni con diverso indice di fabbricazione. Il motivo è infondato in quanto l’indice di edificabilità non è il solo elemento di valutazione delle aree, ben potendo verificarsi che aree con minore edificabilità ma aventi altri pregi, quali ad es. vicinanza al centro o a svincoli autostradali, amenità, abbiano un valore di mercato uguale o superiore a terreni con maggiore indice di fabbricabilità. L’unico elemento addotto è inidoneo a dimostrare la illogicità del regolamento.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia l’applicazione di un regolamento comunale abrogato e la previsione del medesimo del genus dei terreni potenzialmente edificabili in contrasto con la normativa che regola l’imposta, è inammissibile. Infatti delle due questioni non si occupa la sentenza impugnata sicchè il vizio configurabile nella specie non è di violazione di legge o vizio di motivazione ma di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 in rel. art. 112 c.p.c..

Infine la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 11 quaterdecies sopra indicato proposta dai ricorrenti è stata, infine, dichiarata infondata dalla Corte cost. con sentenza n. 394 del 2008”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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