Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5477 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11119/2018 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA

27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/01/2018;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. T.G. chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su quattro motivi e notificato a mezzo p.e.c. il (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 487 del 09/01/2018 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 06/02/2018), di rigetto dell’appello da lei proposto contro l’accoglimento – da parte del Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 14872/15 dell’opposizione della Intesa Sanpaolo spa all’esecuzione ai suoi danni intentata (iscr. al n. 22796/11 r.g.e.) in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 4783/03 r.g.e. del Tribunale di Roma);

resiste con controricorso l’intimata;

disattesa l’istanza della ricorrente di trattazione in sezioni unite almeno della questione di giurisdizione e del presunto contrasto tra Cass. 9390/16 e Cass. ord. 9173/18, è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

la controversia ha ad oggetto l’opposizione proposta dalla banca, quale terza assegnata, all’esecuzione comunque intrapresa ai suoi danni dalla creditrice assegnataria in forza di ordinanza di assegnazione emessa molti anni prima e mai comunicata ad essa terza assegnata, sul presupposto del carattere non integrale del pagamento intercorso, per di più oltre dieci giorni dalla notifica contestuale di titolo e precetto, sia per la dedotta erroneità della misura della ritenuta d’acconto applicata, sia per l’omessa corresponsione degli interessi e di alcune voci di precetto;

dei quattro motivi di ricorso (il primo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 1181 c.c. – dell’art. 2938,2943,2945 e 2953 c.c. 112 e 617 c.p.c. – 345 c.p.c. – dell’art. 2935 c.c. dell’art. 553 – 541 e 542 c.p.c. dell’art. 1360 c.c. ess. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; il secondo, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 1181 c.c. e dell’art. 112,115 e 116 c.p.c. – 2697 c.c.”; il terzo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. – 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.p.c., n. 1 – in ordine alla questione dell’applicazione della ritenuta di acconto”; il quarto, di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), come pure delle difese della controricorrente, sono superflue illustrazione e disamina, dinanzi all’evidente inammissibilità del ricorso;

infatti, in controversia in tutto analoga tra le stesse parti e su ragioni alle quali possono a vario titolo ricondursi tutte le doglianze qui agitate, caratterizzata pure dalle stesse modalità di proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’odierna ricorrente, sono intervenute le pronunce di Cass. Sez. U. 30/11/2018, nn. 30754 e 30755;

per brevità ed essendo manifesto che alle istanze preliminari (pure di rimessione alle sezioni unite) ed ai singoli motivi di ricorso può attagliarsi la soluzione data nelle appena citate pronunce, ci si può limitare a richiamarne qui integralmente la motivazione a sostegno di analoga conclusione di inammissibilità del ricorso;

le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore effettivo della controversia, desunto dall’ammontare del credito per cui si procede di Euro 4.675,20, secondo quanto riferito a pag. 1 del ricorso;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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